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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 46073/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Frosinone, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Frosinone del 20 febbraio 2021, riguardante la somma di euro 72.000, rinvenuta in un deposito nella disponibilità dell'indagato, unitamente ad un bilancino di precisione ed ad un quantitativo di mannite, circostanze in forza delle quali era stato ipotizzato il reato di riciclaggio contestato al ricorrente, avente ad oggetto la somma di denaro proveniente da reati afferenti gli stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo la violazione di norme processuali, con riferimento agli artt.309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame aveva depositato in data 19 maggio 2021 il provvedimento che aveva definito la fase incidentale senza il rispetto del termine indicato dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., da computarsi dal giorno dell'udienza svolta il 5 marzo 2021, violazione da cui era scaturita la perdita di efficacia dell'ordinanza.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.; la somma di denaro aveva già formato oggetto di precedente provvedimento di sequestro probatorio, annullato dal Tribunale del riesame, sicché la riproposizione sulla base degli stessi elementi fattuali della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo violava il principio del ne bis in idem dal momento che il provvedimento di annullamento aveva implicitamente escluso la sussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di riciclaggio, così come l'esistenza di elementi per ipotizzare il reato presupposto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (mai rinvenute).

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.321 cod. proc. pen., in ragione dell'indimostrata sussistenza del fumus delicti, considerate le concrete risultanze di indagine; assume il ricorrente che il provvedimento impugnato, così come il decreto del G.i.p., non aveva indicato in alcun modo quale fosse la tipologia del reato presupposto; non poteva dirsi sufficiente il solo dato del possesso di un ingente quantitativo di denaro; in ogni caso, l'indagato aveva fornito prova documentale della lecita provenienza del denaro, circostanza del tutto ignorata dal provvedimento impugnato.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.321 cod. proc. pen., quanto all'omessa dimostrazione del requisito del periculum in mora, considerata l'assenza di elementi obiettivi desumibili dal possesso del denaro come strumentale alla realizzazione di ulteriori reati o suscettibile di aggravare le conseguenze dell'ipotizzato riciclaggio.

2.4. Con il quinto motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari; il provvedimento non aveva fornito alcuna giustificazione circa l'attribuzione al ricorrente dell'ipotizzato reato presupposto, così incidendo sulle facoltà difensive dell'indagato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: le Sezioni unite della Corte hanno statuito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, sicché risultano inapplicabili le disposizioni - introdotte, nel testo dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione (Sez.

Unite, n. 18954 del 31/03/2016 , Capasso, Rv. 266790 - 01; nonché successivamente Sez. 3 - , Sentenza n. 52157 del 27/06/2018, Reniero, Rv. 275176 - 0, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui quelle disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il decreto di sequestro probatorio emesso nel medesimo procedimento era stato annullato per difetto dell'indicazione delle esigenze probatorie (v. pag. 3 del provvedimento impugnato) e non anche per profili attinenti all'insussistenza del fumus delle ipotesi di reato per cui era stata disposta la misura; in ogni caso, va ricordato che il principio del ne bis in idem cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo sia se intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata (oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati: Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095 - 01), sia se il nuovo provvedimento sia fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA].

Rv. 252362 - 01), sia ancora ove l'annullamento del precedente provvedimento sia stato pronunciato per ragioni che non incidono sul giudizio di sussistenza del fumus delicti e non comportino, pertanto, il riesame nel merito di elementi che siano stati ritenuti in precedenza insussistenti o insufficienti (Sez. 3, n. 43806 del 05/11/2008, Spirito, Rv. 241415 - 01, sulla legittimità dell'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie).1.3.

Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Sia il decreto del G.i.p. (pag. 3), che il provvedimento del Tribunale del riesame (pag. 4) hanno indicato nei reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti il reato presupposto rispetto al contestato riciclaggio, unico reato per il quale è indagato il ricorrente.

