CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 27003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 6961-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per revocazione, da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio deldifensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 –ricorrente pe r revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – R.G.N.6961/2021 Cron. Rep. C.C. 22/03/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto -2 - per la revocazione dell ’ ordinanza n. 18684 del 20 20 della C ORTE D I CASSAZIONE, depositata il 9 settembre 2020 (R.G.N. 29478 /201 4 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 18684 del 2020, depositata il 9 settembre 2020, questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva rigettato l’opposizione contro la cartella di pagamento emessa, per l’importo di Euro 252.802,19, «a titolo di contributi omessi sanzioni diritti e spese». 1.1.– A sostegno del ricorso per cassazione, la società ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 137 e 435, secondo comma, cod.proc. civ. e, in particolare, ha prospettato «l’inesistenza della notifica dell’appello, neppure tentata», con conseguente lesione della «integrità del contraddittorio». 1.2.–Questa Corte ha disatteso l e doglianze della società sulla base delle risultanze della relata di notifica dell’appello dell’INPS, che attesta l’invio dell’atto «all’indirizzo dell’avvocato domiciliatario». Ne discende il perfezionamento della notifica, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, «per effetto del decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento». 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 , n. 4, cod. proc. civ., con ricorso notificato il 5 marzo 2021 e illustrato da memoria. 3.–L’INPS replica con controricorso. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base alla disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazionedettata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della normativa -3 - transitoria di cui all’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– La società ricorrente sostiene che l’ordinanza n. 18684 del 2020 siaaffetta da un errore revocatorio, in quanto reputa «esistente l’avviso di ricevimento della raccomandata dell’appello notificato che non solo non esiste in atti, ma che non può esistere per non essere stato mai formato, per quanto dichiarato dall’[OSCURATO:PERSONA]» (pagina 2 del ricorsoper revocazione). L’ufficiale postale, allorché notifica o tenta di notificare l’atto, dovrebbe redigere un avviso di ricevimento, che descrive l’attività compiuta e costituisce prova dell’avvenuta notificazione, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982. Nel caso di specie, difetterebbe l’avviso di ricevimento, «l’elemento finale e essenziale del procedimento» (pagina 4 del ricorso per revocazione). L’ordinanza impugnata, pertanto,sarebbe incorsa in un «errore di fatto», nel supporre l’esistenza di un avviso di ricevimento «che non solo non è stato prodotto dalla controparte, ma che non avrebbe potuto essere prodotto perché, come riconosciuto dall’[OSCURATO:PERSONA], non esisteva in natura» (pagina 6 del ricorso per revocazione). 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.– L ’ istanza di revocazione di una pronuncia d i questa Corte, proponibile ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez.V, 11 gennaio 2018, n. 442). L’errore di fatto presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale, rilevabile ictu oculi , che abbia indotto il giudice a -4 - supporre l’esistenza o l ’ inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. Ilfatto , su cui verte l’errore, non deve investire un punto controverso, sul quale il giudice abbia avuto occasione di pronunciarsi. L’errore revocatorio p ostula , quindi, i l contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto: l’una emerge dalla pronunciae non promana da una valutazione, l’altraemerge dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Nessun errore revocatorio, pertanto, si configura, quando la decisione di questa Corte rappresenti l’approdo d ella valutazione o dell’interpretazione delle risultanze processuali. Ne consegue che non si può sindacare con il rimedio della revocazione un errore di giudizio che si è formato all’esito di una valutazione (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). 4.–Come emerge dall’ordinanza impugnata (punti 5. e 5.1. del “Considerato”) e dalle stesse deduzioni del ricorso per revocazione, il tema dell’inesistenza della notifica dell’atto del gravame, in quanto neppure tentata, rappresenta l’oggetto del contendere e il fulcro dell’unico motivo di ricorso per cassazione che la società ha formulato. Adavviso della parte ricorrente, «l’atto era stato inviato in giacenza presso l’ufficio postale di Chieti 2 senza che ne fosse stata neppure tentata la notifica» (punto 5.1. del “Considerato” dell’ordinanza n. 18684 del 2020). 5.