CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 15873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria depositata in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso;dato atto della mancata presenza del difensore, il quale ha comunicato di non averpotuto raggiungere la Corte, senza tuttavia richiedere rinvio;letta la memoria con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], haribadito e precisato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzataall’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art.416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommesse inassenza di concessione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12).La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver fatto parte diun’associazione, legata al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dedita alla gestionedel gioco d’azzardo e alla raccolta di scommesse illegali, attraverso la creazione dipiattaforme on-line e agenzie distribuite sul territorio.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, sarebbe stato tra gli organizzatori dell’associazionesul piano tecnico, in quanto “master” del sito “Planet 365.com”, al quale eranocollegati una pluralità di agenti e subagenti, che si occupavano della raccolta discommesse e che erano tenuti al versamento di canoni periodici per il noleggiodella piattaforma e i relativi servizi.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce assenza di motivazione dell'ordinanzaimpugnata in riferimento ad una specifica richiesta difensiva, tesa a porre inevidenza che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], emergente dalle intercettazioni, nonfosse connesso all'esercizio dell'attività di gioco on-line ma volto a gestire i rapportidi credito/debito tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sottolinea in particolare che due conversazioni intercettatedimostrerebbero che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] avesse un debito nei confronti di MarioMaiello e che volesse dirottare verso quest’ultimo un debito maturato da tale EnzoReale. Il successivo intervento di [OSCURATO:PERSONA], a capo dell’omonimo clancamorristico, aveva attinenza con tale questione e non con la gestione del gioconon autorizzato.2.2. Con il secondo motivo si lamenta assenza di motivazione in ordine allarichiesta difensiva di indicazione della data di adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.Il Tribunale del riesame non avrebbe fornito risposta a tale richiesta difensivasu un elemento ritenuto centrale ai fini della ricostruzione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] edel tipo di rapporto con il clan di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine allaqualificazione della condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] come quella diorganizzatore dell'associazione, posto che lo stesso non aveva mai coordinatol’attività di altri associati.2.4. Con il quarto motivo si deduce l'assenza di motivazione in punto disussistenza di attuali esigenze cautelare, attesa la recisione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dei contatti con l'associazione dal novembre del 2023, come desumibile dalleconversazioni n. 900 e 1881.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando chelo stesso tende a sollecitare una rilettura dei dati acquisiti, alternativa rispetto aquella del Tribunale del riesame.In data 13.4.2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato “motivi nuovi”, ai sensidell’art. 311, comma 4 cod. proc. pen., con cui ha tuttavia ribadito e precisato imotivi di ricorso da parte del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.2. Il procedimento trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza delclan “[OSCURATO:PERSONA]”, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminalida parte di una serie di soggetti affiliati a detta organizzazione, tra cui GennaroNappi, nei cui confronti venivano attivate indagini tecniche, telefoniche edambientali. Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltre che per iltradizionale settore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attività svolta informa associata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA] diSecondigliano, consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochi on-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti web creatie registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo ed alternativorispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari di concessione.Centrali, per l’operatività dell’associazione, erano in particolare le piattaformeGoodbet24.com e Planet365.com, quest’ultima gestita direttamente da MarioMaiello.3. I primi due motivo di ricorso - con i quali si deduce vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,per non avere il Tribunale del riesame di Napoli esaminato specifiche doglianzedifensive relative alla lettura di alcune intercettazioni e all’individuazione della datadi adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio – possono essere trattati congiuntamente edevono essere rigettati perché infondati.3.1. Deve premettersi, anzitutto, che in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ol'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.Ciò che il ricorrente chiede a questa Corte con il primo motivo di ricorso è,appunto, di procedere ad una rilettura di alcune specifiche intercettazioni (la 900e la 1881), al fine di attribuire ad esse un’interpretazione alternativa rispetto aquella offerta dal Tribunale del riesame di Napoli e sostenuta da una motivazioneper nulla illogica o contraddittoria.L’ordinanza impugnata, basandosi su un consistente supporto probatoriocostituito da intercettazioni telefoniche e tra presenti, dà conto dell’esistenza diuna vera e propria struttura associativa, costituita da master (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), agenti (come [OSCURATO:PERSONA]) e subagenti, con la partecipazionee direzione dei vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] (e, in misura minore, del clan [OSCURATO:PERSONA]),ognuno con un ruolo essenziale per assicurare l’operatività del meccanismo e laredditività delle scommesse illegali.Trattando specificamente della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagine 17-32dell’ordinanza impugnata), viene posto in evidenza che lo stesso fungeva da“master” con il sito “Planetbet365.com”, cui era collegato [OSCURATO:PERSONA], ilquale teneva costantemente aggiornato l’odierno ricorrente delle sommecorrisposte o dovute da diversi subagenti ed in parte destinate allo stesso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcun rapporto dicredito/debito che non sia strettamente legato alla gestione illegale dei giochi edelle scommesse, settore rispetto al quale si registrava altresì la posizione didirezione e di organizzazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in modo diretto o attraverso ipropri emissari (tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Le due specifiche telefonate citate dal ricorrente non smentiscono affatto laricostruzione effettuata dal Tribunale di Napoli (avallata da numerose altreconversazioni) ma la supportano:- nella conversazione n. 900 del 23 novembre 2023 (viene erroneamenteindicato l’anno 2024 nell’ordinanza), [OSCURATO:PERSONA] (uno dei verticidell’omonimo sodalizio) interviene per dirimere la controversia sorta tra [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che quest’ultimo avesse dirottato un cliente (tale“[OSCURATO:PERSONA]”) dal sito gestito da [OSCURATO:PERSONA] a quello gestito da [OSCURATO:PERSONA]. IlLicciardi, intervenendo in modo brusco sul [OSCURATO:PERSONA], impone che la somma dovutadal cliente per l’utilizzo delle piattaforme (“la fattura”) sia versato a [OSCURATO:PERSONA] enon a [OSCURATO:PERSONA].Da tale conversazione, come riportato nell’ordinanza impugnata (pagine 27 e28) e non contestato dalla difesa, emergeva anche un rapporto diretto tra l’odiernoricorrente e gennaro [OSCURATO:PERSONA], il quale comunica al proprio interlocutore di avere,per il sabato successivo, già un appuntamento con il [OSCURATO:PERSONA] “per un’altra cosa” edi essere creditore nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA]” di “39.000 euro”.- nella seconda conversazione (la n. 1881 del 13 dicembre 2023) DomenicoCavezza contatta [OSCURATO:PERSONA] e si lamenta del fatto che [OSCURATO:PERSONA], per ilritardato pagamento di una somma dovuta da un subagente e nonostante ilpagamento di tutte le altre “fatture”, avesse bloccato “la rete”, rendendo cosìimpossibile la raccolta delle scommesse da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi subagenti.[OSCURATO:PERSONA] raccoglie la lamentela e assicura il proprio interlocutore che risolverà laquestione (“me lo vedo io”).In modo non illogico e in aderenza rispetto al contenuto riportato delleconversazioni, il Tribunale di Napoli ha dedotto da tali dialoghi che GennaroLicciardi, oltre ad avere un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA] (e crediti per 39.000euro), avesse un potere di coordinamento e di direzione anche nei suoi confronti,potendo imporre allo stesso di rinunciare ad incassare una “fattura” oppure di“sbloccare” la rete, garantendo così la funzionalità del sistema parallelo discommesse illegali.A fronte di tale motivazione, esaustiva e logica, non è consentito a questaCorte di addentrarsi in letture alternative, trattandosi di un compito riservato aigiudici di merito.3.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta unvizio di motivazione per non essere stato individuato, da parte del Tribunale delriesame, il momento di adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso e per lamancata considerazione del fatto che i contatti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] sisono palesati solo verso la fine del rapporto tra i due, deve ricordarsi che il giudicedell’impugnazione non è tenuto a controbattere specificamente a qualsivogliarilievo o deduzione difensiva, anche di dettaglio, ma di fornire una motivazionerazionale, coerente e logica dalla quale possa trarsi una risposta adeguata a quellache è la sostanza delle argomentazioni difensive (tra le tante, Sez. 1, n. 30257 del12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep.2023, T., Rv. 284061 – 01).A prescindere dunque dall’individuazione dell’esatto momento in cui il Maielloavrebbe fatto il proprio ingresso nell’associazione, i rapporti tra il ricorrente eGennaro [OSCURATO:PERSONA] vengono ricostruiti dal Tribunale del riesame sulla base delcontenuto delle conversazioni riportate in precedenza, da cui emergono contattidiretti, appuntamenti, crediti vantati dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] edirettive fornite dal primo al secondo.Anche in relazione a tale motivo, pertanto, non può ravvisarsi il vizio dimotivazione dedotto.4. Deve viceversa ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale ilricorrente contesta la sussistenza di elementi dai quali desumere il ruolo diorganizzatore dell'associazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata non dedica una specifica trattazione al temadell’integrazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], della fattispecie di cui all’art. 416,comma, 1, cod. pen., in luogo della ipotesi di mera partecipazione, purevidenziando, in diversi punti, il fondamentale apporto fornito dallo stesso inqualità di fornitore di una piattaforma di scommesse alla quale erano collegatidiversi agenti e subagenti.La difesa, al contrario, rileva che dalle indagini effettuate non sia mai emersoun suo ruolo di coordinamento dell’attività di altri affiliati, di talché non potrebbeessere riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatore.Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questaCorte, le attività di direzione e di coordinamento dell’operato degli altri sodali noncostituiscono tratti necessari e indispensabili della figura dell’organizzatoredell’associazione per delinquere.Anche di recente, si è osservato che «In tema di associazione per delinquere,la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamentoe l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzinecessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essereun'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo,invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento edi direzione dell'attività di altri soggetti» (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, LiVigni, Rv. 287296 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv.274816 – 03; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317 – 01).In tutte le sentenze citate, tuttavia, viene rimarcata la necessità che lacondotta dell’organizzatore presenti, comunque, il carattere dell’autonomia e,dunque, che, almeno in relazione al settore nel quale si estrinseca precipuamentela sua attività, lo stesso non sia subordinato al rispetto di ordini e direttive impartitida altri soggetti.Al fine di rendere razionale e giustificabile l’inasprimento sanzionatorioprevisto per la figura dell’organizzatore rispetto a quella del partecipe, è inoltrenecessario rifuggire da approcci semplicistici e assimilare all’attività di vera epropria “organizzazione” dell’associazione (o di un suo ramo) la prestazione diqualsiasi contributo che richieda competenze tecniche, non in possesso di tutti glialtri sodali.All’interno di un’associazione, infatti, vi può anche essere una ripartizione trai compiti affidati ai vari partecipi, i quali non dismettono tale ruolo (per divenirecapi o organizzatori) a seconda della maggiore o minore specializzazione richiesta,allorché non assumano responsabilità di programmazione, deliberazione,coordinamento, reperimento di risorse e predisposizione di mezzi, assumendo cosìun ruolo essenziale per la conservazione, l’operatività e lo sviluppodell’associazione stessa.Venendo al caso in esame, se da un lato le conversazioni intercettateevidenziano un apporto significativo (seppur non infungibile) fornito da MarioMaiello sul piano tecnico, quale gestore di una delle piattaforme utilizzatedall’associazione per delinquere, il suo spazio di autonomia parrebbe fortementeridotto dalla necessità di sottostare sempre alle decisioni e agli ordini di GennaroLicciardi riguardanti gli assetti e la gestione dell’attività dell’associazione.La stessa ordinanza impugnata, inoltre, pur ponendo più volte in evidenza chel’associazione di cui al capo 11 si serviva di entrambe le piattaforme di scommesseillegali, ovvero Goodbet24.com (gestita da [OSCURATO:PERSONA]) e Planet365.com (gestitadall’odierno ricorrente), pare porre una distinzione tra le due, indicando solo laprima quale «riconducibile direttamente ai membri del clan [OSCURATO:PERSONA]», avallandoin tal modo, almeno in parte, la tesi difensiva circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] operasseanche in modo distaccato dall’associazione, il che potrebbe effettivamentecircoscrivere la valenza, la natura ed il rilievo dell’apporto fornito dal ricorrenteall’associazione a delinquere, per escludere il suo ruolo di organizzatore.L’ordinanza deve pertanto essere annullata limitatamente all’individuazionedel ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di Napoli.5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’attualità delle esigenzecautelari attesa l’interruzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei contatti con l'associazionea delinquere nel novembre del 2023, come desumibile dalle conversazioni n. 900e 1881, è infondato e deve essere rigettato.5.1. I reati di cui è chiamato a rispondere il [OSCURATO:PERSONA], come noto, prevedonouna presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, che possono essere superate solo allorché vi sianoelementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmentesignificativi nel senso del superamento della presunzione.Sul rilievo attribuibile al c.d. “tempo silente” - inteso come periodo decorsodalla commissione dei fatti rispetto al momento applicativo della misura, senzache siano emersi ulteriori elementi valutabili – questa Corte è da tempo orientatanel senso di ritenere che «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale chedetermina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, nongià di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne leragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o sianodirettamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valoredeterminante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n.36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Nella pronuncia richiamata si dà ampiamente conto dei diversi orientamentiregistratisi nella giurisprudenza di legittimità in relazione al tema accennato e delleragioni per le quali si ritiene preferibile un indirizzo definibile “intermedio”.Per una prima più rigorosa opzione interpretativa, infatti, la presunzionerelativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo quando daglielementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmenterescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementia favore, il giudice della cautela non ha l’onere di motivare in positivo circa lasussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (tra le tante Sez. 6, n. 19787del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020,Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv.279470).Tale principio è stato affermato sia per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.sia per i reati aggravati delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; nonché la citata Sez. 5, n. 26371 del2020).All’interno di tale filone interpretativo, tra l’altro, alcune pronunce (Sez. 2, n.26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019,caratterizzate da una particolare stabilità del vincolo associativo, e sodalizi noninquadrabili tra le “mafie tradizionali”. Per le prime, la presunzione posta dall’art.275, comma 3 cod. proc. pen. potrebbe essere superata solo acquisendo la provadel recesso dell’indagato dall’associazione, mentre per le seconde rileverebbeanche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati,nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.Un secondo orientamento, invece, evidenziando la necessità di procedere aduna lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, ritiene che lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. richieda comunque un onere motivazionale da parte delgiudice della cautela, incentrato sulla valutazione del requisito “dell'attualità”,allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare, rientrando tale circostanza tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la disposizionenormativa (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019,Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861)Una terza opzione interpretativa, infine, si pone come intermedia e ritiene chel'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolositàsociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, lanecessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis,ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con laprecisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenzache ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari(Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; Sez.5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180)Quanto più distante sia l'arco temporale che intercorre tra la commissione deireati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro dellagravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo cautelare intesocome sua attualità.Tale indirizzo, pur non negando il carattere "speciale" della presunzione exart. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla regola generale posta dall’art. 274dello stesso codice, pone tuttavia rimedio ai possibili eccessi nell'utilizzo dellapresunzione cautelare in esame - che non corrisponderebbero ad una sua esegesicostituzionalmente orientata e rischierebbero di risolversi in un annullamento dellostesso carattere relativo della presunzione – richiedendo un onere motivazionalecrescente all’aumentare dello iato temporale tra commissione del reato eapplicazione della cautela, tenendo conto anche della gravità della condottaconcretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato.5.2. Ebbene, venendo al caso in esame deve rilevarsi, anzitutto, che dalleconversazioni richiamate dalla difesa non emerge un allontanamento del Maiellodall’associazione per delinquere, in quanto fino al dicembre del 2023 (periodo alquale risale l’ultima conversazione intercettata che lo riguarda), il Cavezzacontinuava a utilizzare i servizi del portale del [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi di un bloccoimposto per il ritardo nel pagamento di una fattura che tuttavia [OSCURATO:PERSONA] di risolvere direttamente con il [OSCURATO:PERSONA].In relazione poi al tempo trascorso tra tali ultimi fatti e l’applicazione dellamisura cautelare nei confronti del ricorrente, lo stesso, in assenza di qualsiasiulteriore elemento dedotto dalla difesa, non appare, almeno allo stato, cosìsignificativo da far ritenere non più operante la presunzione normativa postadall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ruolo rivestito dal Maiellonell'associazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]