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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27161/2022

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la seguente ORDINANZA/iNTERLOCUTORI e‘ss 04_ Sul ricorso n. 15008-2015, proposto da: 2Q-22_ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- ontroricorrentgi Avverso la sentenza n. 871/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 2.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 871/05/2015, depositata il 2.02.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che aveva RGN 15008/2015 Consi re) Fede rici ì 2 respinto l'appello della contribuente avverso la decisione del giudice di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso d'accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate per il maggiore imponibile contestato dall'ufficio ai fini Ires, Iva ed Irap dell'anno 2006.

L'accertamento, condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, era stato notificato all'esito di una verifica da cui era emersa l'antieconomicità dell'attività espletata dalla società e l'inattendibilità della documentazione contabile.

La contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n. 390/13/2012 aveva rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale campana, con la decisione ora al vaglio della Corte, aveva rigettato l'appello.

La società ha censurato la sentenza con sette motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso e ci ( 3t-, (- ZACO-,72 Nelle more la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225.

L'Agenzia delle entrate ha depositato memorie.

Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata.

Considerato che Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n.

TF9030505895/2011, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cc!. rottamazione delle cartelle).

Con memoria datata 28 marzo 2022 l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al contenzioso insorto sull'indicato avviso d'accertamento, ha ribadito quanto comunicatole dall'Agenzia delle entrate.

Nello specifico l'ufficio ha dichiarato che ai fini della definizione agevolata risultano integralmente pagate tutte le imposte dovute.

Deve dunque accogliersi l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- RGN 15008/2015 Conii\ re eI.

Federici quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese a carico di chi le ha sostenu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA/iNTERLOCUTORI e‘ss 04_ Sul ricorso n. 15008-2015, proposto da: 2Q-22_ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- ontroricorrentgi Avverso la sentenza n. 871/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 2.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 871/05/2015, depositata il 2.02.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che aveva RGN 15008/2015 Consi re) Fede rici ì 2 respinto l'appello della contribuente avverso la decisione del giudice di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso d'accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate per il maggiore imponibile contestato dall'ufficio ai fini Ires, Iva ed Irap dell'anno 2006. L'accertamento, condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, era stato notificato all'esito di una verifica da cui era emersa l'antieconomicità dell'attività espletata dalla società e l'inattendibilità della documentazione contabile. La contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n. 390/13/2012 aveva rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale campana, con la decisione ora al vaglio della Corte, aveva rigettato l'appello. La società ha censurato la sentenza con sette motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso e ci ( 3t-, (- ZACO-,72 Nelle more la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225. L'Agenzia delle entrate ha depositato memorie. Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n. TF9030505895/2011, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cc!. rottamazione delle cartelle). Con memoria datata 28 marzo 2022 l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al contenzioso insorto sull'indicato avviso d'accertamento, ha ribadito quanto comunicatole dall'Agenzia delle entrate. Nello specifico l'ufficio ha dichiarato che ai fini della definizione agevolata risultano integralmente pagate tutte le imposte dovute. Deve dunque accogliersi l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- RGN 15008/2015 Conii\ re eI. Federici quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenu
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