CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01337/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, è stata ridotta la pena inflitta al predetto, in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge senza neppure indicare a quale disposizione voglia riferirsi, svolge censure tutte non consentiti in sede di legittimità, in quanto puramente in punto di fatto: si asserisce, infatti, in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico, che l'arma indicata nel capo di imputazione potesse essere resa funzionante in modo non agevole, sulla base di generiche, rivalutative e indimostrate affermazioni, come in particolare quelle riferite all'evenienza della non facile reperibilità del "gruppo di scatto"; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre