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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26656/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, ha escluso la presenza di elementi di positiva valutazione da trarre dal comportamento dell'imputato, che si è dato alla fuga per sottrarsi al controllo degli agenti e che non ha mostrato segni di resipiscenza.

Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n_ 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congruità, ha confermato l'aumento di pena, a titolo di continuazione interna, di un anno di reclusione e di euro 4000,00 di multa.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, ha escluso la presenza di elementi di positiva valutazione da trarre dal comportamento dell'imputato, che si è dato alla fuga per sottrarsi al controllo degli agenti e che non ha mostrato segni di resipiscenza. Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n_ 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congruità, ha confermato l'aumento di pena, a titolo di continuazione interna, di un anno di reclusione e di euro 4000,00 di multa. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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