CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., i giudicanti hanno motivatamente affermato che lo stupefacente sequestrato, sebbene di entità modesta, non fosse del tutto marginale, anche avuto riguardo al materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputata, chiaramente destinato al confezionamento di ulteriori dosi. Il precedente specifico a carico, relativo a condotte di spaccio di droghe pesanti, ha logicamente indotto i giudicanti a ritenere una serialità e non occasionalità del comportamento illecito, tale da escludere l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata logicamente esclusa in ragione dell'evento del reato, valutato come non di speciale tenuità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Anche la valutazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 81 cod. pen., sfugge a rilievi logico-giuridici, né la ricorrente specifica le asserite ragioni di sproporzionalità dell'aumento operato a titolo di continuazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M