Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 21489/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 14/3/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentato omicidio di cui atli artt. 56 e 575 cod. pen. 2.

Le due imputate sono state rinviate a giudizio per il reato di tentato omicidio per avere posto in essere atti idonei e diretti a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] sferrandole un fendente all'addome.Nello specifico, mentre [OSCURATO:PERSONA] aggrediva la vittima accusandola di avere una relazione adulterina con il padre, sarebbe intervenuta la madre, [OSCURATO:PERSONA], sferrando una pugnalata all'addome, sul fianco sinistro, di [OSCURATO:PERSONA].

All'esito del giudizio di primo grado le due imputate, che hanno sostanzialmente ammesso i fatti;affermando che non era loro intenzione provocare la morte della persona offesa, sono state condannate.

A seguito dell'impugnazione proposta la Corte territoriale ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e, rideterminata la pena per la stessa, ha confermato nel resto la condanna per entrambe in relazione al reato di tentato omicidio.

3. Avverso la sentenza d'appello hanno presentato ricorso le imputate che, a mezzo del comune difensore, in un unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi.

3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha sferrato un unico e solo fendente con un attrezzo multifunzione che aveva una lama di soli 5,5 cm e che ciò, proprio per le modalità dell'azione e in considerazione del mezzo utilizzato, escluderebbe la volontà di uccidere.

Nel caso di specie, d'altro canto, come pure evidenziato dalla consulenza medico legale, la vita della persona offesa non avrebbe corso alcun pericolo così che il fatto non avrebbe potuto essere qualificato come tentato omicidio ma, piuttosto come lesioni personali e questo anche tenendo conto dell'incompatibilità tra il dolo eventuale, unico elemento psicologico in caso sussistente, e il tentativo.

3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sarebbe del tutto immotivata e ciò in considerazione del comportamento tenuto da entrambe le imputate che si sono scusate e hanno risarcito il danno così dimostrando la propria resipiscenza.

Il mancato riconoscimento delle citate attenuanti, d'altro canto, appare particolarmente ingiustificato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la quale la diminuzione per le attenuanti riconosciute, il risarcimento del danno e l'art. 116 cod. pen., è stata minima.

3.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena.

4. In data 26 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso si dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1.

Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio (evidenziando che le modalità dell'azione e il fatto che la persona offesa non ha corso alcun pericolo di vita escluderebbero la volontà di uccidere e imporrebbero di qualificare il fatto come lesioni personali.

Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle modalità del fatto così come riferite dalla persona offesa e dai testimoni ed emerse dalle videoriprese, ha dato coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla qualificazione giuridica.

Ciò anche tenendo conto del mezzo utilizzato, della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da quanto dalla stessa detto alla persona offesa mentre la colpiva.

La decisione e la determinazione mostrata nell'agire e la frase pronunciata, "io ti devo uccidere", come correttamente indicato nella sentenza impugnata, sono significativi della sussistenza dell'elemento psicologico qualificabile esclusivamente quale dolo diretto.Le osservazioni della difesa circa l'inidoneità del coltello, dalla lama di 5,5 centimetri, a cagionare la morte sono prive di consistenza.

L'arma da taglio, come, indicato nella sentenza impugnata richiamando la consulenza medico legale, era infatti idonea a cagionare la morte della persona offesa che, solo fortuitamente, non ha corso alcun pericolo di vita in quanto, per cause accidentali, non sono stati attinti organi vitali.

Ai fini della qualificazione giuridica nei termini del tentativo, d'altro canto, la circostanza che la persona non abbia corso in concreto alcun pericolo non assume rilievo in quanto la verifica deve essere effettuata facendo riferimento alla idoneità astratta del mezzo a mettere in pericolo la vita della persona offesa, anche se ciò non è accaduto in quanto per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01)

2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta alle imputate, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche a entrambe le ricorrenti.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] i giudici dell'appello hanno evidenziato la crudeltà e la determinazione con la quale ha agito e il comportamento tenuto durante e anche successivamente ai fatti nonché il precedente penale per lesioni personali.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la cui pena è stata comunque rideterminata a seguito del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 cod. pen., i secondi giudici, considerata comunque la determinazione dimostrata, hanno dato atto dell'assenza di qualsivoglia elemento positivo.

Le censure mosse nel ricorso a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, risultano assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737)

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 14/3/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentato omicidio di cui atli artt. 56 e 575 cod. pen. 2. Le due imputate sono state rinviate a giudizio per il reato di tentato omicidio per avere posto in essere atti idonei e diretti a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] sferrandole un fendente all'addome.Nello specifico, mentre [OSCURATO:PERSONA] aggrediva la vittima accusandola di avere una relazione adulterina con il padre, sarebbe intervenuta la madre, [OSCURATO:PERSONA], sferrando una pugnalata all'addome, sul fianco sinistro, di [OSCURATO:PERSONA]. All'esito del giudizio di primo grado le due imputate, che hanno sostanzialmente ammesso i fatti;affermando che non era loro intenzione provocare la morte della persona offesa, sono state condannate. A seguito dell'impugnazione proposta la Corte territoriale ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e, rideterminata la pena per la stessa, ha confermato nel resto la condanna per entrambe in relazione al reato di tentato omicidio. 3. Avverso la sentenza d'appello hanno presentato ricorso le imputate che, a mezzo del comune difensore, in un unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha sferrato un unico e solo fendente con un attrezzo multifunzione che aveva una lama di soli 5,5 cm e che ciò, proprio per le modalità dell'azione e in considerazione del mezzo utilizzato, escluderebbe la volontà di uccidere. Nel caso di specie, d'altro canto, come pure evidenziato dalla consulenza medico legale, la vita della persona offesa non avrebbe corso alcun pericolo così che il fatto non avrebbe potuto essere qualificato come tentato omicidio ma, piuttosto come lesioni personali e questo anche tenendo conto dell'incompatibilità tra il dolo eventuale, unico elemento psicologico in caso sussistente, e il tentativo. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sarebbe del tutto immotivata e ciò in considerazione del comportamento tenuto da entrambe le imputate che si sono scusate e hanno risarcito il danno così dimostrando la propria resipiscenza. Il mancato riconoscimento delle citate attenuanti, d'altro canto, appare particolarmente ingiustificato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la quale la diminuzione per le attenuanti riconosciute, il risarcimento del danno e l'art. 116 cod. pen., è stata minima. 3.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena. 4. In data 26 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso si dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato omicidio (evidenziando che le modalità dell'azione e il fatto che la persona offesa non ha corso alcun pericolo di vita escluderebbero la volontà di uccidere e imporrebbero di qualificare il fatto come lesioni personali. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle modalità del fatto così come riferite dalla persona offesa e dai testimoni ed emerse dalle videoriprese, ha dato coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla qualificazione giuridica. Ciò anche tenendo conto del mezzo utilizzato, della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da quanto dalla stessa detto alla persona offesa mentre la colpiva. La decisione e la determinazione mostrata nell'agire e la frase pronunciata, "io ti devo uccidere", come correttamente indicato nella sentenza impugnata, sono significativi della sussistenza dell'elemento psicologico qualificabile esclusivamente quale dolo diretto.Le osservazioni della difesa circa l'inidoneità del coltello, dalla lama di 5,5 centimetri, a cagionare la morte sono prive di consistenza. L'arma da taglio, come, indicato nella sentenza impugnata richiamando la consulenza medico legale, era infatti idonea a cagionare la morte della persona offesa che, solo fortuitamente, non ha corso alcun pericolo di vita in quanto, per cause accidentali, non sono stati attinti organi vitali. Ai fini della qualificazione giuridica nei termini del tentativo, d'altro canto, la circostanza che la persona non abbia corso in concreto alcun pericolo non assume rilievo in quanto la verifica deve essere effettuata facendo riferimento alla idoneità astratta del mezzo a mettere in pericolo la vita della persona offesa, anche se ciò non è accaduto in quanto per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01) 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta alle imputate, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche a entrambe le ricorrenti. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] i giudici dell'appello hanno evidenziato la crudeltà e la determinazione con la quale ha agito e il comportamento tenuto durante e anche successivamente ai fatti nonché il precedente penale per lesioni personali. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la cui pena è stata comunque rideterminata a seguito del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 cod. pen., i secondi giudici, considerata comunque la determinazione dimostrata, hanno dato atto dell'assenza di qualsivoglia elemento positivo. Le censure mosse nel ricorso a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, risultano assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al p
Sentenza Cassazione n. 21489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris