CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27316/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via A. BERTOLONI 55, presso l o studio dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 31/2017della CORTE D’APPELLOdiTORINO, pubblicata il 10/04/2017 R.G. n. 476 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27316/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Torino, che aveva respinto il ricorso del lavoratore diretto all’annullamento della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sedici giorni inflitta gli con decreto n. 837 prot. n. AOODRPI/992/ris/u del 6.10.2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito MIUR); 2. la Corte d’appello, ribadita la competenza dell’UPD per l’applicazione della sanzione in parola, rilevava l’assoluta inconferenza del richiamo del Paciariello alla disciplina della legge 6.11.2012 n. 190 (sul c.d. whistleblowing), atteso che il potere disciplinare non era stato esercitato in conseguenza alla segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ma per fatti assai più risalenti nel tempo; osservava che nessuna violazione v’era stata delle norme che regolavano l’astensione del responsabile UPD né delle disposizioni in tema di specificità – e d immediatezza – della contestazione degli addebiti, qui validamente effettuata per relationem alla sentenza di condanna della Corte d’appello di Torino n. 201/2015 e dopo averne atteso il passaggio in giudicato; aggiungeva che la sanzione era stata irrogata nel rispetto del principio del contraddittorio ed a fronte dell’accertato compimento, da parte del lavoratore, di condotte “mobbizzanti” nei confronti del collaboratore scolastico [OSCURATO:PERSONA];3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Paciariello, articolato in nove motivi di censura, mentre gli intimatinon hanno svolto attività difensiva; 4. il ricorrente ha poi depositato, in data 7.2.2023, atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, tempestivamente depositata (e notificata) in data 7/2/2023, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; 2. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato; 3. la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M. La Corte ‒ ritenendo non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ. ‒ dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese del giudizio di l