CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 41434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello ex art. 321-bis cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 05.042024, con la quale il Tribunale di Gela aveva rigettato l'istanza di dissequestro per la revoca del sequestro preventivo disposto sui beni del Marchese con decreto del 19.03.2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 157 cod. pen. Argomenta che erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto che il vincolo cautelare fosse stato emesso anche con riferimento al reato associativo, mentre tanto nel provvedimento genetico che nella richiesta del Pm si faceva riferimento ai soli reati fiscali e non anche al reato associativo; il mantenimento del sequestro in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen. era, dunque, illegittimo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e dlgs 159/2011. Argomento che la confisca ex d.lgs 159/2011 ed il sequestro preventivo avevano ad oggetto i medesimi beni e la medesima parte e le due misure erano, dunque, una duplicazione l'una dell'altra, con conseguente rapporto di preclusione tra la misura cautelare e la confisca adottata in sede di prevenzione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. La doglianza è priva di specificità perché il ricorrente non allega al ricorso la domanda cautelare, non presente negli atti trasmessi a questa Corte, e non consente, quindi, di valutare la fondatezza o meno di quanto dedotto in ordine al mutamento dei fatti oggetto dell'iniziativa cautelare del pubblico ministero. Va richiamato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, caso che non ricorre nella specie (cfr. sez. 1, 17/01/2011, n. 5833; Sez. 1, 22/01/2009, n. 6112;Sez. 1, 18/03/2008, n.16706; Sez. 1, 29/11/2007, n. 47499; Sez. feriale, 13/09/2007, n. 37368; Sez. 1, 18/05/2006, n. 20344). Onere che il ricorrente non ha adempiuto con riferimento agli atti processuali menzionati in ricorso e dai quali si evincerebbe l'erroneità della decisione impugnata, con conseguente genericità della doglianza Del tutto generica è anche la dedotta violazione dell'art. 157 cod.pen., solo enunciata nel motivo di ricorso e non supportata da specifiche argomentazioni. La doglianza, pertanto, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel disattendere la censura qui riproposta, ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui il rapporto tra misura cautelare e confisca adottata in sede di prevenzione può porsi in termini di preclusione processuale, solo ove si ravvisi identità del "decisum" tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto, stante la differente finalità perseguita e i differenti presupposti legittimanti l'adozione delle misure ablative (Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Rv. 255383 - 01). Del resto questa Corte ha già avuto occasione di affermare come l'istituto della preclusione procedimentale, con riferimento alle misure cautelari reali, operi in relazione al medesimo tipo di sequestro, non già in relazione a sequestri diversi, stante la differente finalità perseguita e i differenti presupposti legittimanti l'adozione della misura ablativa, e allorchè siano identiche le premesse giuridiche o fattuali su cui si fonda il precedente provvedimento cautelare (cfr Sez. 3, n. 14644 del 2005, Rv. 231610-01, che ha affermato che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando più misure cautelari reali siano disposte sullo stesso bene a garanzia della medesima esigenza). Il ricorrente neppure si confronta criticamente con tale consolidato orientamento, profilandosi anche la genericità della doglianza. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d