–Per confutare le censure della società, l’Istituto ha replicato che le attestazioni degli ufficiali giudiziari e degli agenti postali possiedono fede probatoria privilegiatae comprovano sia l’avvenuto avviso della notificazione della sentenza di secondo grado che l’avvenuta compiuta giacenza del ricorso in appello. La società non avrebbe ottemperato all’onere di proporre querela di falso (pagina 4 del ricorso per -5 - revocazione che, al punto 2.7., passa in rassegna le difese dell’Istituto nel giudizio di legittimità). 6.–L’ordinanza impugnata mostra di condividere le notazioni della parte controricorrente eprende le mosse dal rilievo che le attestazioni apposte dall’agente postale sull’avviso di ricevimento fanno fede fino a querela di falso, «per le attività che risultano in esso compiute» (punto 6.1.). Poste tali premesse, l’ordinanza valorizza i dati che si evincono «dalla relata di notifica dell’appello dell’INPS», per desumerne la prova della circostanza che «il plico risulta inviato all’indirizzo dell’avvocato domiciliatario e la notifica si è perfezionata […] per effetto del decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, risultante dall’avviso di ricevimento» (punto 6.3.). 7.– Sull’inesistenza della notifica, alla luce degli elementi oggi addotti dalla parte ricorrente anche a supporto dell’istanza di revocazione, si appuntano le contrapposte prospettazioni delle parti, vagliate dall’ordinanza che si chiede di revocare. Su un tema che rappresenta il punto nodale dell’unico motivo di ricorso per cassazione, è dunque insorto un dibattito, che vale a rendere controverso il profilo in esame, nei termini enunciati a più ripresedalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. V, 8 giugno 2018, n. 14929). Non è dunque materia di revocazione il preteso errore di fattoche appartiene a un punto approfondito nella dialettica processuale (fra le molte, di recente, Cass., sez. VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2236) e, nel caso di specie, all’unico e dirimente punto controverso del ricorso per cassazione, che proprio sull’inesistenza della notifica s’incardina. Né si può escludere tale profilo dal novero dei punti controversi, sulla base degli argomenti illustrati dalla parte ricorrente: «nel caso di specie non si è mai discusso se esistesse o meno l’avviso di -6 - ricevimento. Era pacifico che non vi fosse» (pagina 7 del ricorso per revocazione, punto 3.4.). Il contraddittorio processuale si è dispiegato con dovizia di riferimentisull’inesistenza della notifica e, della tematica scandagliata nel ricorso per cassazione e nelle difese del controricorrente, i rilievi della parte ricorrente sul contestato avviso di ricevimento s i configurano come parte cruciale. Da questo punto di vista, si coglie l’inammissibilità dell’istanza, strettamente correlata con un tema oggetto di disputa. 8.– Si deve rilevare, inoltre, che, a ll’ esito della disamina delle allegazioni delle parti, l’ordinanza impugnata (il già richiamato punto 6.3.) ha postol’accento sull’idoneità dei riscontri documentali prodotti e sulle argomentazioni dell’Istituto controricorrente in ordine alla fede probatoria privilegiata delle attestazioni acquisite. Su questi elementi s’incentra, in via prioritaria, la statuizione di rigetto del ricorso. Peraltro, quanto al richiamo del punto 6.3., che suggellail percorso logico dell’ordinanza impugnata, esso attiene specificamente alla spedizione della raccomandata di cui all’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982. Il passaggio menzionatonon si attarda , con rilievi circostanziati,su quell’avviso di ricevimento disciplinato dall’art. 4, terzo comma, della medesima legge, che si atteggia come elemento saliente del ricorso per revocazione (cfr., in particolare, pagina 3, punto 2.5. e i successivi richiami). L’ordinanza impugnata, nel reputare sufficiente la documentazione acquisita, ai fini della dimostrazione del perfezionamento della notifica, ha ponderato gli elementi documentali passati in rassegna dalle parti e ha compiuto un più articolato percorso argomentativo, incompatibile con il paradigma dell’errore revocatorio (Cass., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16136), rilevabile prima facie. -7 - La società, anche nella memoria illustrativadepositata nel presente giudizio (pagina 2), rimarca che la documentazione è radicalmente inidonea e non sono conformi a diritto le notazioni dell’ordinanza in tema di fede probatoria privilegiata. In ultima analisi, si censura l’errore di giudizio che inficia il ragionamento di questa Corte nell’applicazione della disciplina in tema di notifiche. Non si tratta , dunque, d’una mera svista materiale, riscontrabile in maniera immediata e oggettiva, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive (Cass., sez. VI-II, 10 giugno 2021, n. 16439). 9.–La peculiarità della vicenda sottoposta all’odierno scrutinio, che ha imposto un’approfondita ricognizione dei temi dibattuti e la delimitazione dei punti controversi, ai fini del vaglio officioso dell’ammissibilità dell’istanza,giustifica la compensazione delle spese delpresente giudizio. 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ; compensa le spese del giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric