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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38460/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17546-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2009/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi, nell'ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

A sostegno del ricorso rilevò che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito.

Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento delle restanti somme portate dai decreti ingiuntivi.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 31 ottobre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l'opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era da ritenere priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda Ric. 2020 n. 17546 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -2- posta a fondamento del decreto ingiuntivo; il che conduceva all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (redius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008).

Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario.

Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte.

1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), cod. proc. civ.; il ricorso, infatti, da un lato non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con Ric. 2020 n. 17546 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti — in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche — senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto.

Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Tribunale, come si è detto, richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente rilevato che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo.

Tale ratio decidendi non è, in effetti, contestata nel ricorso, nel quale il ricorrente insiste nel ribadire che la CAN non doveva essere a lui inviata.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Ric. 2020 n. 17546 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17546-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2009/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi, nell'ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno del ricorso rilevò che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito. Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento delle restanti somme portate dai decreti ingiuntivi. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 31 ottobre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l'opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era da ritenere priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda Ric. 2020 n. 17546 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- posta a fondamento del decreto ingiuntivo; il che conduceva all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (redius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008). Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte. 1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), cod. proc. civ.; il ricorso, infatti, da un lato non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con Ric. 2020 n. 17546 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti — in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche — senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto. Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale, come si è detto, richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente rilevato che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo. Tale ratio decidendi non è, in effetti, contestata nel ricorso, nel quale il ricorrente insiste nel ribadire che la CAN non doveva essere a lui inviata. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2020 n. 17546 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3,
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