CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22052/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto depositato in data 23 gennaio 2026, la Corte di appello diTorino, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dalTribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio2025 e depositato in data 16 aprile 2025, con il quale era stata disposta neiconfronti del proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comunedi residenza e di versamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di cauzione,nonché la confisca dei beni allo stesso riconducibili.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, con atto sottoscritto daldifensore di fiducia, articolato nei motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in puntodi attualità della pericolosità sociale.È stata riconosciuta a carico del proposto la pericolosità generica di cui all’art.1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011, ritenendo attuale la pericolosità sociale.Il giudizio di attualità è stato effettuato avuto riguardo alla data delladecisione di primo grado intervenuta nel gennaio 2025, decisione assunta ad unsolo anno dall’ultimo reato commesso (arresto del 24 dicembre 2023).Lamenta la difesa l’erroneità di siffatta valutazione, dal momento checonfonde l’attualità con la prossimità temporale dell’ultimo reato accertato.Inoltre, sono state valorizzate ulteriori circostanze, quali:- il breve periodo trascorso in regime detentivo, non sufficiente a farescemare la pericolosità sociale rispetto ad un soggetto inserito da tempoin un’organizzazione dedita al narcotraffico;- la totale indifferenza del proposto alle misure detentive e l’assenza dielementi concreti indicativi di un radicale mutamento delle condizioni divita.Queste ulteriori circostanze non solo appaiono frutto di deduzioni generiche,ma non tengono conto del fatto che la originaria misura detentiva è stataconvertita in quella degli arresti domiciliari e successivamente in quella delladetenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 3 Cost., quanto alla disparità di trattamento rispetto al coimputato SaliasiArber.Il decreto impugnato ha considerato non pertinente la rilevata disparità ditrattamento rispetto al coimputato, in relazione al quale non è stata avanzatarichiesta di applicazione della misura di prevenzione.I precedenti specifici del ricorrente sono più risalenti di quelli del coimputatoSaliasi, con condanne a pene ben più esigue.Non solo: il ricorrente potrebbe contare sullo svolgimento di attivitàlavorativa, a differenza del coimputato, che è disoccupato e irregolare sul territoriodello Stato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa lamotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorrequando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmentedecisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poterdeterminare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del18/06/2020, Rv. 279284).2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Le censure riguardano la motivazione del provvedimento impugnato, laddoveil ricorso è possibile solo per violazione di legge.La Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza), con motivazione immune davizi, ha correttamente ravvisato il requisito dell’attualità della pericolosità sociale,evidenziando la mancata rilevanza del tempo trascorso tra l’anno 2015 (arrestoper illecita detenzione di cocaina) e l’anno 2023, di ripresa delle attività delittuose,dopo un periodo di due anni trascorsi in stato di detenzione, senza che ne fossederivata alcuna efficacia deterrente, anche in considerazione dei precedenti edell’inserimento del ricorrente in un contesto criminale molto ampio e a livelliapicali.Ha inoltre evidenziato che il requisito dell’attualità della pericolosità ècommisurato al momento della decisione del giudizio di primo grado – gennaio2025 – a distanza di un anno dall’ultimo reato commesso dal ricorrente, avvenutocon arresto in flagranza in data 24 dicembre 2023.3. Il secondo motivo si presenta generico nonché reiterativo.La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato che nonpuò considerarsi in alcun modo rilevante il confronto con altro coimputato nonsottoposto a misura.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]