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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12080/2026

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sidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].;- intimate –2026avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, del22/05/2025 R.G.N. 98/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 30/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adìto il [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA].(committente) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (appaltatrice), insolido con [OSCURATO:SOCIETA], subappaltatrice, al pagamento didifferenze retributive in relazione all’inquadramento rivendicatodel livello 5 CCNL trasporto merci logistica e alle prestazioni dilavoro straordinario asseritamente svolte.Il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza per territoriosollevata da uno dei condebitori ai sensi del comma 2 dell’art.413 c.p.c. rilevando, in primis, come non vi fosse allegazionesul luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e osservandocome la datrice [OSCURATO:SOCIETA]. avesse sede in Desio; inparticolare, ha osservato il Tribunale che il luogo di svolgimentodella prestazione, di per sé, non radica la competenzaterritoriale, essendo, invece, necessario che tale luogo coincidacon quello in cui la datrice di lavoro possiede una sua“dipendenza”.Ha concluso, quindi, il Giudice che dalla documentazione in attinon risultava alcun elemento di collegamento con il territorio delTribunale adito e al contrario emergevano elementi di fatto qualila sede dell’impresa del datore di lavoro che indicavano lacompetenza del Tribunale di Monza.2.

Con ricorso tempestivamente notificato, i lavoratori hannoimpugnato l’ordinanza con regolamento di competenza,ritenendo competente il Tribunale di Bergamo, nella cuicircoscrizione rientra il luogo presso il quale è sempre stataeffettuata la prestazione di lavoro, integrante a tutti gli effettidipendenza della società subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA], reputandoapplicabile alla specie il criterio della competenza attinentNeu maerlola re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026dipendenza dell’impresa.

Numero di raccolta generale 12080/2026Deducono, al riguardo, di avere sempre svolto l’attività pressDoat a pubblicazione 30/04/2026la dipendenza della impresa subappaltatrice (presso la sededella committente [OSCURATO:SOCIETA]), sita nel circondario del [OSCURATO:PERSONA] come risultante dalla documentazione depositata(contratti di appalto e buste paga).Aggiungono che la società, nel costituirsi in giudizio, non avevacontestato che i ricorrenti avessero prestato attività presso lapropria dipendenza aziendale sita nel circondario del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al riconoscimento della competenza del Tribunale diBergamo rilevano che la domanda aveva ad oggetto ilriconoscimento di una responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.276/03 e che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., “Le cause contro piùpersone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essereproposte davanti a giudici diversi, se sono connesse perl'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti algiudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse , peressere decise nello stesso processo”. (come modificato dal d.l.n. 25 del 2017, convertito in legge n. 49 del 2017, che haeliminato il litisconsorzio necessario tra committente eappaltatore e il beneficio di preventiva escussione).Il Procuratore Generale, rilevata l’ammissibilità del regolamentodi competenza, ha reso le sue conclusioni nel senso dellaindividuazione della competenza del Tribunale di Bergamo.La parte ricorrente ha presentato memorie.CONSIDERATO CHE1.

Preliminarmente, va rilevato che il provvedimento delTribunale di Bergamo ha statuito sulla sola competenza ed èstato impugnato con regolamento necessario ex art. 42N ucmoerdo r.e gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026proc. civ., affinché questa Corte - cui, per la fuNunmzeiroo dni era ccolta generale 12080/2026istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e delDlaat a pubblicazione 30/04/2026competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate diefficacia esterna - determini in modo definitivo quale sia ilgiudice competente per la causa (Cass. n. 6657 del 1999, Cass.n. 13768 del 2005, Cass. n. 14405 del 2008), con pronuncia chenon consente di porre ulteriormente in discussione,eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni dicompetenza.2.

La scelta del foro spetta al lavoratore, che deve provare glielementi di fatto relativi al criterio prescelto e in generale ipresupposti della competenza.

A tale proposito, viene in rilievoil principio di diritto secondo cui la competenza territoriale deveessere delibata sulla base della prospettazione della domanda(cfr. Cass., n. 2003 del 2016 ed ivi ampi richiami), tenuto contodelle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configuratacompetenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza.3.

In punto di fatto, è circostanza non contestata che ilavoratori, sin dall’assunzione presso [OSCURATO:SOCIETA], hanno prestatola propria attività lavorativa presso lo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA](committente) sito in [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro a Calcio (BG)e che l’attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] è stataprestata in esecuzione di contratto di appalto endoaziendalecommissionato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, hasubappaltato a [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, dalle buste paga consegnateai ricorrenti la sede di lavoro è sempre indicata presso larisulta esser stata prestata al di fuori di tale rapporto.Nessun collegamento emerge con il Tribunale di Monza al di làdella sede legale di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva ricevuto in subappaltoda [OSCURATO:PERSONA] (affidataria dell’appalto di [OSCURATO:SOCIETA]) le operNauzmieoron rie gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026di scarico, ricevimento, stoccaggio, prelievo colli ecc.

Numero di raccolta generale 12080/20264.

Giova ricordare che, ai fini della competenza territoriale nelDleat a pubblicazione 30/04/2026controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella piùrecente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quelladi unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deveintendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante afavorire il radicamento del foro speciale del lavoro (aventecarattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa,alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di unnucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'eserciziodell'impresa (Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013);questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai finidella determinazione del giudice territorialmente competente inordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc.civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale dellasocietà datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nelquale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamentodell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei finiimprenditoriali (Cass. n. 11320 del 2014; Cass. n. 26081 dl2023).Ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 cod. proc. civ.

“èquella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolonei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente,nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (da ultimo, cfr. Cass. n. 23053 del 2Nu0m2er0o ;re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Cass. nn. 1285, 12907 e 30449 del 2022).

Numero di raccolta generale 12080/20265.

Sviluppando i principi innanzi menzionati con specificDoat a pubblicazione 30/04/2026riguardo alla prestazione di lavoro nell’ambito di un appalto, puòritenersi conforme alla ratio dell’art. 413 cod. proc. civ.l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendaleanche nella dipendenza, di proprietà della società committente,ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione dilavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibilel'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimentodei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore (in questi termini, Cass. n. 26081 del 2023 cit.).Questa statuizione si pone, inoltre, in coerenza con le pronunceche, nel diverso caso di chiamata in giudizio sia della societàappaltatrice sia della società committente (in applicazionedell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che richiedeva, nella primaversione, il litisconsorzio necessario tra le due società) hannorinvenuto un particolare nesso di connessione tra le cause edhanno ritenuto correttamente individuato il giudiceterritorialmente competente (anche) in relazione alladipendenza della società committente ove il lavoratore avevaprestato attività lavorativa (Cass. n. 18384 del 2013, Cass. n.17513 del 2014, Cass. n. 3086 del 2017, Cass. n. 4878 del2021, Cass. n. 30449 del 2022).

6. Ebbene, dagli atti si desumeche i ricorrenti svolgevano l'attività lavorativa per l'azienda inun ambito territoriale lontano dalla sede del datore di lavoro,prendendo servizio presso una sede della società committenteche costituiva dunque il luogo, posto sotto il controllodell'impresa committente, dove erano collocati i beni aziendalistrumentali alla realizzazione del contratto di appalto; essocostituiva il luogo dove prendevano inizio e terminavano lemansioni svolte quotidianamente dai lavoratori (adibitNi umaerlola re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026esecuzione dell’appalto) per conseguimento deNiu merof dini rai ccolta generale 12080/2026imprenditoriali.

Data pubblicazione 30/04/2026Considerata, poi, la collocazione logistica in funzionestrumentale al carico delle merci, può ravvisarsi in talearticolazione una struttura organizzativa di ordine economicofunzionale, facente capo al potere organizzativo e gestionale delcommittente.7.

Ne consegue che è ravvisabile quella condizione minima, masufficiente a tal fine, consistente nel fatto che sia statol'imprenditore (datore di lavoro dei ricorrenti, societàappaltatrice) a configurare tale assetto, quale modalità diorganizzazione del lavoro ed esecuzione dell’appalto, e che inCalcio (BG) il committente abbia collocato un nucleo di beniorganizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato alsoddisfacimento delle finalità imprenditoriali perseguite dallasocietà appaltatrice nonché dal committente.8. [OSCURATO:PERSONA] - conformemente alle conclusioni della ProcuraGenerale – ritiene operanti, nel caso di specie, i principi didiritto innanzi richiamati, posto che i ricorrenti hannodomandato la condanna solidale della società committente peril pagamento delle differenze retributive rivendicate: èipotizzabile, alla stregua delle allegazioni dei ricorrenti ed ai solieffetti della competenza territoriale, la prospettata fattispecie dicui al d.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 - aprescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito-, che radica la competenza presso il Tribunale di Bergamo (nelcui circondario è il comune di Calcio), quale foro della causaavviata nei confronti della società evocata in giudizio qualeresponsabile in solido.Numero registro generale 11662/20259.

In conclusione, va affermata la competenza territoriale delN umero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026Tribunale di Bergamo; il processo dovrà proseguire innanzi aDalt a pubblicazione 30/04/2026giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termineprevisto dall’art. 50 cod. proc. civ. dalla comunicazione dellapresente ordinanza; spese al definitivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza deilavoratori e dichiara la competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] innanzi al quale rimette le parti, fissando per lariassunzione il termine di giorni 90 dalla comunicazione dellapresente ordinanza.Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA].;- intimate –2026avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, del22/05/2025 R.G.N. 98/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026RILEVATO CHE Data pubblicazione 30/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adìto il [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA].(committente) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (appaltatrice), insolido con [OSCURATO:SOCIETA], subappaltatrice, al pagamento didifferenze retributive in relazione all’inquadramento rivendicatodel livello 5 CCNL trasporto merci logistica e alle prestazioni dilavoro straordinario asseritamente svolte.Il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza per territoriosollevata da uno dei condebitori ai sensi del comma 2 dell’art.413 c.p.c. rilevando, in primis, come non vi fosse allegazionesul luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e osservandocome la datrice [OSCURATO:SOCIETA]. avesse sede in Desio; inparticolare, ha osservato il Tribunale che il luogo di svolgimentodella prestazione, di per sé, non radica la competenzaterritoriale, essendo, invece, necessario che tale luogo coincidacon quello in cui la datrice di lavoro possiede una sua“dipendenza”.Ha concluso, quindi, il Giudice che dalla documentazione in attinon risultava alcun elemento di collegamento con il territorio delTribunale adito e al contrario emergevano elementi di fatto qualila sede dell’impresa del datore di lavoro che indicavano lacompetenza del Tribunale di Monza.2. Con ricorso tempestivamente notificato, i lavoratori hannoimpugnato l’ordinanza con regolamento di competenza,ritenendo competente il Tribunale di Bergamo, nella cuicircoscrizione rientra il luogo presso il quale è sempre stataeffettuata la prestazione di lavoro, integrante a tutti gli effettidipendenza della società subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA], reputandoapplicabile alla specie il criterio della competenza attinentNeu maerlola re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026dipendenza dell’impresa. Numero di raccolta generale 12080/2026Deducono, al riguardo, di avere sempre svolto l’attività pressDoat a pubblicazione 30/04/2026la dipendenza della impresa subappaltatrice (presso la sededella committente [OSCURATO:SOCIETA]), sita nel circondario del [OSCURATO:PERSONA] come risultante dalla documentazione depositata(contratti di appalto e buste paga).Aggiungono che la società, nel costituirsi in giudizio, non avevacontestato che i ricorrenti avessero prestato attività presso lapropria dipendenza aziendale sita nel circondario del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al riconoscimento della competenza del Tribunale diBergamo rilevano che la domanda aveva ad oggetto ilriconoscimento di una responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.276/03 e che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., “Le cause contro piùpersone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essereproposte davanti a giudici diversi, se sono connesse perl'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti algiudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse , peressere decise nello stesso processo”. (come modificato dal d.l.n. 25 del 2017, convertito in legge n. 49 del 2017, che haeliminato il litisconsorzio necessario tra committente eappaltatore e il beneficio di preventiva escussione).Il Procuratore Generale, rilevata l’ammissibilità del regolamentodi competenza, ha reso le sue conclusioni nel senso dellaindividuazione della competenza del Tribunale di Bergamo.La parte ricorrente ha presentato memorie.CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente, va rilevato che il provvedimento delTribunale di Bergamo ha statuito sulla sola competenza ed èstato impugnato con regolamento necessario ex art. 42N ucmoerdo r.e gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026proc. civ., affinché questa Corte - cui, per la fuNunmzeiroo dni era ccolta generale 12080/2026istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e delDlaat a pubblicazione 30/04/2026competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate diefficacia esterna - determini in modo definitivo quale sia ilgiudice competente per la causa (Cass. n. 6657 del 1999, Cass.n. 13768 del 2005, Cass. n. 14405 del 2008), con pronuncia chenon consente di porre ulteriormente in discussione,eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni dicompetenza.2. La scelta del foro spetta al lavoratore, che deve provare glielementi di fatto relativi al criterio prescelto e in generale ipresupposti della competenza. A tale proposito, viene in rilievoil principio di diritto secondo cui la competenza territoriale deveessere delibata sulla base della prospettazione della domanda(cfr. Cass., n. 2003 del 2016 ed ivi ampi richiami), tenuto contodelle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configuratacompetenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza.3. In punto di fatto, è circostanza non contestata che ilavoratori, sin dall’assunzione presso [OSCURATO:SOCIETA], hanno prestatola propria attività lavorativa presso lo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA](committente) sito in [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro a Calcio (BG)e che l’attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] è stataprestata in esecuzione di contratto di appalto endoaziendalecommissionato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, hasubappaltato a [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, dalle buste paga consegnateai ricorrenti la sede di lavoro è sempre indicata presso larisulta esser stata prestata al di fuori di tale rapporto.Nessun collegamento emerge con il Tribunale di Monza al di làdella sede legale di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva ricevuto in subappaltoda [OSCURATO:PERSONA] (affidataria dell’appalto di [OSCURATO:SOCIETA]) le operNauzmieoron rie gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026di scarico, ricevimento, stoccaggio, prelievo colli ecc. Numero di raccolta generale 12080/20264. Giova ricordare che, ai fini della competenza territoriale nelDleat a pubblicazione 30/04/2026controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella piùrecente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quelladi unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deveintendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante afavorire il radicamento del foro speciale del lavoro (aventecarattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa,alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di unnucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'eserciziodell'impresa (Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013);questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai finidella determinazione del giudice territorialmente competente inordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc.civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale dellasocietà datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nelquale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamentodell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei finiimprenditoriali (Cass. n. 11320 del 2014; Cass. n. 26081 dl2023).Ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 cod. proc. civ. “èquella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolonei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente,nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (da ultimo, cfr. Cass. n. 23053 del 2Nu0m2er0o ;re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Cass. nn. 1285, 12907 e 30449 del 2022). Numero di raccolta generale 12080/20265. Sviluppando i principi innanzi menzionati con specificDoat a pubblicazione 30/04/2026riguardo alla prestazione di lavoro nell’ambito di un appalto, puòritenersi conforme alla ratio dell’art. 413 cod. proc. civ.l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendaleanche nella dipendenza, di proprietà della società committente,ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione dilavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibilel'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimentodei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore (in questi termini, Cass. n. 26081 del 2023 cit.).Questa statuizione si pone, inoltre, in coerenza con le pronunceche, nel diverso caso di chiamata in giudizio sia della societàappaltatrice sia della società committente (in applicazionedell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che richiedeva, nella primaversione, il litisconsorzio necessario tra le due società) hannorinvenuto un particolare nesso di connessione tra le cause edhanno ritenuto correttamente individuato il giudiceterritorialmente competente (anche) in relazione alladipendenza della società committente ove il lavoratore avevaprestato attività lavorativa (Cass. n. 18384 del 2013, Cass. n.17513 del 2014, Cass. n. 3086 del 2017, Cass. n. 4878 del2021, Cass. n. 30449 del 2022). 6. Ebbene, dagli atti si desumeche i ricorrenti svolgevano l'attività lavorativa per l'azienda inun ambito territoriale lontano dalla sede del datore di lavoro,prendendo servizio presso una sede della società committenteche costituiva dunque il luogo, posto sotto il controllodell'impresa committente, dove erano collocati i beni aziendalistrumentali alla realizzazione del contratto di appalto; essocostituiva il luogo dove prendevano inizio e terminavano lemansioni svolte quotidianamente dai lavoratori (adibitNi umaerlola re gistro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026esecuzione dell’appalto) per conseguimento deNiu merof dini rai ccolta generale 12080/2026imprenditoriali. Data pubblicazione 30/04/2026Considerata, poi, la collocazione logistica in funzionestrumentale al carico delle merci, può ravvisarsi in talearticolazione una struttura organizzativa di ordine economicofunzionale, facente capo al potere organizzativo e gestionale delcommittente.7. Ne consegue che è ravvisabile quella condizione minima, masufficiente a tal fine, consistente nel fatto che sia statol'imprenditore (datore di lavoro dei ricorrenti, societàappaltatrice) a configurare tale assetto, quale modalità diorganizzazione del lavoro ed esecuzione dell’appalto, e che inCalcio (BG) il committente abbia collocato un nucleo di beniorganizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato alsoddisfacimento delle finalità imprenditoriali perseguite dallasocietà appaltatrice nonché dal committente.8. [OSCURATO:PERSONA] - conformemente alle conclusioni della ProcuraGenerale – ritiene operanti, nel caso di specie, i principi didiritto innanzi richiamati, posto che i ricorrenti hannodomandato la condanna solidale della società committente peril pagamento delle differenze retributive rivendicate: èipotizzabile, alla stregua delle allegazioni dei ricorrenti ed ai solieffetti della competenza territoriale, la prospettata fattispecie dicui al d.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 - aprescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito-, che radica la competenza presso il Tribunale di Bergamo (nelcui circondario è il comune di Calcio), quale foro della causaavviata nei confronti della società evocata in giudizio qualeresponsabile in solido.Numero registro generale 11662/20259. In conclusione, va affermata la competenza territoriale delN umero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026Tribunale di Bergamo; il processo dovrà proseguire innanzi aDalt a pubblicazione 30/04/2026giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termineprevisto dall’art. 50 cod. proc. civ. dalla comunicazione dellapresente ordinanza; spese al definitivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza deilavoratori e dichiara la competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] innanzi al quale rimette le parti, fissando per lariassunzione il termine di giorni 90 dalla comunicazione dellapresente ordinanza.Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 11662/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 12080/2026Data pubblicazione 30/04/2026
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