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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05486/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 750/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36588/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso inerisce al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che l’ordinanza impugnata, in effetti, ineccepibilmente rimarca l’ontologica diversità delle due associazioni criminali, di cui il condannato entrò a far parte in tempi significativa- mente sfalsati, e la ragionevole impossibilità di prefigurare, in tale contesto, una comune anticipata ideazione; che le contestazioni del ricorrente, facenti leva sulla pretesa unitarietà di sodalizio criminoso, nel quadro di una naturale, ed ex ante prevedibile, evoluzione di equilibri e strutture, riposano su un piano di puro fatto, estraneo all’ambito del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5486/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 750/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36588/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso inerisce al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che l’ordinanza impugnata, in effetti, ineccepibilmente rimarca l’ontologica diversità delle due associazioni criminali, di cui il condannato entrò a far parte in tempi significativa- mente sfalsati, e la ragionevole impossibilità di prefigurare, in tale contesto, una comune anticipata ideazione; che le contestazioni del ricorrente, facenti leva sulla pretesa unitarietà di sodalizio criminoso, nel quadro di una naturale, ed ex ante prevedibile, evoluzione di equilibri e strutture, riposano su un piano di puro fatto, estraneo all’ambito del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5486/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris