Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07025/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18563-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13/15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8237/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 18563 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg. 18563/2020 [OSCURATO:PERSONA] / Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] in controversia su impugnazione di estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento di cui il contribuente lamentava l'omessa e, comunque, l'irrituale notifica, con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha rigettato l'appello del Guglielmotti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso sulla rilevata irregolare notifica della cartella di pagamento non avendo l'Ufficio dato prova della spedizione alla contribuente della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del piego postale a familiare convivente.

Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non ha replicato l'intimata Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 3,4 3

5. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge 136/2018 ed all'art. 360 n.3,4 e 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c:.p.c., in ordine alla condanna delle spese processuali ed all'art. 360, comma 3,4, e 5 del c.p.c..

2. I motivi esaminabili congiuntamente sono inammissibili.

2.1. Nella presente controversia, di impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento in esso indicata, viene in rilievo il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26283 del 2022, seguita da numerose sentenze della sezione semplice (fra le altre Cass. n. 33532 del 2022), all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici d cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

2.2. [OSCURATO:PERSONA].

Un. hanno altresì precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.

Cass. n. 31240/19)».

2.3. Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che la norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

3. Da quanto detto risulta l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto atto non impugnabile.

Pertanto, preso atto del dictum di sez. un. n. 26283/2022, va rilevata d'ufficio l 'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sentenza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. x.

4. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione dell'applicazione di giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente; la et,0—Q. sentenza impugnata va cassata senteRza rinvio, ex art. 382 comma 3 c.p.c..

Compensa le spese Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si cl-à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18563-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13/15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8237/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18563 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Rg. 18563/2020 [OSCURATO:PERSONA] / Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] in controversia su impugnazione di estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento di cui il contribuente lamentava l'omessa e, comunque, l'irrituale notifica, con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha rigettato l'appello del Guglielmotti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso sulla rilevata irregolare notifica della cartella di pagamento non avendo l'Ufficio dato prova della spedizione alla contribuente della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del piego postale a familiare convivente. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non ha replicato l'intimata Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 3,4 3 5. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge 136/2018 ed all'art. 360 n.3,4 e 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c:.p.c., in ordine alla condanna delle spese processuali ed all'art. 360, comma 3,4, e 5 del c.p.c.. 2. I motivi esaminabili congiuntamente sono inammissibili. 2.1. Nella presente controversia, di impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento in esso indicata, viene in rilievo il principio di diritto, recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26283 del 2022, seguita da numerose sentenze della sezione semplice (fra le altre Cass. n. 33532 del 2022), all'esito dell'intervento legislativo attuato con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici d cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. Un. hanno altresì precisato che «La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», osservando che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)». 2.3. Esaminando, poi, la questione della retroattività di tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che la norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. 3. Da quanto detto risulta l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto atto non impugnabile. Pertanto, preso atto del dictum di sez. un. n. 26283/2022, va rilevata d'ufficio l 'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sentenza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. x. 4. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione dell'applicazione di giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente; la et,0—Q. sentenza impugnata va cassata senteRza rinvio, ex art. 382 comma 3 c.p.c.. Compensa le spese Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si cl-à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso a
Sentenza Cassazione n. 07025/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris