CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di Sorveglianza di Salerno ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di rimessione del debito dovuto per spese legali. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Magistrato osservava che il Veneziano - già affiliato al disciolto sodalizio criminoso "[OSCURATO:PERSONA]", poi divenuto organico al clan "[OSCURATO:PERSONA]", e infine con ruolo apicale all'interno del clan "D'[OSCURATO:PERSONA]" - era stato condannato, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Salerno, alla pena di 23 anni di reclusione per associazione a delinquere e omicidio, e che, da quanto riferito nell'informativa [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Divisione di [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Salerno, non sussistevano elementi per far ritenere che si fosse dissociato o comunque allontanato dal contesto criminale di appartenenza: concludeva il Magistrato che conseguentemente non potesse ritenersi regolare la condotta del condannato. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione: si lamenta in particolare come il Magistrato abbia erroneamente desunto la non regolarità della condotta carceraria del Veneziano dall'assenza di rescissione con le condotte devianti del passato; il Giudice ha tuttavia omesso di valutare la condotta serbata dal condannato durante l'espiazione della pena in istituto. Del pari assolutamente carente risulta la motivazione del provvedimento impugnato per non avere argomentato in merito al requisito della disagiata situazione economica del richiedente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che, se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta.Quanto al primo dei due presupposti, l'analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie del richiedente con riferimento al momento della presentazione dell'istanza ovvero a periodi di tempo ad essa cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 35925 del 26/11/2014, dep. 2015, Boccafusca, Rv. 264612), rapportate all'entità del debito, e la. remissione può essere accordata quando, nonostante il debitore non versi in stato di assoluta indigenza, l'adempimento dell'obbligo verso l'Erario lo esponga al rischio di uno squilibrio nel bilancio personale, tale da cagionare l'impossibilità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita e da compromettere le possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell'interessato (Sez. 1, nr. 2932 del 3.06.1997, Akriche, Rv. 207774; Sez. 1, nr. 14541 del 24.04.2006, Mangione, Rv. 233939; Sez 1., nr. 5621 del 16.01.2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, nr. 3737 del 15.01.2009, Loiacono, Rv. 242534). Il requisito della condotta regolare va, poi, diversamente verificato, in quanto l'art. 6 d.P.R. 115/2002 distingue espressamente l'ipotesi in cui l'interessato non è stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono (comma 1) e quella in cui l'interessato è stato invece detenuto o internato per il titolo di riferimento (comma 2). Se il soggetto, dunque, abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, deve considerarsi il comportamento tenuto durante l'espiazione in "istituto" rapportato ai parametri di cui all'art. 30 ter, comma 8, dell'ordinamento penitenziario; se, invece, non sia stato ristretto si deve procedere alla valutazione della condotta tenuta "in libertà"; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l'analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260541; Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, Salamone, Rv. 264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292; Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, nr. 14663 del 18/03/2008, Nisticò, Rv. 239909). In entrambe le ipotesi la valutazione della condotta va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo, Rv. 252576). La giurisprudenza di legittimità ha poi spiegato che, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01 ; Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265721 - 01). È stato precisato che l'accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez. 3 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781 - 01); e che, in tema di remissione del debito, avendo l'art.56 dell'ordinamento penitenziario previsto come unica condizione per la concessione del beneficio (oltre alle disagiate condizioni economiche), solo la regolarità della condotta, da valutarsi secondo i parametri di cui all'ultimo comma del precedente art.30 ter (in base ai quali la condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione, ha "manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"), deve escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione, quella costituita da un ravvedimento del soggetto, quale desumibile da una postuma ammissione delle sue responsabilità (Sez. 1, n. 34102 del 06/07/2001, Pantaleo, Rv. 219756 - 01) 3. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il provvedimento impugnato non ha fatto corretta interpretazione ed esatta applicazione, in quanto, nulla argomentando sulle disagiate condizioni economiche, ha completamente pretermesso la valutazione della condotta tenuta dal Veneziano durante la detenzione. 4. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Salerno che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu