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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04658/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 10 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che: - il primo motivo, con il quale il ricorrente ripropone, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, i rilievi di gravame in punto di derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale, siccome contestata e ritenuta, in bancarotta documentale semplice, è generico, perché articola deduzioni del tutto aspecifiche, ossia sviluppate senza alcun effettivo confronto al tenore dell'argomentazione censurata, che ha dato conto, con motivazione non palesemente illogica o incongrua rispetto agli elementi di prova valorizzati ai fini della decisione (cfr. pag. 3, punti

2.3.4. della sentenza impugnata), delle ragioni a fondamento della statuizione assunta; - che anche il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al quantum di pena inflitta ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato in misura ulteriormente favorevole, anche con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per effetto dei suoi precedenti, sia per le modalità di commissione della condotta improntata ad una certa scaltrezza, nonché per l'assenza di elementi positivamente valutabili, ivi compresa la mancanza di resipiscenza; donde la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglie stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 10 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che: - il primo motivo, con il quale il ricorrente ripropone, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, i rilievi di gravame in punto di derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale, siccome contestata e ritenuta, in bancarotta documentale semplice, è generico, perché articola deduzioni del tutto aspecifiche, ossia sviluppate senza alcun effettivo confronto al tenore dell'argomentazione censurata, che ha dato conto, con motivazione non palesemente illogica o incongrua rispetto agli elementi di prova valorizzati ai fini della decisione (cfr. pag. 3, punti 2.3.4. della sentenza impugnata), delle ragioni a fondamento della statuizione assunta; - che anche il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al quantum di pena inflitta ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato in misura ulteriormente favorevole, anche con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per effetto dei suoi precedenti, sia per le modalità di commissione della condotta improntata ad una certa scaltrezza, nonché per l'assenza di elementi positivamente valutabili, ivi compresa la mancanza di resipiscenza; donde la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglie stensore
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