CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03634/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Lette le conclusioni scritte e la nota spese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna, difensore di [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza con la quale il gup di Ravenna lo aveva condannato in esito al giudizio abbreviato, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 6, 61 n. 11 cod. pen. previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 8.000. In particolare, era stato contestato all'imputato, quale conducente di un autotreno con rimorchio, in concorso con il coordinatore dei lavori di movimento merci all'interno del magazzino [OSCURATO:SOCIETA]. e di un dipendente in funzione di operatore di pala meccanica addetto al carico delle merci, di essersi impossessato di carichi di cereali per svariate tonnellate, prelevando merce e caricandola sull'autoarticolato per poi allontanarsi dallo stabilimento senza fermarsi alla pesa e senza corrispondere il prezzo dovuto. Fatti contestati come avvenuti il 12 marzo 2018 nonché il 5, 6 e 7 marzo dello stesso anno. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Non è stato valorizzato il dato probatorio negativo dell'assenza di un collegamento tra i dipendenti del consorzio IFA e l'imputato e pur in mancanza della prova di contatti tra i coimputati giungendo ad affermare il perfezionamento del delitto di furto anche nelle date del 5,6 e 7 marzo 2018, pur mancando un accertamento sul campo e benché le immagini delle telecamere di sorveglianza non offrissero un dato certo circa l'identità del mezzo, controllato solo in data 12 marzo 2018. L'argomento relativo ad un continuo contatto tra l'imputato e i complici tratta dalla annotazione di servizio del 5.8.2018, risulta evidente senza considerare che l'autista al quale i dipendenti fanno riferimento si chiama "Nicola". 2.2. Con il secondo motivo si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non estensibile, stante la natura soggettiva, e dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., non essendo chiara la dinamica degli accadimenti né il coinvolgimento dei correi. Si lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione quanto al ritenuto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato sub B) che attiene ad altri furti contestati, con le medesime modalità e al di fuori dell'ipotesi della flagranza di cui al capo a), oltre che il trattamento sanzionatorio. 3. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo e il terzo motivo, al netto del richiamo generico a giurisprudenza in merito alla regola del ragionevole dubbio, non attaccano le sentenze conformi, in punto di affermazione della penale responsabilità, con argomenti idonei a travolgere il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, utilizzando gli atti acquisiti per effetto della scelta del rito abbreviato. Le sentenze di merito hanno evidenziato che il procedimento ha tratto le mosse dal controllo avvenuto in data 12 marzo 2018, ad opera di personale della Guardia di Finanza di Ravenna dell'autoarticolato condotto dal ricorrente, che usciva da un magazzino sito nell'area portuale e trasportava 33 tonnellate di cereali senza essere munito di documenti che attestassero la provenienza della merce. Il ricorrente riferiva di provenire dallo stabilimento Ifa presso cui gli operanti si recavano e interloquivano con il direttore [OSCURATO:PERSONA] il quale esibiva la lista dei mezzi in ingresso in cui non figurava il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], né risultavano buoni di carico o documenti attestanti la pesatura del mezzo in entrata e in uscita. Dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del magazzino emergeva non solo l'ingresso e l'uscita di quel mezzo senza transitare sulla pesa ma analoga condotta nei giorni del 5, 6 e 7 marzo, date in cui in due occasioni il conducente aveva fornito una targa di fantasia mentre nella terza aveva fatto ingresso presso lo stabilimento approfittando delle sbarre alzate. E' stato evidenziato dai giudici di merito che dalla visione delle immagini si appurava che il [OSCURATO:PERSONA] nelle occasioni in parola era sempre preceduto negli spostamenti all'interno del magazzino da un'autovettura in uso esclusivo proprio di un dipendente che precedeva il mezzo del [OSCURATO:PERSONA] e che l'articolato non si fermava alla pesa né all'ingresso né all'uscita dello stabilimento. Inoltre, nel corso della conversazione tra presenti intercorsa tra due dipendenti, uno dei quali addetto al carico dei mezzi pesanti, uno di essi ammetteva la propria responsabilità e quella del dipendente che con l'auto precedeva l'autoarticolato condotto da un autotrasportatore che aveva conosciuto con il nome Nicola, ma che successivamente aveva scoperto chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso neppure con riferimento ai restanti reati, oltre quello per il quale il ricorrente è stato colto in flagranza, laddove le sentenze conformi hanno posto l'accento sulle medesime modalità utilizzate per transitare all'interno dello stabilimento, ossia accodandosi dietro la vettura del coimputato oltre che sulla circostanza di avere fornito, in due occasioni, una targa falsa del mezzo, benché dalle immagini si evincesse che si trattava del camion dell'imputato. Né si confronta il ricorso con gli argomenti spesi dalle sentenze conformi che hanno valorizzato la conversazione intercorsa tra Galli e [OSCURATO:PERSONA], in combutta con l'autotrasportatore, da cui è stato ricavato che, da tempo, venivano perpetrati furti con modalità ormai collaudate. In proposito è stata, inoltre, richiamata l'annotazione del 5 agosto 2018 in cui si dava atto dei numerosi contatti tra le utenze dei soggetti coinvolti e in specie con il telefono che per quanto intestato a [OSCURATO:PERSONA], di fatto era utilizzato dall'imputato, come evinto dall'analisi delle celle di aggancio. A fronte di quanto detto le censure mosse si connotano di patente genericità e come tali devono essere dichiarate inammissibili. 4. Parimenti inammissibile il motivo che attiene alla non estensibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., pienamente configurabile nel caso di specie ove si consideri che i furti, proprio per le modalità con le quali venivano eseguiti, erano possibili solo grazie alla collaborazione dei due dipendenti la cui qualità era ben nota al ricorrente. Analogamente per quanto riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. genericamente attinta dal ricorso che si limita ad affermare, diversamente da quanto ricostruito dalle sentenze conformi, che non sarebbero chiari nè la dinamica degli accadimenti nè la partecipazione dei correi a fronte delle descritte articolate insidiose modalità dei fatti, rivelatrici di "un dolo di assoluto spessore". 5. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ricorso non si confronta con la motivazione che non appare affatto carente avendo la Corte territoriale valorizzato in proposito il precedente specifico annoverato dal ricorrente, nonché la mancata manifestazione di segni di resipiscenza e di una volontà riparativa. In proposito già il primo giudice aveva evidenziato che «le modalità del fatto con approntamento dei mezzi e uomini in numero considerevole e lo sviluppo dell'azione criminale in varie fasi precise, sono sintomatiche di una spiccata capacità criminale». Sul punto, stante la ratio del disposto di cui all'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (neppure indicata invero in ricorso), essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di merito rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 6. Con argomenti aspecifici il ricorrente lamenta quella che assume essere una disparità di trattamento rispetto ai complici che avrebbero "patteggiato" e goduto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che non solo non disponeva della sentenza "con la quale i coimputati hanno patteggiato" ma ha, altresì, nel solco di giurisprudenza di questa Corte, rilevato che dette statuizioni non sono vincolanti. In proposito si ritiene di dare continuità all principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione non costituisce indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione con il concordato in appello o anche con il patteggiannento perchè stante la finalità deflattiva dei riti suddetti non è irragionevole tener conto di ciò nella modulazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 — 03). Quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena lo stesso non risulta affetto da vizio di motivazione. Già il primo giudice aveva evidenziato come la pluralità degli episodi e la mancanza di resipiscenza, oltre che il precedente specifico, inducevano a escludere una prognosi favorevole in ordine all'astensione del ricorrente, in futuro, da condotte analoghe. Giudizio confermato dalla Corte territoriale e censurato con argomenti generici come tali inidonei a scardinare il giudizio espresso, tra cui l'incensuratezza (dato questo risultano sconfessato dal precedente specifico richiamato) oltre che la condotta processuale e il ruolo secondario rivestito nella vicenda. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Viceversa non è dovuta la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile. E' stato affermato il principio che questo Collegio intende ribadire secondo cui (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01, secondo cui, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi . Sempre in applicazione del suddetto principio, anche di recente le Sezioni Unite, hanno ritenuto che la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, se essa, come nel caso in esame, non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep.2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della s.r.l.