CassazionesentenzaSezione FDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 33405/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10/04/2026, haconfermato la sentenza del Tribunale di Roma del 18/06/2019, con la qualeBrizzi [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato alla pena di giustizia per i reati allostesso ascritti in rubrica ai capi C) ed F) della rubrica (artt. 81, 61, n. 2,497-bis cod. pen.; art. 648-bis cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi diricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione, perchémancante e illogica, in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e648-bis cod. pen.; il riciclaggio era stato attribuito al ricorrente inmancanza di qualsiasi elemento di prova a suo carico in ordine allaalterazione del telaio e della apposizione di diverse targhe; gli indizi acarico del [OSCURATO:PERSONA] difettano quanto meno del requisito della precisione.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione, perchéapodittica, in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. per avere la Cortedi appello erroneamente deciso senza riqualificare il fatto ascritto nel delittodi ricettazione; dalla motivazione emerge chiaramente come l’unicacondotta effettivamente riferibile al ricorrente era quella di avere nellapropria disponibilità il veicolo ed averlo poi alienato alla [OSCURATO:SOCIETA] motor.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione, perchémancante e illogica, ai sensi degli artt. 81, 157, cod. pen. e 129 cod. proc.pen., attesa la mancata dichiarazione di prescrizione del delitto ascritto alcapo C) della rubrica; è erronea l’affermazione secondo la quale il vincolodella continuazioneavrebbe rilevanza esclusivamente sul piano deltrattamento sanzionatorio, senza produrre effetti sul piano processuale;nella prospettazione della difesa, nonostante la proposizione di motivi diappello solo ed esclusivamente quanto al reato di cui al capo f), il fatto chei reati di cui al capo c) ed f) fossero stati ritenuti avvinti dal vincolo dellacontinuazione investiva necessariamente anche la complessiva struttura delgiudizio di responsabilità e del trattamento sanzionatorio derivante dallaaccertata unitarietà criminosa.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato in relazione al terzo motivodi ricorso quanto al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., che deveconseguentemente essere dichiarato estinto per prescrizione, mentre èinammissibile nel resto per le ragioni che seguono.2. I primi due motivi di ricorso non sono consentiti, in quantototalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che si caratterizza per coerenza elogicità, oltre che del tutto priva di aporie e/o erroneità come sostenutodalla difesa nel qualificare la condotta ascritta ai sensi dell’art. 648-bis cod.pen.3. La difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione eviolazione di legge, ha di fatto sollecitato con i motivi proposti, che possonoessere congiuntamente considerati, una rilettura delle prove acquisite indibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal sensosottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pureanch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fontidi prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Nel caso concreto è stata pronunziatasentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], con valutazione conforme delgiudice di appello. Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità,tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza dimotivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermatoquando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso. Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze checriticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentandotutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fattoriservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza di una c.d. “doppiaconforme” nel caso in esame, avendo la sentenza di appello condivisopienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primogrado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem inpremessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che lastruttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quellaprecedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quandole due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, n. m. sulpunto). La Corte di appello ha puntualmente motivato sul tema dellaqualificazione giuridica della condotta, richiamando specificamente glielementi univoci sulla base dei quali ritenere la piena ricorrenzadell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto (pag. 5 e segg.dove, nel condividere la valutazione del giudice di primo grado, si èvalorizzato il dato univoco della presentazione da parte del ricorrente dellafalsa denuncia di smarrimento delle targhe e della carta di circolazione,nonché della alterazione documentale che rendeva possibile tale condottaoltre che delle successive condotte per rendere il camper non riconoscibile,così come poi riscontrate e in relazione alle quali non è stata fornita alcunavalida giustificazione o versione alternativa).4. È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, sicché deve esseredichiarata l’intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo c) (tra l’altrooggettivamente riscontrata già dalla Corte di appello in motivazione, maerroneamente non dichiarata). In tal senso, si deve evidenziare che questaCorte ha chiarito che l’impugnazione che si presenti relativa a sentenza dicondanna per reati uniti dal vincolo della continuazione ed incentrata sulcapo relativo a reato ritenuto più grave fa sì che rimanga aperto il rapportoprocessuale in punto di pena anche in relazione ai reati satellite, purnell’eventualità che non siano stati proposti motivi specifici in ordine a talireati o i motivi proposti siano stati dichiarati inammissibili, sicché sematura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizionedell’impugnazione ne deve essere dichiarata la prescrizione (Sez. 2, 16022del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524-01). Dall’accoglimento del motivo diricorso consegue la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio,che tuttavia non potrà essere individuato in questa sede a causa dellamotivazione adottata in senso conforme dai giudici di merito, in assenza dipuntuale indicazione delle componenti della pena in relazione ai due reatiriuniti sotto il vincolo della continuazione (in particolare il giudice di primogrado ha così determinato la pena: “tanto premesso, si stima equo, valutatii criteri di cui all’art. 133 cod.pen., determinare la pena nella misura di annidue di reclusione e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa). Lasentenza dovrà, dunque, sul punto essere annullata con rinvio davanti adaltra Sezione della Corte di appello di Roma, perché provveda allarideterminazione del trattamento sanzionatorio, attesa l’intervenutaestinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.5. Ciò posto, deve infine essere dichiarata, ai sensi dell’art. 624 cod.proc. pen. irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al reato diriciclaggio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.497-bis cod. pen. perché estinto per prescrizione, e rinvia ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione diresponsabilita' in ordine al reato di riciclaggio.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]