Si tratta di indicazione sorretta logicamente dalla condotta tenuta dal ricorrente nel corso delle operazioni di ritrovamento del denaro nel suo locale, quando non ne aveva rivendicato la proprietà, oltre che dal contestuale ritrovamento di attrezzature e mezzi (la sostanza ordinariamente destinata al taglio di sostanze stupefacenti) che corroborava la provenienza dell'ingente somma di denaro da operazioni riguardanti condotte illecite afferenti gli stupefacenti, somma che l'indagato custodiva nel suo locale.

Del tutto reiterativa la censura riguardante la provenienza del denaro sequestrato, che il ricorrente assume di aver dimostrato quanto alle lecite fonti di risparmio, trattandosi di valutazione in fatto compiutamente operata dal provvedimento genetico e dall'ordinanza del Tribunale che ne hanno evidenziato l'inverosimiglianza, anche alla luce delle risultanze del contenuto di inequivoci messaggi telefonici che l'indagato aveva scambiato nell'immediatezza del fatto.

1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il profilo del periculum in mora è stato adeguatamente esaminato e risolto dal Tribunale del riesame, apprezzando sia l'ipotizzata provenienza del denaro dall'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale la libera disponibilità del provento dell'attività illecita implica un elevato pericolo che quel denaro venga reimpiegato nella medesima attività di reato, sia l'assoggettabilità a confisca delle somme (in quanto provento di delitto).

1.5. Il quinto motivo è di oscura lettura, oltre che di difficile interpretazione oscillando tra un ipotizzata carenza di dimostrazione delle esigenze cautelari (che, al contrario, potevano essere ravvisate anche solo nella previsione della confisca del denaro come indicato nel paragrafo che precede) e la reiterazione delle censure in punto di carenza di prova in ordine all'attribuzione soggettiva del delitto presupposto al ricorrente, profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento genetico (v. pag. 3 ove il G.i.p. espressamente esclude l'esistenza di indizi idonei a sostenere la riferibilità dello spaccio di sostanze stupefacenti al Testugini, cui invece è stata ascritta la sola condotta di riciclaggio).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 4 Q ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Frosinone, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Frosinone del 20 febbraio 2021, riguardante la somma di euro 72.000, rinvenuta in un deposito nella disponibilità dell'indagato, unitamente ad un bilancino di precisione ed ad un quantitativo di mannite, circostanze in forza delle quali era stato ipotizzato il reato di riciclaggio contestato al ricorrente, avente ad oggetto la somma di denaro proveniente da reati afferenti gli stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo la violazione di norme processuali, con riferimento agli artt.309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame aveva depositato in data 19 maggio 2021 il provvedimento che aveva definito la fase incidentale senza il rispetto del termine indicato dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., da computarsi dal giorno dell'udienza svolta il 5 marzo 2021, violazione da cui era scaturita la perdita di efficacia dell'ordinanza. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.; la somma di denaro aveva già formato oggetto di precedente provvedimento di sequestro probatorio, annullato dal Tribunale del riesame, sicché la riproposizione sulla base degli stessi elementi fattuali della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo violava il principio del ne bis in idem dal momento che il provvedimento di annullamento aveva implicitamente escluso la sussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di riciclaggio, così come l'esistenza di elementi per ipotizzare il reato presupposto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (mai rinvenute). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.321 cod. proc. pen., in ragione dell'indimostrata sussistenza del fumus delicti, considerate le concrete risultanze di indagine; assume il ricorrente che il provvedimento impugnato, così come il decreto del G.i.p., non aveva indicato in alcun modo quale fosse la tipologia del reato presupposto; non poteva dirsi sufficiente il solo dato del possesso di un ingente quantitativo di denaro; in ogni caso, l'indagato aveva fornito prova documentale della lecita provenienza del denaro, circostanza del tutto ignorata dal provvedimento impugnato. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.321 cod. proc. pen., quanto all'omessa dimostrazione del requisito del periculum in mora, considerata l'assenza di elementi obiettivi desumibili dal possesso del denaro come strumentale alla realizzazione di ulteriori reati o suscettibile di aggravare le conseguenze dell'ipotizzato riciclaggio. 2.4. Con il quinto motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari; il provvedimento non aveva fornito alcuna giustificazione circa l'attribuzione al ricorrente dell'ipotizzato reato presupposto, così incidendo sulle facoltà difensive dell'indagato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: le Sezioni unite della Corte hanno statuito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, sicché risultano inapplicabili le disposizioni - introdotte, nel testo dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione (Sez. Unite, n. 18954 del 31/03/2016 , Capasso, Rv. 266790 - 01; nonché successivamente Sez. 3 - , Sentenza n. 52157 del 27/06/2018, Reniero, Rv. 275176 - 0, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui quelle disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il decreto di sequestro probatorio emesso nel medesimo procedimento era stato annullato per difetto dell'indicazione delle esigenze probatorie (v. pag. 3 del provvedimento impugnato) e non anche per profili attinenti all'insussistenza del fumus delle ipotesi di reato per cui era stata disposta la misura; in ogni caso, va ricordato che il principio del ne bis in idem cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo sia se intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata (oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati: Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095 - 01), sia se il nuovo provvedimento sia fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 252362 - 01), sia ancora ove l'annullamento del precedente provvedimento sia stato pronunciato per ragioni che non incidono sul giudizio di sussistenza del fumus delicti e non comportino, pertanto, il riesame nel merito di elementi che siano stati ritenuti in precedenza insussistenti o insufficienti (Sez. 3, n. 43806 del 05/11/2008, Spirito, Rv. 241415 - 01, sulla legittimità dell'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie).1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Sia il decreto del G.i.p. (pag. 3), che il provvedimento del Tribunale del riesame (pag. 4) hanno indicato nei reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti il reato presupposto rispetto al contestato riciclaggio, unico reato per il quale è indagato il ricorrente. Si tratta di indicazione sorretta logicamente dalla condotta tenuta dal ricorrente nel corso delle operazioni di ritrovamento del denaro nel suo locale, quando non ne aveva rivendicato la proprietà, oltre che dal contestuale ritrovamento di attrezzature e mezzi (la sostanza ordinariamente destinata al taglio di sostanze stupefacenti) che corroborava la provenienza dell'ingente somma di denaro da operazioni riguardanti condotte illecite afferenti gli stupefacenti, somma che l'indagato custodiva nel suo locale. Del tutto reiterativa la censura riguardante la provenienza del denaro sequestrato, che il ricorrente assume di aver dimostrato quanto alle lecite fonti di risparmio, trattandosi di valutazione in fatto compiutamente operata dal provvedimento genetico e dall'ordinanza del Tribunale che ne hanno evidenziato l'inverosimiglianza, anche alla luce delle risultanze del contenuto di inequivoci messaggi telefonici che l'indagato aveva scambiato nell'immediatezza del fatto. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il profilo del periculum in mora è stato adeguatamente esaminato e risolto dal Tribunale del riesame, apprezzando sia l'ipotizzata provenienza del denaro dall'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale la libera disponibilità del provento dell'attività illecita implica un elevato pericolo che quel denaro venga reimpiegato nella medesima attività di reato, sia l'assoggettabilità a confisca delle somme (in quanto provento di delitto). 1.5. Il quinto motivo è di oscura lettura, oltre che di difficile interpretazione oscillando tra un ipotizzata carenza di dimostrazione delle esigenze cautelari (che, al contrario, potevano essere ravvisate anche solo nella previsione della confisca del denaro come indicato nel paragrafo che precede) e la reiterazione delle censure in punto di carenza di prova in ordine all'attribuzione soggettiva del delitto presupposto al ricorrente, profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento genetico (v. pag. 3 ove il G.i.p. espressamente esclude l'esistenza di indizi idonei a sostenere la riferibilità dello spaccio di sostanze stupefacenti al Testugini, cui invece è stata ascritta la sola condotta di riciclaggio). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 4 Q ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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