Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 43079/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina pari a 16 dosi singole.

Egli lamenta: 1) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale; 2) nullità della sentenza per la ritenuta irrilevanza della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione di categoria in atto il giorno della decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico, esaurendosi nell'indicazione di circostanze di fatto non prese in considerazione in sentenza, tuttavia senza un confronto critico con quelle invece valorizzate dalla stessa e senza indicazione delle ragioni per cui le prime avrebbero dovuto privare le altre della concludenza loro concordemente attribuita dai giudici di merito.

2.2. Il secondo è manifestamente infondato.

Il processo si svolgeva con il rito camerale, il termine per il deposito delle conclusioni scritte, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, è perentorio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664) ed era già decorso, avendo peraltro la difesa già presentato le proprie.

Non era, dunque, prevista alcuna attività difensiva ulteriore per quella udienze, sicché correttamente la Corte d'appello ha escluso la rilevanza della dichiarazione di astensione del difensore dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina pari a 16 dosi singole. Egli lamenta: 1) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale; 2) nullità della sentenza per la ritenuta irrilevanza della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione di categoria in atto il giorno della decisione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, esaurendosi nell'indicazione di circostanze di fatto non prese in considerazione in sentenza, tuttavia senza un confronto critico con quelle invece valorizzate dalla stessa e senza indicazione delle ragioni per cui le prime avrebbero dovuto privare le altre della concludenza loro concordemente attribuita dai giudici di merito. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. Il processo si svolgeva con il rito camerale, il termine per il deposito delle conclusioni scritte, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, è perentorio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664) ed era già decorso, avendo peraltro la difesa già presentato le proprie. Non era, dunque, prevista alcuna attività difensiva ulteriore per quella udienze, sicché correttamente la Corte d'appello ha escluso la rilevanza della dichiarazione di astensione del difensore dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 43079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris