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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24948/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/5/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna - giudicando in sede di rinvio dalla Corte dì cassazione, nei limiti delle questioni devolute al riesame, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di bancarotta fraudolenta documentale - confermava l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fati., rideterminando in me/ius le pene accessorie.

2. L'imputata ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nei connessi motivi la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla negata attenuante.

La sentenza rescindente aveva stabilito che, in tema di bancarotta documentale, la speciale tenuità del danno dovesse essere valutata in base all'incidenza avuta dalle condotte di reato sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, non essendo viceversa corretto evocare, in senso ostativo, l'entità del passivo fallimentare.

La sentenza di rinvio non si sarebbe attenuta al principio, in quanto l'accertata sottrazione dei documenti contabili non aveva nella specie precluso la citata possibilità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata richiama espressamente il menzionato principio di diritto e, fedelmente ad esso, accerta e riferisce che, dopo la cessazione delle attività sociali, intervenuta nel giugno 2006, la sparizione dell'intera documentazione contabile precluse le attività ricognitive della situazione debitoria e creditoria d'impresa, prodromica all'esercizio delle azioni di recupero da parte degli aventi dirìtto, che restarono significativamente pregiudicate.

Ciò consente effettivamente di escludere la particolare tenuità del danno riportato dal ceto creditorio.

Le censure, dirette a sovvertire tale valutazione, sono del tutto generiche e comunque di puro merito, in quanto sollecitano una rilettura delle risultanze di fatto su cui la valutazione si fonda, non consentita in questa sede.

2. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esenzione, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella equa misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/5/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna - giudicando in sede di rinvio dalla Corte dì cassazione, nei limiti delle questioni devolute al riesame, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di bancarotta fraudolenta documentale - confermava l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fati., rideterminando in me/ius le pene accessorie. 2. L'imputata ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei connessi motivi la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla negata attenuante. La sentenza rescindente aveva stabilito che, in tema di bancarotta documentale, la speciale tenuità del danno dovesse essere valutata in base all'incidenza avuta dalle condotte di reato sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, non essendo viceversa corretto evocare, in senso ostativo, l'entità del passivo fallimentare. La sentenza di rinvio non si sarebbe attenuta al principio, in quanto l'accertata sottrazione dei documenti contabili non aveva nella specie precluso la citata possibilità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata richiama espressamente il menzionato principio di diritto e, fedelmente ad esso, accerta e riferisce che, dopo la cessazione delle attività sociali, intervenuta nel giugno 2006, la sparizione dell'intera documentazione contabile precluse le attività ricognitive della situazione debitoria e creditoria d'impresa, prodromica all'esercizio delle azioni di recupero da parte degli aventi dirìtto, che restarono significativamente pregiudicate. Ciò consente effettivamente di escludere la particolare tenuità del danno riportato dal ceto creditorio. Le censure, dirette a sovvertire tale valutazione, sono del tutto generiche e comunque di puro merito, in quanto sollecitano una rilettura delle risultanze di fatto su cui la valutazione si fonda, non consentita in questa sede. 2. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esenzione, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella equa misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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