CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25681/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Micieli, come in atti domiciliata;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5936/24 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, pubblicata in data 30 luglio 2024, notificata indata 3 settembre 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA], nellacamera di consiglio del 7 luglio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello delNumero registro generale 24356/2024Numero sezionale 5360/2026Numero di raccolta generale 25681/2026Data pubblicazione 22/09/2026Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 613/22 dellaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto - pervizio motivazionale - il ricorso del contribuente avverso gli avvisi dipagamento n. 120190000502170 e n. 120200000474860, riferiti alcontributo “opere irrigue”, per gli anni 2019/20.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motividi impugnazione e depositando memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È preliminare l'esame della questione - prospettata dalcontroricorrente e già formulata anche nelle controdeduzioni depositatenel giudizio di gravame - relativa alla tardività della proposizionedell'appello, in quanto notificato a mezzo PEC in data 27.02.2023 e,pertanto, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica dellasentenza di primo grado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022direttamente al Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA].1.1. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e significativasotto il profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza dellacosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado, la suaprospettazione – diversamente da quanto sostenuto dal Consorzioricorrente - non esigeva il ricorso incidentale condizionato, che è mezzo ditutela che riguarda le questioni proposte nel giudizio di appello e nonesaminate dalla sentenza impugnata, che la parte vittoriosa per altreragioni nel giudizio intenda far valere dinanzi alla Corte di Cassazione.1.2. La questione, d'altro canto, atteso il suo carattere pregiudizialee dirimente, non avrebbe potuto nemmeno essere oggetto di ricorsoincidentale condizionato.Numero registro generale 24356/2024Numero sezionale 5360/2026Numero di raccolta generale 25681/2026Data pubblicazione 22/09/20261.3. Essa, invero, è questione rilevabile d'ufficio da parte di questastessa Corte di Cassazione siccome relativa all'esistenza di un giudicatoformale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stataprospettata con il solo controricorso. Concretandosi poi nellainammissibilità dell’appello, la questione appariva inoltre ‘fondante’ anchealla luce e per gli effetti della disciplina del giudicato implicito (non avendoil giudice di appello, pur essendone stato investito, espressamente decisosul punto) di cui in Cass. SSUU, 29 agosto 2025, n. 24172.1.4. Tanto premesso si osserva che trattandosi, come si è detto, diquestione rilevabile d'ufficio che la stessa Corte di Cassazione avrebbequindi potuto e dovuto rilevare al di là ed a prescindere dallaprospettazione della parte interessata e, dunque, del controricorrente (intermini, Cass. 27 settembre 2000, n. 12794), ai fini della sua rilevazioneoccorre prendere in esame non solo quanto emergente - pur senza attivitàdi allegazione della tardività dell'appello e, quindi, della formazione dellacosa giudicata sulla sentenza di primo grado - dagli atti di costituzionedelle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, ma anche quantoemergente dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte suiniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramitedel fascicolo d'ufficio delle fasi di merito.1.5. Esaminando la questione sulla base di tali rilievi, essa risultafondata.1.6. Il controricorrente ha prodotto, unitamente al controricorso, lasentenza di primo grado con la relativa relata di notificazione, effettuata amani in data 18 ottobre 2022, nonché l’atto di appello, con la relativanotifica a mezzo PEC, eseguita, come da prodotta documentazione, indata 27 febbraio 2023, ben oltre il termine breve decorrente dallanotificazione della sentenza di primo grado, come previsto dall’art. 51 d.lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 24356/2024Numero sezionale 5360/2026Numero di raccolta generale 25681/2026Data pubblicazione 22/09/20261.7. All’applicazione di tale principio non appare, inoltre, di ostacolol’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il depositoin segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originaleo copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cuiall'art. 3 del d. l. n. 40/2010 (conv. in L. n. 73/2010), di «copia autenticadella sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia dellaricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo delservizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, chene rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio».1.8. Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l’omissione delleformalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio,nell’ordinanza 30 novembre 2012 n. 21389 questa Corte ha affermatoche, a fronte della prova della notificazione della sentenza, l’omessodeposito dell’originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso lasegreteria della Commissione, è unanimemente considerato privo disanzione; analogamente, nella sentenza 2 marzo 2015 n. 4222 è statoosservato che, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione,è ininfluente il mancato rispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38,comma 2, non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzionecorrelata all’inadempimento di siffatto onere - per come evidenziato dalladottrina unanime - né potendo l’omesso deposito produrre effetti ai finidella conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stataritualmente eseguita.1.9. I principi affermati in tali pronunce hanno trovato da ultimoconferma nel più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 11giugno 2026, n. 19132. V. anche Cass. n. 5155/2025 con richiami a Cass.2 marzo 2015, n. 4222, Cass. 28 febbraio 2018 n. 4616 e 22 giugno2018, n. 16554), superando, dunque, il contrario indirizzo secondo cui nelprocesso tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione,è necessaria la notificazione della sentenza e il rispetto delle altreNumero registro generale 24356/2024Numero sezionale 5360/2026Numero di raccolta generale 25681/2026Data pubblicazione 22/09/2026formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, inmancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo dicui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., 17 ottobre 2025, n. 27758; v. ancheCass. 15 settembre 2021, n. 24791).1.10. Da tali considerazioni discende che la motivazione dellasentenza impugnata non può ritenersi giuridicamente corretta nella partein cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello per altraragione, insita nel difetto di legittimazione attiva del Consorzio in quantosoggetto giuridico non più esistente, e non già per tardività, ma ciò nonpuò portare all'accoglimento del ricorso, risultando comunque il dispositivocorretto in diritto e dovendosi solo provvedere alla correzione dellamotivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c..2. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il Consorzio alla rifusione al controricorrente delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.410,00 oltre ad euro 200,00per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione tributaria, del 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]