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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 26100/2026

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NIZZO del Foro di Verona avverso il dispositivo di sentenza del 27/05/2026 della Corte di cassazione di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].P [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dispositivo depositato in data 27 maggio 2026 la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] i ,14er quanto qui rileva, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e al rimborso delle spese sostenute da queste ultime, come liquidate nel dispositivo stesso.

2. In data 28/05/2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una richiesta di correzione degli errori materiali contenuti in tale dispositivo, lamentando che il proprio cognome era stato riportato come "Panizza" anziché, come vero, "[OSCURATO:PERSONA]", e che la somma liquidata a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle parti civili era stata calcolata in termini inferiori a quelli riconosciuti all'altro difensore di parte civile, benché quest'ultimo difendesse una sola parte, mentre ella difendeva più soggetti.

3. L'errata indicazione del nome del difensore istante costituisce effettivamente un mero errore materiale del dispositivo riportato sul ruolo, che non determina alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, né incide su interessi delle parti.

L'indicazione dell'importo liquidato quale rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, invece, non costituisce un errore materiale, essendo contestata, dal difensore istante, la valutazione effettuata dalla Corte circa l'entità del rimborso liquidabile, per cui il dispositivo non può essere modificato attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

Deve, peraltro, evidenziarsi che la somma liquidata alle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] corrisponde a quella richiesta dal predetto difensore, con la nota spese allegata alle conclusioni scritte depositate in data 11/05/2026.

La Corte, pertanto, si è legittimamente attenuta alla richiesta degli interessati, non potendo decidere ultra patita, stante la natura civilistica della pretesa e il doveroso rispetto del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell' P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIZZO del Foro di Verona avverso il dispositivo di sentenza del 27/05/2026 della Corte di cassazione di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].P [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dispositivo depositato in data 27 maggio 2026 la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] i ,14er quanto qui rileva, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e al rimborso delle spese sostenute da queste ultime, come liquidate nel dispositivo stesso. 2. In data 28/05/2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una richiesta di correzione degli errori materiali contenuti in tale dispositivo, lamentando che il proprio cognome era stato riportato come "Panizza" anziché, come vero, "[OSCURATO:PERSONA]", e che la somma liquidata a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle parti civili era stata calcolata in termini inferiori a quelli riconosciuti all'altro difensore di parte civile, benché quest'ultimo difendesse una sola parte, mentre ella difendeva più soggetti. 3. L'errata indicazione del nome del difensore istante costituisce effettivamente un mero errore materiale del dispositivo riportato sul ruolo, che non determina alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, né incide su interessi delle parti. L'indicazione dell'importo liquidato quale rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, invece, non costituisce un errore materiale, essendo contestata, dal difensore istante, la valutazione effettuata dalla Corte circa l'entità del rimborso liquidabile, per cui il dispositivo non può essere modificato attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Deve, peraltro, evidenziarsi che la somma liquidata alle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] corrisponde a quella richiesta dal predetto difensore, con la nota spese allegata alle conclusioni scritte depositate in data 11/05/2026. La Corte, pertanto, si è legittimamente attenuta alla richiesta degli interessati, non potendo decidere ultra patita, stante la natura civilistica della pretesa e il doveroso rispetto del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la correzione dell' P.Q.M
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