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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33913/2025

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seguente ORDINANZA SLP s;:o da: .

BE,n; L:ny.::,,.;Ic0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a `=,ei-Ittql2:3 del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv:se alie udita :a rinzicne s, n'olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti i suoi elementi già guardando alla puntuale identificazione del ricorrente e motivata anche con riferimento alla natura niente affatto passiva della condotta in contestazione, alla misura della pena, al mancato riconoscimento delle generiche, alla confermata sussistenza dei presupposti fondanti la contestata recidiva, il tutto tracciando un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA SLP s;:o da: . BE,n; L:ny.::,,.;Ic0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a `=,ei-Ittql2:3 del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv:se alie udita :a rinzicne s, n'olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti i suoi elementi già guardando alla puntuale identificazione del ricorrente e motivata anche con riferimento alla natura niente affatto passiva della condotta in contestazione, alla misura della pena, al mancato riconoscimento delle generiche, alla confermata sussistenza dei presupposti fondanti la contestata recidiva, il tutto tracciando un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris