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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10611/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, come sostituto processuale dell'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il primo, anche come sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono nei motivi dei ricorsi e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda processuale riguarda l'attività di una associazione per delinquere ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 16) operativa a Palermo «fra il settembre 2016 e la data odierna», impegnata nel trasporto di ingenti quantità di cocaina e di hashish dalla Campania a Palermo e nel successivo smercio della droga, con correlati diversi reati ex artt. 110 cod. peri. e 73, alcuni aggravati ex art. 80, d.P.R. n. 309/1990.

Con sentenza n. 4127 del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo — a conclusione di un giudizio abbreviato — a: [OSCURATO:PERSONA] [capi 1), 2), 4)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 6), 7), 12) e 16], [OSCURATO:PERSONA] [capo 8)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 16) e 17)], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (capi 14) e 15)] [OSCURATO:PERSONA] [capi 1) e 4)].

Invece, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato descritto nel capo 11) e conseguentemente riducendogli la pena [capi 5), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18)]; riconoscendo la continuazione fra i reati oggetto del presente processo per [OSCURATO:PERSONA] [capi 8) e 16)] con quelli giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 maggio 2018 divenuta irrevocabile, e per [OSCURATO:PERSONA] [capi 9), 16)] e [OSCURATO:PERSONA] [capi 9 e 16)] con quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 giugno 2019 divenuta irrevocabile, valutando in tutti i casi più grave il reato descritto nel capo 16) del presente processo e conseguentemente rideterminando la pena.

2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi, riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nel ritenere i ricorrenti partecipi della associazione oggetto del capo 16), sebbene non sia provato che essi intrattennero rapporti con gli altri coimputati con affectio societatis e che conoscessero i programmi della associazione.

Si osserva che la re iterazione di possibili reati-fine è soltanto un indizio della esistenza di una associazione e di partecipazione alla stessa.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconóscere le circostanze attenuanti generiche — per la mancata collaborazione processuale, ma trascurando la incensuratezza dei Basile e le condizioni di assoggettamento che li indussero a mettere il loro magazzino a disposizione del gruppo criminale — e nel determinare un aumento della pena per la continuazione con i due reati (detenzione di 10 chilogrammi di cocaina e detenzione di 1470 chilogrammi di hashish) per i quali sono stati condannati con sentenza n. 3268 del 13 giugno 2019 in misura quasi pari a quella che sarebbe stata determinata nel caso di cumulo materiale.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione perché la sentenza (peraltro non valutando e erroneamente riportando le conclusioni del Procuratore generale) ha confermato la condanna del ricorrente per il capo 16) senza individuare un suo ruolo nella associazione per delinquere, né dimostrare la sua affectio societatis.

Si assume che:[OSCURATO:PERSONA] agì in modo autonomo nel commettere i reati descritti nei capi 6), 7), e 12) (per i quali ha ammesso le sue responsabilità); alla associazione egli vendette droga; ebbe contatti per lo più con il solo [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che, comunque, l'esistenza di una associazione e la partecipazione alla stessa non possono desumersi solo dall'esistenza di più reati prospettabili come reati-fine.

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, assumendo che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la sua responsabilità solo a fronte di prove incontestabili ma trascurando la valenza effettiva delle sue dichiarazioni.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa il capo

14. Si osserva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata su una interpretazione della sua conversazione del 3/06/2017 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assumendo, nonostante l'oscurità, che i rumori di fondo sarebbero stati provocati da strumenti utilizzati per tagliare la cocaina.

2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il capo 15) nell'assumere che la droga trovata dentro l'autovettura di Pocchi e di Fanizza fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] solo perché rinvenuta dopo un incontro con lui, ma disattendendo irnmotivatamente la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa (secondo cui [OSCURATO:PERSONA] in realtà consegnò a Fanizza una busta di plastica contenente i documenti della moglie necessari per la compravendita di un automezzo).

2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ingiustificatamente applicato la recidiva e un aumento di pena eccessivo per la continuazione, peraltro trascurando che la lettura del casellario giudiziale fa escludere un pericolo di recidiva per reati del genere di quelli contestati.

2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni esecluite tramite spyware inoculato nel telefono utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], violando le norme disciplinanti le intercettazioni non effettuate nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Infatti, come emerso da altro procedimento, le intercettazioni sono state svolte deviando occultamente i flussi verso il server di un'impresa di Milano senza autorizzazione della Procura della Repubblica e nessun ufficiale di polizia giudiziaria delegato del Pubblico ministero ha partecipato alla fase di primo ingresso del segnale di intercettazione nel server installato dentro i locali della Procura fino ai primi mesi del 2019, periodo in cui si collocano le comunicazioni [OSCURATO:PERSONA] il suo cellula-e.

2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la nullità del decreto autorizzativo n. 2406 del 2017 perché non è stata giustificata la indispensabilità dell'inoculazione del captatore informatico nei cellulare di [OSCURATO:PERSONA], né è stato chiarito perché l'intercettazione doveva avvenire col sistema spyware.

2.4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il riconoscimento del ruolo apicale, in particolare di «finanziatore e direttore», del ricorrente nell'associazione per delinquere, sebbene risulti solo un episodio afferente a un preteso acquisto di droga a Napoli e non emergano altri elementi per interpretare i fatti come rivelatori dell'esistenza di un'associazione.

La Corte d'appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] — apoditticamente ritenuto finanziare tutti i trasporti di ingenti quantità di droga — e a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale nell'associazione, riconosciuta solo sulla base della pretesa commissione di reati-fine, senza dimostrare i suoi necessari connotati strutturali, quali la stabilità della organizzazione e la distribuzione dei ruoli fra i partecipi.

2.4.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa la specifica attribuzione del ruolo di finanziatore e direttore dell'associazione, nonostante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai indicato dove distribuire la droga, né risulta che qualcuno si sia rivolto a lui per dirimere possibili controversie o che egli abbia operato con autonomia decisionale.

2.4.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione in relazione ai capi 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13) e 14), perché le conversazioni intercettate sono stati valutate sulla base di dati non chiari, parziali e privi di riscontri effettivi circa l'esistenza di seri accordi per la cessione della droga e la loro effettiva esecuzione.

2.4.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 512-bis cod. pen. in relazione al capo 17) e vizio della motivazione nell'assumere che la situazione economica di [OSCURATO:PERSONA] fosse incompatibile con gli investimenti effettuati dai suoi familiari, trascurando che i beni sequestrati furono acquistati anteriormente ai reati per i quali si procede, mentre le argomentazioni difensive (riproposte nelle pagine 31-35 del ricorso in esame) dimostrano un equilibrio fra reddito e patrimonio, l'esistenza di introiti indicativi della generale capacità dei familiari di compiere investimenti immobiliari e documentano l'attività lavorativa della moglie di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta svolse lavori in nero.

2.4.7. Con il settimo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e vizio della motivazione per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, non considerando il buon comportamento processuale e la incensuratezza del ricorrente e non giustificando la misura dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per i singoli reati-fine.

2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (con i motivi nuovi del 9 ottobre 2023).

2.5.1. Con il primo motivo di ricorso e con il primo dei motivi nuovi si deduce violazione degli artt. 266, 266-bis, 267, comma 4, 268, comma-bis, 271 cod. proc. pen., nell'utilizzare i risultati delle intercettazioni ambientali — eseguite tramite il virus informatico trojan inoculato nel telefono cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — determinanti per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che sia emerso che la "[OSCURATO:PERSONA]" ha svolto le intercettazioni telematiche inviando il primo segnale di registrazione non già nel server della Procura della Repubblica che svolgeva le indagini ma in un proprio server installato nei locali di una sua sede periferica a Napoli — in contrasto con quanto previsto dal decreto autorizzativo, secondo cui il segnale captato doveva confluire direttamente negli impianti installati presso la sede dell'Autorità giudiziaria inquirente — e, inoltre, senza che un ufficiale di polizia giudiziaria della Squadra mobile di Palermo fosse presente nei locali in cui si svolgevano le operazioni come invece prescritto dall'art. 267, comma 4, cod. proc. pen.

Si dà atto che la Polizia giudiziaria, al termine delle operazioni di intercettazione (verbale del 23/08/2017), ha attestato che le registrazioni avvennero nella sala di ascolto della Procura di Palermo, con le apparecchiature della "RCS-ETM Sicurezza", tuttavia si adduce che dopo l'emissione della sentenza di primo grado, in un procedimento presso la Procura della Repubblica di Perugia è emerso che dal 2006 al 2019, la 'RCS" fece sempre confluire il segnale intercettato verso un server installato presso una propria unità periferica sita in Napoli, sicché deve presumersi che questo sia avvenuto anche nella fattispecie (perché dal verbale di fine-operazione risulta che le registrazioni del segnale captato sull'utenza usata da [OSCURATO:PERSONA], Iniziate il 14/02/17, si sono concluse il 22/08/17).

Si osserva, inoltre, che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di una perizia informatica perché la difesa non avrebbe allegato elementi concreti dai quali desumere il verificarsi di anomalie, sebbene risulti che i responsabili della "RCS" sono indagati ex artt. 615-ter e 356 cod. pen.

Si aggiunge che, a differenza di quel che avviene con i messaggi inviati con blackberry (per i quali è necessaria una decriptazione da parte del gestore telefonico), nel caso in esame non vi era ragione ti Il di non installare i server nei locali della Procura della Repubblica.

Si argomenta che la registrazione dei flussi comunicativi (immissione dei dati captati in una memoria informatica) va effettuata esclusivamente negli impianti in dotazione all'Autorità giudiziaria, mentre le operazioni successive (ascolto, verbalizzazione, eventuale riproduzione) possono compiersi anche con apparecchi diversi da quelli presenti nei locali della Procura della Repubblica (purché sempre gestiti dalla polizia giudiziaria): i dati captati possono solo transitare su canali privati, ma non essere da questi trattati o registrati.

Si sottolinea che, invece, la Corte di appello ha ampliato la portata della locuzione «server di transito» (come è impropriamente definito quello gestito dalla "RCS" e denominato "CSS") ricomprendendovi attività quali "ricezione", "ricostruzione", "trasferimento e cancellazione del flusso comunicativo intercettato dal captatore" diverse dal mero "transito di dati", senza chiarire come sia possibile procedere alla ricostruzione e al successivo trasferimento dei dati, senza la preventiva registrazione dei file captati.

Nella fattispecie, la prima registrazione delle comunicazioni intercettate è stata eseguita dall'impianto gestito dalla RCS, che non può considerarsi un mero /s1 erverf di transito perché riceve, ricostruisce, trasferisce e cancella il flusso comunicativo intercettato dal captatore.

Ancora, si rileva che, diversamente dalle microspie utilizzate per le intercettazioni ambientali (che si attivano autonomamente quando viene captato un rumore nell'ambiente circostante), il trojan virus è azionato dall'operatore (sicché l'Autorità giudiziaria deve indicare tempi e luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.).

Inoltre, quando si elabora il dato, per prepararlo alla fruizione umana, lo si espone a attività esterne non autorizzate e la "RCS" non applica ai dati in transito meccanismi per garantire che non siano modificati nel tragitto attraverso i vari server (informativa depositata il 24/05/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; p. 5, 8, 9).

Su queste basi il ricorrente conclude che l'incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione produce una inutil zzabilità patologica, rilevabile anche nel giudizio abbreviato.

2.5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce illegittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, e 271 cod. proc. pen. e 13 dl. 13 maggio 1991, n.152 perché in contrasto con gli artt. 2, 3,14, e 15 Cost., osservando che il legislatore del 1989 e del 1991 non poteva conoscere i progressi tecnologici che si sarebbero verificati negli anni successivi: l'utilizzo, nei procedimenti riguardanti le associazioni per delinquere (ma non anche in quelli per reati più gravi come l'omicidio e la strage), del captatore informatico senza che con il decreto autorizzativo del giudice siano descritti i luoghi di privata dimora e le circostanze in cui può essere seguita la captazione viola il principio di proporzionalità nelle limitazioni della inviolabilità del domicilio e della segretezza e riservatezza delle comunicazioni risolvendosi in una autorizzazione in bianco a intercettare il telefono cellulare.

Si conclude chiedendo di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4,14, 15 Cost. degli artt.266, comma 2, 271 cod. proc. pen. e 13 dl. 152 del 1991, nela parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice, nei procedimenti penali riguardanti a criminalità organizzata, di precisare, nel decreto che autorizza intercettazioni tra presenti con il metodo del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, il luogo o la tipologia di luogo di privata dimora dove le intercettazioni possano essere effettuate.

2.5.3. Con il terzo motivo di ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, osservando che nella sentenza impugnata si afferma che all'associazione per delinquere partecipavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali il Tribunale per il riesame aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente all'art. 74 cit. e evidenziando che la Corte di appello non ha risposto alle deduzioni difensive secondo le quali: non tutti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati anche a [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, non vi era una cassa comune con il fornitore napoletano [OSCURATO:PERSONA]; i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti in primo grado con sentenza ora irrevocabile.

Si assume che la sentenza ha valorizzato in malam partem meri dati indiziari e, in particolare, ha considerato le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che nel 2017 ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di essere un narcotrafficante, senza spiegare la refluenza di questo dato sulla prova del reato a lui ascritto al capo 16).

Si argomenta che la ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero stipulato un patto associativo con Visiello (fornitore campano), avviando sin dal settembre 2016 una redditizia attività di traffico di sostanze stupefacenti, fondata su uno stabile rapporto fra soggetti utilizzati per detenere la cassa (Marchese), corrieri ([OSCURATO:PERSONA]), depositari delle forniture di stupefacente ([OSCURATO:PERSONA], i Basile), intermediari e uomini di fiducia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (p. 93 della sentenza impugnata), descrive un gruppo in cui mancava l'elemento aggregante rappresentato dall'interesse comune perché soggetti coinvolti perseguivano interessi diversi.

Infatti, nella sentenza impugnata è stato ascritto: a Visiello di avere stabilmente agito da fornitore di sostanza stupefacente dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di aver acquistato dagli stessi numerose partite di sostanza stupefacente, poi rivendute a terzi (p. 93-94); nel capo 6), a [OSCURATO:PERSONA] di avere offerto in vendita a [OSCURATO:PERSONA] kg. 3,450 di marijuana (p. 10); nel capo 7), a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di avere fornito 2 kg. di cocaina e 50 kg. di hashish a [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente finale (p. 10-11); nel capo 8), ai promotori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cessione di hashish ai [OSCURATO:PERSONA], «in vista della successiva rivendita a terzi» p. 11); nel capo 4), a [OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto 20 kg. di hashish a [OSCURATO:PERSONA], con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e la materiale consegna da [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente (p. 6-7); nel capo 12), al promotore [OSCURATO:PERSONA] e all'associato [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti finali, la detenzione illecita di kg. 704 di hashish, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti estranei all'associazione come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 18-19); nel capo 13), a [OSCURATO:PERSONA] di aver illecitamente detenuto e trasportato kg. 300 di hashish, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e nel capo 14) di avere illecitamente detenuto un quantitativo indeterminato di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA], entrambi soggetti non partecipi dell'associazione (p. 19).

Si conclude che su queste basi risulterebbero provati solo ripetuti rapporti sinallagmatici fra i coimputati ma non ancora la stabilità di una organizzazione criminale.

2.5.4. Con il quarto motivo di ricorso e il terzo dei motivi aggiunti si deduce violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di promotore e organizzatore, all'associazione per delinquere oggetto del capo 16), perché la Corte ha desunto il ruolo del ricorrente dalla sua presenza nei luoghi di smercio della droga senza precisare le ragioni per le quali le sue condotte sarebbe riconducibili a quella di promotore e/o organizzatore, tanto più considerando che questo ruolo è stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e che la particolare vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non giustifica di per sé sola, l'attribuzione di un ruolo apicale a [OSCURATO:PERSONA], al quale, del resto, non sono addebitate operazioni illecite addebitate a [OSCURATO:PERSONA], talvolta addirittura in concorso con persone estranee all'associazione.

2.5.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione.

Nei capl 5) e 8) non sono speciFicate le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del ricorrente è desunta soltanto dai contenuti non chiari di conversazioni intercettate senza la certezza di specifiche cessioni.

Circa il capo riguardante kg. 50 di hashish e kg. 2 di cocaina, la sentenza impugnata trascura che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni auto e etero accusatorie ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Circa il capo 9), che trae origine dal sequestro di kg. 300 di hashish all'interno di un garage nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che dalle conversazioni intercettate non si evince con certezza il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che al riguardo non bastano le immagini delle videoriprese che lo mostrano nei pressi del garage.

Circa il capo 10), riguardante la detenzione e l'acquisto di kg. 10 di cocaina accertato il 18 /01/2018, l'unico indizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] è il suo incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma nessLn contatto, invece, risulta fra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Basile.

2.5.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione della confisca dei conti correnti indicati nei punti 1- 20-21 e dei fondi di investimento indicati nei punti 22 e 23 del correlato dispositivo.

Si impugna, contestualmente al presente ricorso, l'ordinanza con cui il 4 luglio 2022 la Corte d'appello ha rigettato (perché tardiva e non decisiva) la richiesta di produrre gli estratti del conto corrente sequestrato per comprovare che dal 2012 al 2019 vi confluirono solo euro 180.000 frutto della vendita (nel 2013) dell'immobile indicato in atti senza un successivo versamento di significative somme non tracciabili.

2.5.7. Con il quarto dei motivi nuovi si deduce vizio della motivazione circa gli aumenti di pena per i reati-satellite effettuati senza tenere conto anche delle circostanze di ciascun reato-satellite.

2.6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.6.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nel ritenere il ricorrente partecipe dell'associazione descritta nel capo 16) sulla base di mere congetture suggerite dai contenuti delle conversazioni intercettare e considerando la commissione di due reati ex art. 73 d.P.R. cit. [capi 8) e 9)] e la assistenza legale per lui pagata da [OSCURATO:PERSONA] (ma per ragioni di parentela e non di compartecipazione nella associazione per delinquere) senza individuare gli elementi costitutivi del reato.

2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche per la pretesa gravità delle condotte e nell'applicare un elevato aumento (due anni di reclusione) per la continuazione con il reato di cui al capo 8).

2.7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.7.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il capo 8) solo sulla base di frammenti di una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] e di una fra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], trascurando che nelle conversazioni del ricorrente non vi sono mai riferimenti a sostanze stupefacenti.2.7.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio della motivazione per avere giustificato l'applicazione dell'aggravante con una mera clausola di stile.

2.7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche solo in considerazione della pretesa gravità delle condotte.

2.8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il ricorrente svolse il ruolo di cassiere nell'associazione per delinquere delineata nel capo 16), rigettando la tesi difensiva secondo cui Marchese riceveva somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale debitore del secondo (per sopperire alla crisi economica della sua impresa) senza conoscerne la provenienza e poi restituendo gradualmente quanto dovuto.

Inoltre, si contesta la motivazione del rigetto della richiesta di riqualificare la condotta in quella, meno grave, di favoreggiamento, considerato che dalle conversazioni emerge l'inidoneità del ricorrente a svolgere il ruolo di cassiere.

2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche, considerando intenso il dolo manifestato da Marchese ma trascurando la sua incensuratezza e la condizione di assoggettamento in cui si trovò a agire.

2.9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.9.1. Con il primo motivo di ricorso su deduce vizio della motivazione circa il capo 1) (artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. cit., detenzione di kg. 4,012 di cocaina) evidenziando la indeterminatezza del contenuto della imputazione e l'attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] per una imprecisata cessione di sostanze stupefacenti sulla base della mera rilevazione del suo passaggio lungo un tratto di autostrada vigilato dalle Forze dell'ordine.

Si osserva che anche l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] solo per il suo accento calabrese resta dubbia perché fondata su contatti con una utenza telefonica intestata a persona da lui diversa.

2.9.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione relativamente al capo 4) (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, detenzione di kg.20 di hashish), evidenziando la mancata risposta ai motivi di appello e una valutazione parcellizzata dei dati acquisiti. 13.

2.9.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche soltanto equivalenti alla aggravante, e dell'art. 133 cod. pen., nel valutare gravi le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], ma senza specificare in relazione a quali dei criteri posti dalla norma, così infliggendo una pena sproporzionata.

2.10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione perché, soltanto apparentemente rispondendo ai motivi di appello, la sentenza impugnata: assume sussistere l'associazione per delinquere ricostruendo le vicenda con costante riferimento al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma non anche a altri soggetti; trascura che a [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati-fine e configura il ricorrente come un factotum del gruppo solo per le sue frequentazioni con i due soggetti apicali, senza che da queste sia possibile desumere un suo concreto ruolo; non considera che l'imputazione ex art. 512-bis cod. pen. è in contrasto con il riconoscere la sua partecipazione alla associazione per delinquere, la quale, del resto, non risulta dalla mole delle intercettazioni e non trova supporto nell'inesistente apporto di [OSCURATO:PERSONA] alle trasferte dei coimputati (p. 10-11).

2.10.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità per il capo 17) sul presupposto della co-gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della "Bottega dell'angolo" sita in via Brunelleschi a Palermo senza dimostrare I dolo specifico in capo ai coimputati e, contraddittoriamente, asserendo sia che [OSCURATO:PERSONA] non era immesso nella gestione dell'impresa, sia che «partecipava alla risoluzione dei problemi operativi».

2.10.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, trascurando che a [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati-fine, e nell'applicare il gravoso aumento di un anno di reclusione per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. 2.10.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio della motivazione per non avere considerato che il modesto valore dei beni confiscati è compatibile con le condizioni economiche del ricorrente, il quale ha indicato le fonti lecite del suo reddito.

2.10.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. nella parte in cui non prevede che la riduzione di un sesto della pena nella fase esecutiva deve riconoscersi anche all'imputato, per il quale alla data di vigenza della norma si sia già celebrato il giudizio di appello, se l'imputato non ha presentato ricorso per cassazione o ha poi rinunciato al conseguente giudizio.

Si osserva che la norma (vigente dal 30/12/2022) e la correlata questione incidono — in assenza di disposizioni transitorie — sulla determinazione della pena, sicché hanno natura sostanziale, con conseguente applicabilità della lex mitior ex artt. 2 cod. pen. e 25 Cost.2.11.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.11.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella valutazione delle intercettazioni dalle quali è stata desunta la responsabilità del ricorrente per i capi 1), 2) e 4), pur mancando il sequestro di una pur minima quantità di sostanza stupefacente e indizi gravi, precisi e fra loro concordanti.

Si osserva che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'utilizzatore delle utenze telefoniche si fonda solo sul fatto che l'utilizzatore era appellato «Francesco» da uno dei due suoi interlocutori, ma trascurando che: relativamente all'utenza 3511790346, se davvero si fosse trattato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero recati nella sua abitazione, la telecamera collocata davanti all'ingresso del palazzo avrebbe dovuto registrare la circostanza; relativamente l'utenza 3511034844, connessa a episodi di illecita importazione di cocaina attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], soltanto mere supposizioni indicano il ricorrente quale utilizzatore, perché anche in questo caso egli non fu osservato direttamente, né trovato in possesso dei cellulari che si asserisce essere stati utilizzati.

In particolare, si argomenta che: circa il capo 1), riguardante la cessione di kg. 4 di droga sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in questo caso è individuato con certezza, perché visto transitare in auto in compagnia di Carta, ma questo non basta a comprovarne l'attività di cessione di droga: circa il capo 2) / da un'annotazione di servizio risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu visto nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ma non è provato che egli vi si fosse recato e quale attività avesse svolto; circa il capo 4), la vicenda è stata ricostruita sulla base dei messaggi "blackberry", senza che sia stata sequestrata droga, mentre le utenze sono intestate a soggetti sconosciuti e agli atti stanno soltanto una relazione di servizio e videoregistrazioni che mostrano che il 2/11/20:L6 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono presso il palazzo in cui abita [OSCURATO:PERSONA] suonando il campanello, ma senza poi entrare.

2.11.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva reiterata soltanto per i precedenti penali dell'imputato, dei quali: il primo per diserzione (non costituente più reato), il secondo per ricettazione e già oggetto di indulto, il terzo per una violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risalente al 2007.

2.11.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. e vizio della motivazione perché, nell'aumentare la pena ex art. 80 d.P.R. cit. e 99, quarto comma, cod. pen., non è specif cato quale delle due aggravanti sia stata ritenuta più grave, in quale misura sia stata aumentata la pena per la prima e in quale per la seconda aggravante e per quale ragione si è ritenuto di aumentare la pena anche per la seconda circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Questioni comuni.

1.1. Le questioni oggetto dei primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dei primi due motivi e dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] concernono l'utilizzo delle conversazioni intercettate, che costituiscono gran parte degli elementi probatori su cui si fonda la sentenza.

Pertanto, presentano una rilevanza preliminare, diretta o indiretta, per le posizioni di tutti i ricorrenti, sicché è opportuno trattarle unitariamente e anteriormente rispetto alle altre.

Posto questo, si osserva quel che segue.

1.1.1. Circa la motivazione dell'utilizzo di un captatore informatico (trojan) per le intercettazioni (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), va ribadito che — come già precisato anche nella sentenza impugnata — l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 d.

Igs. 29 dicembre 2017, n. 216 — che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» — si applica (ex art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70) ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data — come nel caso in esame — per il principio tempus regit actum, si applica la disciplina previgente (Sez. 5 , n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769; Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv. 279841), che non impone uno specifico onere di motivazione e consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di indicarli preventivamente e di dimostrare che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905).

Va rilevato anche che le modifiche apportate all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. dalla normativa posteriore al 2017 — con disposizioni miranti a grantire «condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione (...) controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso» (art. 89, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.) — non si applicano al procedimento in esame per il principio tempus regit. actum (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Halili, Rv. 283875; Sez. 6, n. 39289 del 06/10/2011, Savarese, Rv. 251057; Sez. 4, n. 27891 del 04/05/2004, Mucci, Rv. 229075) e comunque per espresse previsioni normative (il dl. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla

I. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificata dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione»).

Né, per altro verso, l'inosservanza del comma 1 (riguardante la indicazione «ove possibile, dei luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversa2:ioni») e del comma 2 («le comunicazioni intercettate sono conferite (...) esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica») dell'art. 89, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni.

Infatti, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, è prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28309 del 24/05/2022, Amico, non mass.; Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659).

Per quel che specificamente riguarda l'indicazione vale evidenziare che il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità necessario per il rispetto dell'art. 8 CEDU, perché è consentito, in alternativa, ricorrere all'indicazione del destinatario di essa, considerando anche la natura itinerante della captazione (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398).

1.1.2. Circa la legittimità della procedura adottata per la registrazione delle captazioni, con quel che ne deriva per la utilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo e primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), va osservato che l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale», e che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».Poiché gli impianti di registrazione vanno collocati negli uffici della Procura della Repubblica, occorre un dispositivo (il "traslatore") che devii la comunicazione presso tali locali.

L'intercettazione segue fasi con autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione.

La captazione delle conversazioni (l'intercettazione in senso stretto), non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i file vocali sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati.

A questo segmento della attività di intercettazione si riferiscono l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. — nel disporre che le operazioni possono svolgersi solo per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (mentre le altre attività possono svolgersi ovunque) — e l'art. 268, comma 6, cod. proc pen. nel disporre che «ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatche o telematiche».

Le attività di ascolto, verbalizzazione o eventuale riproduzione dei dati registrati, possono essere eseguite altrove (cd. remotizzazione) perché non pregiudicano le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Sez.

U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395; Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427; Sez. 6, n. 47504 del 17/11/2015, Accorinti, Rv. 265753).

Né rileva che i files audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati manualmente nel server della Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 34671 del 26/10/2020, Giofrè, Rv. 280113; Sez. 1, n. 52464 del 08/11/2017, Mancuso, Rv. 271541).

Su queste basi, con adeguata motivazione la Corte di appello ha rigettato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 13 gennaio 2021 di cui ha ribadito le ragioni nella sentenza impugnata.

La Corte d'appello ha argomentato che l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., quando stabilisce che le operazioni possono compiersi esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica si riferisce solo alla attività di registrazione (segmento della più complessa attività di intercettazione) e che i principi espressi dalle Sezioni Unite sono validi anche per le intercettazioni effettuate tramite il captatore informatico (cit., n. 36359 del 26/06/2008).

Inoltre, ha valutato (p. 85) che dagli accertamenti dell'Autorità giudiziaria di Perugia in un procedimento in cui sono state compiute intercettazioni con un trojan horse risulta che i server "CSS" e "HDM" sono meri server di transito, sicché non è violato l'art. 268, comma 3, cod. proc pen.

Su queste basi, ragionevolmente, la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia avanzata dalla difesa del ricorrente fosse meramente esplorativa e generica, perché non supportata da elementi concreti per ipotizzare anomalie nelle intercettazioni e alterazioni dei contenuti delle conversazioni nel presente procedimento.

Questo tanto più vale considerando che la Polizia giudiziaria, al termine delle operazioni di intercettazione (verbale del 23/08/2017), ha attestato che le operazioni di registrazione avvennero nella sala di ascolto della Procura di Palermo, con le apparecchiature della RCS-ETM Sicurezza, come prescritto dall'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. 1.1.3.

Nel ricorso si argomenta, inoltre, che la prima registrazione delle : 1 comunicazioni intercettate è stata eseguita dall'impianto gestito dalla RCS, che non può considerarsi un mero «server di transito» perché riceve, ricostruisce, trasferisce e cancella il flusso comunicativo intercettato dal captatore.

Ancora, si rileva che diversamente dalle microspie utilizzate per le intercettazioni ambientali (che si attivano autonomamente quando viene captato un rumore nell'ambiente circostante) il trojan virus è azionato dall'operatore (sicché l'Autorità giudiziaria deve indicare tempi e luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.).

Infine, quando si elabora il dato, per prepararlo alla ie fruizione umana, lo si espone a attività esterne non autorizzate e la RCS non applica ai dati in transito meccanismi per garantire che non siano modificati nel tragitto i attraverso i vari server (informativa depositata il 24/05/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; p. 5, 8, 9).

Su queste basi il ricorrente conclude che l'incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione produce una inutilizzabilità patologica, rilevabile anche nel giudizio abbreviato.

Tuttavia, al riguardo, va chiarito che con l'espressione «server di transito» si intende un i server n cui i dati informatici confluiscono e vengono trasferiti da un nodo- sorgente a un nodo-destinazione senza che questi possano essere da questo immagazzinati.

Nel caso in esame, il server della RCS ha ricevuto i dati informatici li m captati e ne ha creato una copia digitale trasferita ai server installati presso i locali della Procura della Repubblica; successivamente ha cancellato i dati acquisiti, svolgendo tutte le operazioni in modo automatico, senza interventi umani.Siffatta attività rientra nella nozione di server di transito, perché tramite la serie di operazioni che la compongono, i dati transitano all'interno del server prima di arrivare alla destinazione finale, ma senza che possano essere da questo registrati e riutilizzati.

Il server "CSS" gestito dalla "RCS", come evidenziato anche dall'Autorità giudiziaria di Perugia in un caso analogo, riceve e immagazzina i dati — che poi vengono trasferiti nei server posti nei locali della Procura per la fase di registrazione solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni.

L'informativa di polizia giudiziaria richiamata dai ricorrenti, pur segnalando che «a presidio dell'integrità del dato captato, non essendo state implementate nel sistema funzioni di hashing o firma digitale, si pone solo il codice (denominato ID Agent) che contraddistingue il singolo spyware di volta in volta operativo e i protocolli di trasferimento di sicurezza HTTPS, non garantendo univocamente che un determinato dato non possa esser stato modificato», ha evidenziato anche che, per alterarlo, «occorrerebbe aggirare il protocollo di sicurezza ed avere accesso all'interno del sistema stesso, e a tal proposito la circostanza di un accesso abusivo potrebbe verosimilmente essere verificata mediante l'analisi dei files di log presenti sul sistema» (p. 10 dell'informativa).

La stessa informativa, come rimarcato dalla Corte di appello, riconosce, poi, che il server "CSS" è un server «di transito» e che il tempo che impiega per cancellare automaticamente i dati dal server di passaggio precedente, «salvo anomalie», è di circa 2-3 minuti.

Ne consegue che l'attività di registrazione, l'unica da effettuarsi necessariamente (a pena di inutilizzabilità dei dati captati) nei locali della Procura della Repubblica, si svolgeva proprio in tale sede, come confermato dal verbale redatto dalla Polizia giudiziaria al termine delle operazioni di intercettazione sopra richiamato.

Relativamente, invece, alla mancata indicazione da parte dell'Autorità giudiziaria dei tempi e dei luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen. occorre ribadire che le modifiche apportate all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non si applicano al procedimento in esame per il principio tempus regit actum (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Halili, Rv. 283875; Sez. 6, n. 39289 del 06/10/2011, Savarese, Rv. 251057; Sez. 4, n. 27891 del 04/05/2004, Mucci, Rv. 229075) e comunque per espresse previsioni normative (il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla

I. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28) che hanno disposto (con l'art. 2, comma 8) che «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione»).

Né il mancato riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario per il rispetto dell'art. 8 CEDU, perché è consentito, in alternativa, ricorrere all'indicazione del destinatario di essa, considerando anche la natura itinerante della captazione (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, cit.).

1.1.4. La questione posta nel secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] concerne la legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, e 271 cod. prcc. pen. e 13 d.l. 13 maggio 1991 n.152 perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 14, e 15 Cost. nella parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice, nei procedimenti penali riguardanti a criminalità organizzata, di precisare, nel decreto che autorizza intercettazioni tra presenti con il metodo del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, il luogo o la tipologia di luogo di privata dimora dove le intercettazioni possano essere effettuate risulta manifestamente infondata.

La Corte costituzionale ha già ritenuto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 della Costituzione, escludendo divieti costituzionali assoluti in materia di intercettazioni all'interno di luoghi di privata dimora (sentenze. nn. 34 del 1973 e 135 del 2002).

A sua volta, la Corte di cassazione ha precisato che le esigenze costituzionali veicolate negli artt. 14 e 15 Cost. s;ono garantite proprio dal preventivo controllo dell'Autorità giudiziaria sull'ammissibilità e sulle modalità dell'intercettazione ex artt. 266, 267, 268, 269, 270, 27 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210182; Sez. 2, n. 2533 del 25/11/1995, dep. 1994, Seminare, Rv. 200988) L'individuazione, e la relativa indicazione nel provvedimento che autorizza l'attività di captazione, del luogo in cui va svolta la intercettazione di comunicazioni tra presenti ex art. 266, cod. proc. pen. non è necessaria.

Non la richiede una interpretazione letterale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; né lo richiede la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la legge nazionale deve predeterminare, come garanzie minime, la tipologia delle comunicazioni intercettabili, i reati che giustificano l'intrusione nella vita privata, il controllo del giudice, la definizione delle categorie dei soggetti le cui comunicazioni possono intercettarsi, la durata delle intercettazioni, la procedura per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti e per la loro eventuale distruzione (Corte EDU, 31/05/2005, Vetter c.

Francia; Corte EDU, 18/05/2010, Kennedy c. [OSCURATO:PERSONA]).

Diversa disciplina — ex artt. 266, commi 2 e 2-bis, e 267, comma 1, cod. proc. pen. — vale per l'intercettazione mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, perché questo è per sua natura un mezzo ordinariamente itinerante e comporta il rischio di una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora non prevedibili.

Tuttavia, per i reati «di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater» (fra i quali rientra quello per il quale si procede) il legislatore ha individuato un ragionevole specifico equilibrio fra le esigenze delle indagini e la tutela dei diritti fondamentali e, soltanto per tali gravi reati, ha permesso «sempre» le intercettazioni mediante captatore informatico (art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza la necessità di indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono» (art. 267, comma 1, cod. proc pen.) e, quindi, anche nei luoghi in cui non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa (Sez. 6, n. 27536 del 08/04/2015, Cantone, non mass.; Sez. 6, n. 24237 del 12/03/2015, Maglia, non mass.), come specificato nell'art. 13, comma 1, dl. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203.

Per quel che rileva nel processo in esame, relativamente alla criminalità organizzata in forma associativa la normativa vigente ha realizzato, fra l'esigenza di salvaguardare fondamentali libertà individuali e quella di tutelare la sicurezza collettiva mediante strumenti di indagine tanto intrusivi quanto efficaci, un equilibrio che non risulta irragionevole, nel rispetto del principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 299 del 2005 e n. 20 del 2017) e affermato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 25 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], n. 58170/13, 62322/14 e 24960/15, § 47; Sez.

V, 17 dicembre 2020, Saber c.

Norvegia; Sez.

V, 30 gennaio 2020, Vinks e Ribicka c.

Lettonia, n. 28926/10; sez.

III, 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, n. 32600/12; Sez.

V, 27 aprile 2017, Sommer c.

Germania, n. 73607/13).

Pertanto, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale posta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondata e la scelta del legislatore italiano è compatibile con l'art. 8 CEDU: limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti con l'installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se non vi si sta svolgendo l'attività criminosa (Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905; Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398; Corte EDU, Prima Sezione, 23 febbraio 2016; Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], 4 dicembre 2015).

1.2. Una questione comune alla posizione di più ricorrenti riguarda la sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R., cit. descritta nel capo 16 che è contestata nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo).

La Corte d'appello ha richiamato (p. 23-27) il ragionamento che ha condotto il Giudice dell'udienza preliminare a riconoscere la partecipazione e il ruolo dei singoli imputati nella associazione per delinquere delineata in esame.

Circa la esistenza della stessa ha osservato (esplicitando specifici dati al riguardo) che dai contenuti delle conversazioni intercettate, dai servizi d'osservazione effettuati dalla Polizia giudiziaria e dai sequestri di sostanze stupefacenti è emersa l'esistenza di un gruppo di soggetti partecipi, con specifico ruolo nella commissione di una serie indeterminata di reati ex art. 73, comma 1, d.P.R., cit. (p. 47-51).

In particolare, ha evidenziato che: ciascuno dei soggetti personalmente metteva a disposizione luoghi dove custodire la droga con l' impegno di farli riutilizzare in futuro e partecipava alla divisione degli utili; vi era un circolarità (pure mediante utenze riservate) di contatti (riguardanti la qualità, la quantità i prezzi, i luoghi di custodia, i fornitori e gli acquirenti della droga) fra i coimputati; la disponibilità di luoghi di incontro per il gruppo; l'impegno costante a approvvigionarsi (tramite una pluralità di canali e in diverse zone) della droga e a smerciarla; la prosecuzione dell'attività nonostante l'arresto di alcuni dei complici; la disponibilità a erogare somme per la difesa dei detenuti (p. 49), così emergendo, anche dal tenore delle conversazioni, una chiara affectio societatis (p. 49).

Ha, inoltre, escluso la configurabilità di una associazione per delinquere ex art. 74, comma 6, d.P.R., cit. rilevando: un notevole giro di affari con un considerevole volume di droga smerciata, una articolata organizzazione, l'entità delle somme investite nelle attività e dei successivi profitti; la capacità di approvvigionarsi in modo sistematico e ampio con l'intento anche di ampliare il novero degli associati (p. 51, 57).

Gli elementi di valutazione considerati dalla Corte di appello delineano un'organizzazione stabile e autonoma e una capacità progettuale che va oltre i caratteri di un concorso di persone nel reato continuato — dove l'accordo criminoso è occasionale e limitato alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno — e rivela il programma della commissione di una serie indeterminata di delitti correlata a una condizione di stabilità del vincolo (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442).

Pertanto, i suindicati motivi di ricorso sono infondati.

2. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

2.1. Relativamente al primo motivo, posto che per quel che riguarda la sussistenza della associazione per delinquere (capo 16) vale quanto prima espresso sub 1.1., circa la partecipazione alla associazione per delinquere deve rilevarsi che si imputa ai Basile di avere messo stabilmente a disposizione della associazione un luogo per la custodia della droga, nonchè di averne anche ceduto parte a terzi, e che i ricorsi non contestano la responsabilità per il capo 9) — relativo alla custodia, per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di 300 chilogrammi di hashish divisi in 10 tavolette da 100 grammi distribuite in 10 sacchi — e per i reati oggetto della sentenza del 2019 divenuta irrevocabile.

In questo quadro, la Corte ha valutato che il luogo di stoccaggio della droga, sito in una località appartata e ufficialmente destinato a una attività imprenditoriale (la "[OSCURATO:SOCIETA]."), era uno strumento logistico efficace per un notevole e non occasionale traffico di stupefacenti e che avere accettato pure di conservare parte del carico di droga sino al trasporto successivo è un ulteriore indice dell'intento di fornire un apporto stabile e reiterativo (come mostra anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava un'utenza cellulare riservata, ricaricata da [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, rimane indimostrato l'assunto difensivo secondo cui i Basile avrebbero agito perché minacciati; anzi, in senso contrario, la Corte ha rilevato che il tono cordiale delle conversazioni fra i due Basile e [OSCURATO:PERSONA] conduce a escludere che i ricorrenti abbiano agito in una condizione di assoggettamento (p. 136-138).

Il ricorso non si confronta specificamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte sulla base di pertinenti massime di esperienza, né evidenzia manifeste illogicità al suo interno.

Vale, pertanto, ribadire che anche il coinvolgimento in un solo reato- fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente ne rivelino un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Policastri, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Cruzado, Rv. 265890) e appunto questo la Corte ha adeguatamente considerato, evidenziando l'importanza dell'apporto dei ricorrenti alla associazione, perché essi fornirono per la custodia della droga i locali della loro azienda nei quali l'ingresso e l'uscita di sostanza stupefacente camuffata da merce non destava sospetti.

2.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con congrua argomentazione la Corte ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche non rilevando elementi favorevoli che le giustificassero e — con l'escludere che i Basile abbiano agito in condizione di assoggettamento al gruppo criminale — refutando uno dei motivi sui quali ne è stata fondata la richiesta.

Per altro verso, gli aumenti della pena per la continuazione — due anni di reclusione per il capo 9) (custodia di 300 kg di hashish) e tre anni per ciascuno dei J due reati per i quali i Basile sono stati condannati con sentenza n. 3268 del 13 giugno 2019 — sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte di appello, evidenziando la gravità delle condotte (relative, rispettivamente / a kg. 10 di cocaina e kg. 1470 di hashish), mentre deve rilevarsi che la somma degli addendi delle pene in continuazione risulta distante dal risultato di un cumulo materiale delle pene.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3.1. Relativamente al primo motivo, posto che circa la sussistenza del reato di cui al capo 16) vale quanto prima espresso sub 1.1., per quanto riguarda la partecipazione all'associazione, deve rilevarsi che il ricorso — dove non si contesta la responsabilità per le detenzioni illecite di sostanze stupefacenti descritte nei capi 6), 7), 12) — non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

In realtà, la Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha valutato c:he [OSCURATO:PERSONA] svolse il ruolo stabile di approvvigionatore evidenziando, con puntuali richiami ai contenuti delle conversazioni intercettate, come dalle conversazioni emerga che egli a questo scopo non solo seguì le indicazioni dei soggetti apicali ma tenne anche contatti con altri coimputati e curò una piantagione di marjuana (p. 102-107).

3.2. Circa il secondo motivo, si osserva che la Corte di appello ha chiarito di avere escluso le circostanze attenuanti generiche considerando che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso le sue responsabilità per i reati-fine solo a fronte di prove evidenti e che egli si impegnò intensamente nei traffici di stupefacenti oggetto delle imputazioni, presentando (già da ventenne) precedenti penali specifici che hanno condotto a dichiararlo delinquente abituale.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1.

Relativamente al capo 14) (oggetto del primo motivo di ricorso), la Corte di appello, analiticamente considerando i contenuti delle conversazioni intercettate in cui si menziona il ricorrente (con i suoi appellativi) e quelle del 3/06/2017, oltre le due del luglio 2017, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] conversa, ha chiarito, con riferimento alla prima delle ultime due, perché l'oggetto dei dialoghi non può essere individuato — come invece sostenuto nella tesi difensiva — nella carne da cuocere, ma piuttosto nella cocaina (p. 131-134).

4.2. Relativamente al capo 15) (oggetto dei secondo motivo di ricorso), la Corte di appello ha puntualizzato che [OSCURATO:PERSONA] incontrò Fanizza e Pocchi e fu osservato consegnare — dopo avere ricevuto, a seguito di giri di perlustrazione, uno sms per confermare che era tutto «a posto» — a Pocchi (e non a Fanizza) un pacco, che poi risultò contenere 15 chilogrammi di hashish (e non i documenti che, secondo la tesi difensiva, riguardavano la cessione di una automobile).

4.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, si rileva che la sentenza impugnata ha giustificato l'incremento della pena per la continuazione, espressamente condividendo le valutazioni del Giudice di primo grado sulla gravità della condotta e l'assenza di un apprezzabile comportamento processuale.

Sotto altro profilo, le deduzioni difensive circa la recidiva risultano del tutto generiche, mentre la sentenza impugnata ha ribadito, confermando quella di primo grado, l'adeguata giustificazione della applicazione dell'aggravante, fondata sulla considerazione che nella fattispecie la reiterazione del reato è sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta perché il tipo di devianza che i reati manifestano e la loro gravità escludono in radice la occasionalità della reiterazione del reato, conducendo a un giudizio di accresciuta pericolosità del reo (p. 153 della sentenza di primo grado).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Posto quanto espresso sub

1.1. circa i primi due motivi, anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.

5.1. Premesso quanto prima espresso sub 1.2., il terzo, il quarto e il quinto dei motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente.

Con motivazione fondata su pertinenti massime di esperienza e esente da manifeste illogicità, la Corte di appello ha valutato analiticamente — richiamando molteplici significativi episodi (p. 57, 63- 67) — le conversazioni che mostrano come [OSCURATO:PERSONA], assieme a IDragotto, trattava e commentava gli acquisti della droga per i traffici del gruppo (p. 58), finanziava gli acquisti, organizzava i trasporti di ingenti quantitativi di droga per terra e per mare, curava il deposito della droga presso i fratelli Basile, teneva la cassa del gruppo mediante [OSCURATO:PERSONA], (p. 60-61), pianificava nuove forniture da immettere nel territorio di Trapani (p. 62), progettava con [OSCURATO:PERSONA] di realizzare una serra per la coltivazione di marijuana, pagò direttamente le spese legali per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e si occupò della riorganizzazione della squadra dopo il suo arresl:o.

Su queste basi l'attribuzione della qualifica di «finanziatore» e di «direttore» della associazione per delinquere a [OSCURATO:PERSONA] pertiene alle attività prima ricordate, perché risulta che egli fornì mezzi economici e finanziari — che tennero in vita l'associazione alimentando il traffico di stupefacenti attuato dai compartecipi, ccintribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine — e, inoltre, diede impulso alla attuazione delle attività e programmò future azioni delittuose (Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, Vallin, Rv. 264450; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226; Sez. 1, n. 6393 del 24/03/1983.

Nuvoletta, Rv. 159856).

5.2. Circa il sesto motivo di ricorso, nella sentenza (p. 70-72) sono analiticamente indicate le operazioni economiche il cui valore complessivo risulta incompatibile con le condizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, mentre rimane del tutto indimostrato l'assunto difensivo secondo cui la zia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supportato il nucleo familiare del ricorrente prima di decedere.

Per altro verso, sono richiamate le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] interloquisce nella gestione dell'impresa e si vanta di avere 13 dipendenti, con locali ampi e accoglienti pure da ampliare (p. 67-68).

Su queste basi, con motivazione fondata su massime di comune esperienza e esente da manifeste illogicità, la Corte di appello ha concluso che il ricorrente fu colui che, al di là della formale titolarità attribuitane al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in concreto gestì l'impresa indicata nel capo 17), così violando le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale come descritto nella imputazione.

5.3. Relativamente al settimo motivo di ricorso, deve osservarsi che con idonea motivazione la Corte di appello ha confermato l'entità della pena inflitta in primo grado e il disconoscimento delle circostanze generiche, evidenziando il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione, l'ampiezza del traffico di stupefacenti e, per altro verso, la mancanza di elementi di valutazione favorevoli.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Posto quanto espresso sub

1.1. e sub

1.2. circa i primi tre motivi e quelli nuovi, anche gli altri motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

6.1. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione per delinquere (oggetto del quarto motivo di ricorso), la sentenza impugnata (p. 79-102), sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate un ruolo paritario di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella direzione del gruppo, anche focalizzando: la loro costante presenza nei luoghi e nei momenti nevralgici della sua attività, il loro patto con Visiello per ricevere forniture di droga e gli ordini che [OSCURATO:PERSONA] impartiva a [OSCURATO:PERSONA] (p. 94).

Vale osservare che la condivisione di una posizione paritaria al vertice di un gruppo non è incompatibile con l'assunzione di un ruolo apicale, perché realizza uno dei compossibili modelli da seguire per la sua organizzazione.

6.1. Il quinto motivo di ricorso è generico e non si confronta con la compiuta disamina dei contenuti delle conversazioni sviluppata nella sentenza impugnata: circa il capo 5), con specifico riferimento ai dialoghi fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rendono univoco il riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente (p. 95-96); circa il capo 7), con l'analisi dei contenuti delle conversazioni che dà anche conto di come la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (che escluderebbe responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]) contrasti con specifici esiti delle intercettazioni; circa il capo 8 , rilevando che i contenuti delle conversazioni fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] non ricevono plausibili spiegazioni alternative nella prospettiva difensiva; circa il capo 9), evidenziando l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la necessità di coprire il carico di droga con casse di patate; circa il capo 10), vagliando come la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cena con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potesse che collocarsi nelle attività propedeutiche alle operazioni relative al trasporto di oltre kg 10 di cocaina, mentre è spiegato perché non avvenne l'incontro con i fratelli Basile (p. 94-100).

6.2. Il sesto motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione a sostegno della conferma della confisca con cui la Corte, a fronte di due conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e tre conti/depositi intestati alla moglie, su cui sono confluiti 180.000 euro, ha analiticamente vagliato i redditi, modesti e non costanti, della famiglia del ricorrente, eloquentemente evidenziando come oggetto della confisca sono stati: una imbarcazione da diporto di notevole valore, quattro autovetture e una li moto Honda tutte intestate alla moglie del ricorrente (p. 101-102) .

6.3. Circa il settimo motivo (in realtà, più correttamente, sarebbe il quarto dei motivi nuovi) di ricorso, deve registrarsi che la pena-base (per il capo 16) è stata determinata nel minimo edittale, stante il ruolo apicale del ricorrente, mentre l'aumento complessivo (genericamente contestato nel ricorso) per la applicazione della recidiva specifica e per i sette reati in continuazione risulta proporzionato e adeguatamente motivato nella sentenza impugnata che ha valorizzato, fra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., il criterio della gravità del reato.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

7.1. Circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione delineata nel capo 16) con il ruolo di custode (oltre che di venditore a terzi) di ingenti quantitativi di droga in immobili nella sua disponibilità — come risulta dai contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che egli eseguiva gli ordini di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — la Corte di appello ha valutato rilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] pagò le spese legali per la sua difesa dopo che egli fu arrestato per essere stato colto a detenere kg 300 di hashish (dai quali potevano ricavarsi 61.776 dosi medie giornaliere).

Vale al riguardo ribadire che la prova dell'appartenenza di un soggetto a un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti può essere data anche dalla assistenza legale approntata a suo favore e dall'aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte degli associati, dopo che sia stato arrestato (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266937).

7.2. Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato che non emergono, né sono stati addotti, elementi di valutazione favorevoli.

Ha anche non incongruamente giustificato con la gravità del reato e la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali la quantificazione in due anni di reclusione dell'aumento per la continuazione relativo al capo 8).

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

8.1. Nel contestare la prova della responsabilità del ricorrente, il primo motivo di ricorso non si confronta con la argomentazione della sentenza impugnata che richiama i contenuti delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei quali sono esplicitati i riferimenti al traffico di sostanze stupefacenti, alle quantità e al prezzo (p. 109-111) delle cessioni, sino all'ultimo episodio relativo alla detenzione di kg 300 di hashish (dai quali potevano ricavarsi 61.776 dosi medie giornale).

8.2. Circa il secondo e il terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva — osservando che, dopo il precedente penale specifico, il ricorrente ha fornito, assieme al padre, un notevole apporto alla associazione per delinquere delineata nel capo 16) (seppure assolto da questa imputazione) perché, nel custodire e anche consegnare a terzi rilevanti quantità di stupefacenti, ha rivelato una persistente e ingravescente capacità a delinquere (p. 114) — e il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che né emergono, né sono stati addotti, elementi di valutazione Favorevoli.9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

9.1. Le argomentazioni difensive a sostegno del primo motivo di ricorso non si confrontano con gli analitici richiami della sentenza ai contenuti delle conversazioni e delle videoriprese (p. 126-129), dai quali emerge che i conteggi effettuati da Marchese si riferivano a affari concernenti sostanze stupefacenti, sicché egli nel fare i conti era ben consapevole che essi riguardavano traffici di droga; né si limitava a conteggiare le (considerevoli) somme di denaro, ma le riceveva direttamente dai debitori — come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] che gli portò 29000 euro (p. 128) — custodendole poi in mazzette nella casa dei suoi suoceri (p. 130).

Inoltre, nella sentenza impugnata è sviluppata una compiuta argomentazione che spiega come i conteggi non potessero riguardare il debito di Marchese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, come da una conversazione fra il ricorrente e la suocera risulti che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a chiedere la restituzione del debito in cambio della corresponsione, nel caso in cui fosse stato arrestato, di 1000 euro a sua moglie per il sostentamento della famiglia.

9.2. Circa il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente chiarendo i criteri seguiti per l'esercizio del suo potere discrezionale: assenza di elementi di valutazione favorevole, intrinseca gravità delle condotte e elevata intensità del dolo, assenza di resipiscenza.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

10.1. Relativamente alla individuazione del ricorrente come responsabile per le compravendite di stupefacenti descritte nei capi 1) e 4) e oggetto dei primi due motivi di ricorso, con motivazione esente da evidenti illogicità, la Corte di appello ha illustrato come alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] si sia giunti collegando i contenuti delle conversazioni intercettate con la diretta osservazione dei movimenti delle persone effettuata dalla Polizia giudiziaria, ai cui operanti [OSCURATO:PERSONA] era già personalmente noto tramite le indagini svolte (p. 141-142).

10.2. La Corte di appello ha confermato il diniego (oggetto del terzo motivo di ricorso) delle circostanze attenuanti generiche già espresso dal Giudice di primo grado, che ha valutato mancare dati favorevoli (del resto non esplicitati nel ricorso) e risultare, invece, pregni di rilevanza il dolo e la personalità criminale del ricorrente. 11.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.11.1.

Posto quanto espresso sub

1.2. sull'esistenza dell'associazione per delinquere descritta nel capo 16), circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che — a differenza di quel che si deduce nel ricorso — la sentenza impugnata non attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero factotum della associazione, ma quello di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si concretizzava: nella intermediazione con i trafficanti di droga e nella collaborazione nelle trasferte per il rifornimento di grandi quantitativi di droga e nei relativi conteggi; nel reperire nuove schede telefoniche; nel ricollocare il deposito della merce dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; nella intestazione fittizia di una impresa nella quale comunque manteneva un ruolo operativo (p. 121-125).

11.2. Relativamente alla responsabilità per il reato oggetto del capo 17), con argomentazione esente da manifeste illogicità e con la quale il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente, la Corte ha illustrato come le conversazioni intercettate mostrino che l'impresa era diretta da [OSCURATO:PERSONA] (vedasi al riguardo quanto prima espresso sub 5.2.) e [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per associazione ex art. 74 d.P.R., cit.) e al suo interno [OSCURATO:PERSONA], formale locatore dei locali (dei quali era usufruttuaria la moglie di [OSCURATO:PERSONA]), svolgeva soltanto ruoli secondari (p. 124-125).

Deve ribadirsi che la nozione di attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità considerata dall'art. 512-bis cod. pen. ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipo di atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto a cui permane intatto il potere di chi effettua l'attribuzione (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arricchiello, Rv. 263531).

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., inoltre, non è un reato plurisoggettivo improprio, ma una fattispecie a l'orma libera, che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si presta a fingersi titolare di tali beni pe- aggirare le misure di prevenzione patrimoniale concorre nello stesso reato dell'autore della fittizia attribuzione, perché con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989).

In tal senso, risponde a titolo di concorso nel reato anche chi non è animato dal dolo specifico di eludere le norme in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202).11.3.

Quanto al terzo motivo di ricorso, con idonea motivazione la Corte ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando con idonea motivazione l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, la gravità della condotta e l'assenza di resipiscenza, mentre l'aumento della pena di un anno di reclusione per la continuazione relativa al capo 17) risulta proporzionato rispetto a un arco di pena edittale che va da due a sei anni di reclusione.

11.4. In relazione alla confisca, ex art. 240-bis cod. pen., dell'azienda oggetto del capo O, di tre conti correnti e dei mezzi di locomozione, il quarto motivo di ricorso ripropone le generiche deduzioni già considerate e disattese dalla Corte nell'osservare che nell'atto di appello si afferma soltanto che il ricorrente avrebbe svolto qualche non specificato «lavoretto saltuario».

11.5. In relazione al quinto motivo di ricorso, deve ribadirsi la condivisibile argomentazione con cui già altre sentenze di questa Corte hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Infatti, la condizione processuale che consente l'applicazione della norma, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, poiché è soggetta al principio del tempus regit actum, può ravvisarsi solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo la vigenza del d.lgs. n. 150/2022, pur se pronunciate anteriormente.

Questa soluzione non viola il principio di retroattività della lex mitior— riguardante le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e che, ex art. 2, quarto comma, cod. peri., non si applica se è stata pronunziata sentenza definitiva — o quello di eguaglianza, perché la diversità della pena è giustificata dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non risulta ingiusta per il condannato che ha adottato una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545).

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

12.1. Relativamente alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore dei tre reati ascrittigli (oggetto del primo motivo di ricorso), sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte di appello, confermando • la sentenza di primo grado, ha spiegato che alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] si è giunti (come per [OSCURATO:PERSONA]) collegando i contenuti delle conversazioni intercettate con la diretta osservazione dei movimenti delle persone effettuata dalla Polizia giudiziaria (p. 51-54).

In particolare: relativamente al capo 1), [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato in base a riscontri telefonici e mentre transitava assieme a [OSCURATO:PERSONA] su un'automobile in cui erano occultati kg 4 di cocaina.

La Corte ha evidenziato come, subito dopo l'arresto di Carta, significativamente [OSCURATO:PERSONA] dismise le utenze telefoniche sino a quel momento usate (p. 51-52); relativamente al capo 2), [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato tramite l'incrocio delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione e gli sms che egli scambiava con [OSCURATO:PERSONA] con il quale ebbe inoltre diversi contatti telefonici per accordarsi circa la consegna di droga a altre persone; relativamente al capo 4), nella sentenza si rimarca che il monitoraggio delle utenze e il confronto con i servizi di osservazione ha rilevato la cessione di 20 kg di hashish da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come palesato dagli inequivocabili contenuti delle conversazioni intercettate (p. 54).

12.2. Relativamente al motivo (il secondo) di ricorso concernente la recidiva, deve osservarsi che la Corte di appello non si è limitata a rilevare la presenza dei precedenti penali, fra i quali quello (non menzionato nel ricorso) per violazione delle norme sul controllo delle armi, ma ha anche argomentato che le condotte oggetto del presente processo costituiscono espressione di rinnovata e accresciuta pericolosità sociale, soprattutto considerando il precedente per reato omogeneo (cessione illecita di sostanze stupefacenti), per il quale la inflizione di una condanna non è valsa a evitarne una proliferata reiterazione (p. 55).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, come sostituto processuale dell'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il primo, anche come sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono nei motivi dei ricorsi e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda processuale riguarda l'attività di una associazione per delinquere ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 16) operativa a Palermo «fra il settembre 2016 e la data odierna», impegnata nel trasporto di ingenti quantità di cocaina e di hashish dalla Campania a Palermo e nel successivo smercio della droga, con correlati diversi reati ex artt. 110 cod. peri. e 73, alcuni aggravati ex art. 80, d.P.R. n. 309/1990. Con sentenza n. 4127 del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo — a conclusione di un giudizio abbreviato — a: [OSCURATO:PERSONA] [capi 1), 2), 4)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 6), 7), 12) e 16], [OSCURATO:PERSONA] [capo 8)], [OSCURATO:PERSONA] [capi 16) e 17)], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (capi 14) e 15)] [OSCURATO:PERSONA] [capi 1) e 4)]. Invece, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato descritto nel capo 11) e conseguentemente riducendogli la pena [capi 5), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18)]; riconoscendo la continuazione fra i reati oggetto del presente processo per [OSCURATO:PERSONA] [capi 8) e 16)] con quelli giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 maggio 2018 divenuta irrevocabile, e per [OSCURATO:PERSONA] [capi 9), 16)] e [OSCURATO:PERSONA] [capi 9 e 16)] con quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 giugno 2019 divenuta irrevocabile, valutando in tutti i casi più grave il reato descritto nel capo 16) del presente processo e conseguentemente rideterminando la pena. 2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi, riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nel ritenere i ricorrenti partecipi della associazione oggetto del capo 16), sebbene non sia provato che essi intrattennero rapporti con gli altri coimputati con affectio societatis e che conoscessero i programmi della associazione. Si osserva che la re iterazione di possibili reati-fine è soltanto un indizio della esistenza di una associazione e di partecipazione alla stessa. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconóscere le circostanze attenuanti generiche — per la mancata collaborazione processuale, ma trascurando la incensuratezza dei Basile e le condizioni di assoggettamento che li indussero a mettere il loro magazzino a disposizione del gruppo criminale — e nel determinare un aumento della pena per la continuazione con i due reati (detenzione di 10 chilogrammi di cocaina e detenzione di 1470 chilogrammi di hashish) per i quali sono stati condannati con sentenza n. 3268 del 13 giugno 2019 in misura quasi pari a quella che sarebbe stata determinata nel caso di cumulo materiale. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione perché la sentenza (peraltro non valutando e erroneamente riportando le conclusioni del Procuratore generale) ha confermato la condanna del ricorrente per il capo 16) senza individuare un suo ruolo nella associazione per delinquere, né dimostrare la sua affectio societatis. Si assume che:[OSCURATO:PERSONA] agì in modo autonomo nel commettere i reati descritti nei capi 6), 7), e 12) (per i quali ha ammesso le sue responsabilità); alla associazione egli vendette droga; ebbe contatti per lo più con il solo [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che, comunque, l'esistenza di una associazione e la partecipazione alla stessa non possono desumersi solo dall'esistenza di più reati prospettabili come reati-fine. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, assumendo che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la sua responsabilità solo a fronte di prove incontestabili ma trascurando la valenza effettiva delle sue dichiarazioni. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa il capo 14. Si osserva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata su una interpretazione della sua conversazione del 3/06/2017 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assumendo, nonostante l'oscurità, che i rumori di fondo sarebbero stati provocati da strumenti utilizzati per tagliare la cocaina. 2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il capo 15) nell'assumere che la droga trovata dentro l'autovettura di Pocchi e di Fanizza fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] solo perché rinvenuta dopo un incontro con lui, ma disattendendo irnmotivatamente la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa (secondo cui [OSCURATO:PERSONA] in realtà consegnò a Fanizza una busta di plastica contenente i documenti della moglie necessari per la compravendita di un automezzo). 2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ingiustificatamente applicato la recidiva e un aumento di pena eccessivo per la continuazione, peraltro trascurando che la lettura del casellario giudiziale fa escludere un pericolo di recidiva per reati del genere di quelli contestati. 2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni esecluite tramite spyware inoculato nel telefono utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], violando le norme disciplinanti le intercettazioni non effettuate nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Infatti, come emerso da altro procedimento, le intercettazioni sono state svolte deviando occultamente i flussi verso il server di un'impresa di Milano senza autorizzazione della Procura della Repubblica e nessun ufficiale di polizia giudiziaria delegato del Pubblico ministero ha partecipato alla fase di primo ingresso del segnale di intercettazione nel server installato dentro i locali della Procura fino ai primi mesi del 2019, periodo in cui si collocano le comunicazioni [OSCURATO:PERSONA] il suo cellula-e. 2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la nullità del decreto autorizzativo n. 2406 del 2017 perché non è stata giustificata la indispensabilità dell'inoculazione del captatore informatico nei cellulare di [OSCURATO:PERSONA], né è stato chiarito perché l'intercettazione doveva avvenire col sistema spyware. 2.4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il riconoscimento del ruolo apicale, in particolare di «finanziatore e direttore», del ricorrente nell'associazione per delinquere, sebbene risulti solo un episodio afferente a un preteso acquisto di droga a Napoli e non emergano altri elementi per interpretare i fatti come rivelatori dell'esistenza di un'associazione. La Corte d'appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] — apoditticamente ritenuto finanziare tutti i trasporti di ingenti quantità di droga — e a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale nell'associazione, riconosciuta solo sulla base della pretesa commissione di reati-fine, senza dimostrare i suoi necessari connotati strutturali, quali la stabilità della organizzazione e la distribuzione dei ruoli fra i partecipi. 2.4.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa la specifica attribuzione del ruolo di finanziatore e direttore dell'associazione, nonostante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai indicato dove distribuire la droga, né risulta che qualcuno si sia rivolto a lui per dirimere possibili controversie o che egli abbia operato con autonomia decisionale. 2.4.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione in relazione ai capi 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13) e 14), perché le conversazioni intercettate sono stati valutate sulla base di dati non chiari, parziali e privi di riscontri effettivi circa l'esistenza di seri accordi per la cessione della droga e la loro effettiva esecuzione. 2.4.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 512-bis cod. pen. in relazione al capo 17) e vizio della motivazione nell'assumere che la situazione economica di [OSCURATO:PERSONA] fosse incompatibile con gli investimenti effettuati dai suoi familiari, trascurando che i beni sequestrati furono acquistati anteriormente ai reati per i quali si procede, mentre le argomentazioni difensive (riproposte nelle pagine 31-35 del ricorso in esame) dimostrano un equilibrio fra reddito e patrimonio, l'esistenza di introiti indicativi della generale capacità dei familiari di compiere investimenti immobiliari e documentano l'attività lavorativa della moglie di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta svolse lavori in nero. 2.4.7. Con il settimo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e vizio della motivazione per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, non considerando il buon comportamento processuale e la incensuratezza del ricorrente e non giustificando la misura dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per i singoli reati-fine. 2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (con i motivi nuovi del 9 ottobre 2023). 2.5.1. Con il primo motivo di ricorso e con il primo dei motivi nuovi si deduce violazione degli artt. 266, 266-bis, 267, comma 4, 268, comma-bis, 271 cod. proc. pen., nell'utilizzare i risultati delle intercettazioni ambientali — eseguite tramite il virus informatico trojan inoculato nel telefono cellulare del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — determinanti per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che sia emerso che la "[OSCURATO:PERSONA]" ha svolto le intercettazioni telematiche inviando il primo segnale di registrazione non già nel server della Procura della Repubblica che svolgeva le indagini ma in un proprio server installato nei locali di una sua sede periferica a Napoli — in contrasto con quanto previsto dal decreto autorizzativo, secondo cui il segnale captato doveva confluire direttamente negli impianti installati presso la sede dell'Autorità giudiziaria inquirente — e, inoltre, senza che un ufficiale di polizia giudiziaria della Squadra mobile di Palermo fosse presente nei locali in cui si svolgevano le operazioni come invece prescritto dall'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. Si dà atto che la Polizia giudiziaria, al termine delle operazioni di intercettazione (verbale del 23/08/2017), ha attestato che le registrazioni avvennero nella sala di ascolto della Procura di Palermo, con le apparecchiature della "RCS-ETM Sicurezza", tuttavia si adduce che dopo l'emissione della sentenza di primo grado, in un procedimento presso la Procura della Repubblica di Perugia è emerso che dal 2006 al 2019, la 'RCS" fece sempre confluire il segnale intercettato verso un server installato presso una propria unità periferica sita in Napoli, sicché deve presumersi che questo sia avvenuto anche nella fattispecie (perché dal verbale di fine-operazione risulta che le registrazioni del segnale captato sull'utenza usata da [OSCURATO:PERSONA], Iniziate il 14/02/17, si sono concluse il 22/08/17). Si osserva, inoltre, che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di una perizia informatica perché la difesa non avrebbe allegato elementi concreti dai quali desumere il verificarsi di anomalie, sebbene risulti che i responsabili della "RCS" sono indagati ex artt. 615-ter e 356 cod. pen. Si aggiunge che, a differenza di quel che avviene con i messaggi inviati con blackberry (per i quali è necessaria una decriptazione da parte del gestore telefonico), nel caso in esame non vi era ragione ti Il di non installare i server nei locali della Procura della Repubblica. Si argomenta che la registrazione dei flussi comunicativi (immissione dei dati captati in una memoria informatica) va effettuata esclusivamente negli impianti in dotazione all'Autorità giudiziaria, mentre le operazioni successive (ascolto, verbalizzazione, eventuale riproduzione) possono compiersi anche con apparecchi diversi da quelli presenti nei locali della Procura della Repubblica (purché sempre gestiti dalla polizia giudiziaria): i dati captati possono solo transitare su canali privati, ma non essere da questi trattati o registrati. Si sottolinea che, invece, la Corte di appello ha ampliato la portata della locuzione «server di transito» (come è impropriamente definito quello gestito dalla "RCS" e denominato "CSS") ricomprendendovi attività quali "ricezione", "ricostruzione", "trasferimento e cancellazione del flusso comunicativo intercettato dal captatore" diverse dal mero "transito di dati", senza chiarire come sia possibile procedere alla ricostruzione e al successivo trasferimento dei dati, senza la preventiva registrazione dei file captati. Nella fattispecie, la prima registrazione delle comunicazioni intercettate è stata eseguita dall'impianto gestito dalla RCS, che non può considerarsi un mero /s1 erverf di transito perché riceve, ricostruisce, trasferisce e cancella il flusso comunicativo intercettato dal captatore. Ancora, si rileva che, diversamente dalle microspie utilizzate per le intercettazioni ambientali (che si attivano autonomamente quando viene captato un rumore nell'ambiente circostante), il trojan virus è azionato dall'operatore (sicché l'Autorità giudiziaria deve indicare tempi e luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.). Inoltre, quando si elabora il dato, per prepararlo alla fruizione umana, lo si espone a attività esterne non autorizzate e la "RCS" non applica ai dati in transito meccanismi per garantire che non siano modificati nel tragitto attraverso i vari server (informativa depositata il 24/05/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; p. 5, 8, 9). Su queste basi il ricorrente conclude che l'incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione produce una inutil zzabilità patologica, rilevabile anche nel giudizio abbreviato. 2.5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce illegittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, e 271 cod. proc. pen. e 13 dl. 13 maggio 1991, n.152 perché in contrasto con gli artt. 2, 3,14, e 15 Cost., osservando che il legislatore del 1989 e del 1991 non poteva conoscere i progressi tecnologici che si sarebbero verificati negli anni successivi: l'utilizzo, nei procedimenti riguardanti le associazioni per delinquere (ma non anche in quelli per reati più gravi come l'omicidio e la strage), del captatore informatico senza che con il decreto autorizzativo del giudice siano descritti i luoghi di privata dimora e le circostanze in cui può essere seguita la captazione viola il principio di proporzionalità nelle limitazioni della inviolabilità del domicilio e della segretezza e riservatezza delle comunicazioni risolvendosi in una autorizzazione in bianco a intercettare il telefono cellulare. Si conclude chiedendo di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4,14, 15 Cost. degli artt.266, comma 2, 271 cod. proc. pen. e 13 dl. 152 del 1991, nela parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice, nei procedimenti penali riguardanti a criminalità organizzata, di precisare, nel decreto che autorizza intercettazioni tra presenti con il metodo del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, il luogo o la tipologia di luogo di privata dimora dove le intercettazioni possano essere effettuate. 2.5.3. Con il terzo motivo di ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, osservando che nella sentenza impugnata si afferma che all'associazione per delinquere partecipavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali il Tribunale per il riesame aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente all'art. 74 cit. e evidenziando che la Corte di appello non ha risposto alle deduzioni difensive secondo le quali: non tutti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati anche a [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, non vi era una cassa comune con il fornitore napoletano [OSCURATO:PERSONA]; i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti in primo grado con sentenza ora irrevocabile. Si assume che la sentenza ha valorizzato in malam partem meri dati indiziari e, in particolare, ha considerato le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che nel 2017 ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di essere un narcotrafficante, senza spiegare la refluenza di questo dato sulla prova del reato a lui ascritto al capo 16). Si argomenta che la ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero stipulato un patto associativo con Visiello (fornitore campano), avviando sin dal settembre 2016 una redditizia attività di traffico di sostanze stupefacenti, fondata su uno stabile rapporto fra soggetti utilizzati per detenere la cassa (Marchese), corrieri ([OSCURATO:PERSONA]), depositari delle forniture di stupefacente ([OSCURATO:PERSONA], i Basile), intermediari e uomini di fiducia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (p. 93 della sentenza impugnata), descrive un gruppo in cui mancava l'elemento aggregante rappresentato dall'interesse comune perché soggetti coinvolti perseguivano interessi diversi. Infatti, nella sentenza impugnata è stato ascritto: a Visiello di avere stabilmente agito da fornitore di sostanza stupefacente dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di aver acquistato dagli stessi numerose partite di sostanza stupefacente, poi rivendute a terzi (p. 93-94); nel capo 6), a [OSCURATO:PERSONA] di avere offerto in vendita a [OSCURATO:PERSONA] kg. 3,450 di marijuana (p. 10); nel capo 7), a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di avere fornito 2 kg. di cocaina e 50 kg. di hashish a [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente finale (p. 10-11); nel capo 8), ai promotori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cessione di hashish ai [OSCURATO:PERSONA], «in vista della successiva rivendita a terzi» p. 11); nel capo 4), a [OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto 20 kg. di hashish a [OSCURATO:PERSONA], con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e la materiale consegna da [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente (p. 6-7); nel capo 12), al promotore [OSCURATO:PERSONA] e all'associato [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti finali, la detenzione illecita di kg. 704 di hashish, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti estranei all'associazione come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 18-19); nel capo 13), a [OSCURATO:PERSONA] di aver illecitamente detenuto e trasportato kg. 300 di hashish, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e nel capo 14) di avere illecitamente detenuto un quantitativo indeterminato di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA], entrambi soggetti non partecipi dell'associazione (p. 19). Si conclude che su queste basi risulterebbero provati solo ripetuti rapporti sinallagmatici fra i coimputati ma non ancora la stabilità di una organizzazione criminale. 2.5.4. Con il quarto motivo di ricorso e il terzo dei motivi aggiunti si deduce violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di promotore e organizzatore, all'associazione per delinquere oggetto del capo 16), perché la Corte ha desunto il ruolo del ricorrente dalla sua presenza nei luoghi di smercio della droga senza precisare le ragioni per le quali le sue condotte sarebbe riconducibili a quella di promotore e/o organizzatore, tanto più considerando che questo ruolo è stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e che la particolare vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non giustifica di per sé sola, l'attribuzione di un ruolo apicale a [OSCURATO:PERSONA], al quale, del resto, non sono addebitate operazioni illecite addebitate a [OSCURATO:PERSONA], talvolta addirittura in concorso con persone estranee all'associazione. 2.5.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione. Nei capl 5) e 8) non sono speciFicate le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del ricorrente è desunta soltanto dai contenuti non chiari di conversazioni intercettate senza la certezza di specifiche cessioni. Circa il capo riguardante kg. 50 di hashish e kg. 2 di cocaina, la sentenza impugnata trascura che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni auto e etero accusatorie ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Circa il capo 9), che trae origine dal sequestro di kg. 300 di hashish all'interno di un garage nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che dalle conversazioni intercettate non si evince con certezza il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che al riguardo non bastano le immagini delle videoriprese che lo mostrano nei pressi del garage. Circa il capo 10), riguardante la detenzione e l'acquisto di kg. 10 di cocaina accertato il 18 /01/2018, l'unico indizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] è il suo incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma nessLn contatto, invece, risulta fra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Basile. 2.5.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione della confisca dei conti correnti indicati nei punti 1- 20-21 e dei fondi di investimento indicati nei punti 22 e 23 del correlato dispositivo. Si impugna, contestualmente al presente ricorso, l'ordinanza con cui il 4 luglio 2022 la Corte d'appello ha rigettato (perché tardiva e non decisiva) la richiesta di produrre gli estratti del conto corrente sequestrato per comprovare che dal 2012 al 2019 vi confluirono solo euro 180.000 frutto della vendita (nel 2013) dell'immobile indicato in atti senza un successivo versamento di significative somme non tracciabili. 2.5.7. Con il quarto dei motivi nuovi si deduce vizio della motivazione circa gli aumenti di pena per i reati-satellite effettuati senza tenere conto anche delle circostanze di ciascun reato-satellite. 2.6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nel ritenere il ricorrente partecipe dell'associazione descritta nel capo 16) sulla base di mere congetture suggerite dai contenuti delle conversazioni intercettare e considerando la commissione di due reati ex art. 73 d.P.R. cit. [capi 8) e 9)] e la assistenza legale per lui pagata da [OSCURATO:PERSONA] (ma per ragioni di parentela e non di compartecipazione nella associazione per delinquere) senza individuare gli elementi costitutivi del reato. 2.6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche per la pretesa gravità delle condotte e nell'applicare un elevato aumento (due anni di reclusione) per la continuazione con il reato di cui al capo 8). 2.7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.7.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il capo 8) solo sulla base di frammenti di una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] e di una fra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], trascurando che nelle conversazioni del ricorrente non vi sono mai riferimenti a sostanze stupefacenti.2.7.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio della motivazione per avere giustificato l'applicazione dell'aggravante con una mera clausola di stile. 2.7.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche solo in considerazione della pretesa gravità delle condotte. 2.8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il ricorrente svolse il ruolo di cassiere nell'associazione per delinquere delineata nel capo 16), rigettando la tesi difensiva secondo cui Marchese riceveva somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale debitore del secondo (per sopperire alla crisi economica della sua impresa) senza conoscerne la provenienza e poi restituendo gradualmente quanto dovuto. Inoltre, si contesta la motivazione del rigetto della richiesta di riqualificare la condotta in quella, meno grave, di favoreggiamento, considerato che dalle conversazioni emerge l'inidoneità del ricorrente a svolgere il ruolo di cassiere. 2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche, considerando intenso il dolo manifestato da Marchese ma trascurando la sua incensuratezza e la condizione di assoggettamento in cui si trovò a agire. 2.9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.9.1. Con il primo motivo di ricorso su deduce vizio della motivazione circa il capo 1) (artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. cit., detenzione di kg. 4,012 di cocaina) evidenziando la indeterminatezza del contenuto della imputazione e l'attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] per una imprecisata cessione di sostanze stupefacenti sulla base della mera rilevazione del suo passaggio lungo un tratto di autostrada vigilato dalle Forze dell'ordine. Si osserva che anche l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] solo per il suo accento calabrese resta dubbia perché fondata su contatti con una utenza telefonica intestata a persona da lui diversa. 2.9.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione relativamente al capo 4) (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, detenzione di kg.20 di hashish), evidenziando la mancata risposta ai motivi di appello e una valutazione parcellizzata dei dati acquisiti. 13. 2.9.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche soltanto equivalenti alla aggravante, e dell'art. 133 cod. pen., nel valutare gravi le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], ma senza specificare in relazione a quali dei criteri posti dalla norma, così infliggendo una pena sproporzionata. 2.10. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione perché, soltanto apparentemente rispondendo ai motivi di appello, la sentenza impugnata: assume sussistere l'associazione per delinquere ricostruendo le vicenda con costante riferimento al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma non anche a altri soggetti; trascura che a [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati-fine e configura il ricorrente come un factotum del gruppo solo per le sue frequentazioni con i due soggetti apicali, senza che da queste sia possibile desumere un suo concreto ruolo; non considera che l'imputazione ex art. 512-bis cod. pen. è in contrasto con il riconoscere la sua partecipazione alla associazione per delinquere, la quale, del resto, non risulta dalla mole delle intercettazioni e non trova supporto nell'inesistente apporto di [OSCURATO:PERSONA] alle trasferte dei coimputati (p. 10-11). 2.10.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità per il capo 17) sul presupposto della co-gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della "Bottega dell'angolo" sita in via Brunelleschi a Palermo senza dimostrare I dolo specifico in capo ai coimputati e, contraddittoriamente, asserendo sia che [OSCURATO:PERSONA] non era immesso nella gestione dell'impresa, sia che «partecipava alla risoluzione dei problemi operativi». 2.10.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, trascurando che a [OSCURATO:PERSONA] non sono contestati reati-fine, e nell'applicare il gravoso aumento di un anno di reclusione per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. 2.10.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e vizio della motivazione per non avere considerato che il modesto valore dei beni confiscati è compatibile con le condizioni economiche del ricorrente, il quale ha indicato le fonti lecite del suo reddito. 2.10.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. nella parte in cui non prevede che la riduzione di un sesto della pena nella fase esecutiva deve riconoscersi anche all'imputato, per il quale alla data di vigenza della norma si sia già celebrato il giudizio di appello, se l'imputato non ha presentato ricorso per cassazione o ha poi rinunciato al conseguente giudizio. Si osserva che la norma (vigente dal 30/12/2022) e la correlata questione incidono — in assenza di disposizioni transitorie — sulla determinazione della pena, sicché hanno natura sostanziale, con conseguente applicabilità della lex mitior ex artt. 2 cod. pen. e 25 Cost.2.11. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella valutazione delle intercettazioni dalle quali è stata desunta la responsabilità del ricorrente per i capi 1), 2) e 4), pur mancando il sequestro di una pur minima quantità di sostanza stupefacente e indizi gravi, precisi e fra loro concordanti. Si osserva che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'utilizzatore delle utenze telefoniche si fonda solo sul fatto che l'utilizzatore era appellato «Francesco» da uno dei due suoi interlocutori, ma trascurando che: relativamente all'utenza 3511790346, se davvero si fosse trattato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero recati nella sua abitazione, la telecamera collocata davanti all'ingresso del palazzo avrebbe dovuto registrare la circostanza; relativamente l'utenza 3511034844, connessa a episodi di illecita importazione di cocaina attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], soltanto mere supposizioni indicano il ricorrente quale utilizzatore, perché anche in questo caso egli non fu osservato direttamente, né trovato in possesso dei cellulari che si asserisce essere stati utilizzati. In particolare, si argomenta che: circa il capo 1), riguardante la cessione di kg. 4 di droga sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in questo caso è individuato con certezza, perché visto transitare in auto in compagnia di Carta, ma questo non basta a comprovarne l'attività di cessione di droga: circa il capo 2) / da un'annotazione di servizio risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu visto nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ma non è provato che egli vi si fosse recato e quale attività avesse svolto; circa il capo 4), la vicenda è stata ricostruita sulla base dei messaggi "blackberry", senza che sia stata sequestrata droga, mentre le utenze sono intestate a soggetti sconosciuti e agli atti stanno soltanto una relazione di servizio e videoregistrazioni che mostrano che il 2/11/20:L6 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono presso il palazzo in cui abita [OSCURATO:PERSONA] suonando il campanello, ma senza poi entrare. 2.11.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva reiterata soltanto per i precedenti penali dell'imputato, dei quali: il primo per diserzione (non costituente più reato), il secondo per ricettazione e già oggetto di indulto, il terzo per una violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risalente al 2007. 2.11.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. e vizio della motivazione perché, nell'aumentare la pena ex art. 80 d.P.R. cit. e 99, quarto comma, cod. pen., non è specif cato quale delle due aggravanti sia stata ritenuta più grave, in quale misura sia stata aumentata la pena per la prima e in quale per la seconda aggravante e per quale ragione si è ritenuto di aumentare la pena anche per la seconda circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questioni comuni. 1.1. Le questioni oggetto dei primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dei primi due motivi e dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] concernono l'utilizzo delle conversazioni intercettate, che costituiscono gran parte degli elementi probatori su cui si fonda la sentenza. Pertanto, presentano una rilevanza preliminare, diretta o indiretta, per le posizioni di tutti i ricorrenti, sicché è opportuno trattarle unitariamente e anteriormente rispetto alle altre. Posto questo, si osserva quel che segue. 1.1.1. Circa la motivazione dell'utilizzo di un captatore informatico (trojan) per le intercettazioni (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), va ribadito che — come già precisato anche nella sentenza impugnata — l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 d. Igs. 29 dicembre 2017, n. 216 — che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» — si applica (ex art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70) ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data — come nel caso in esame — per il principio tempus regit actum, si applica la disciplina previgente (Sez. 5 , n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769; Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv. 279841), che non impone uno specifico onere di motivazione e consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di indicarli preventivamente e di dimostrare che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905). Va rilevato anche che le modifiche apportate all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. dalla normativa posteriore al 2017 — con disposizioni miranti a grantire «condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione (...) controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso» (art. 89, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.) — non si applicano al procedimento in esame per il principio tempus regit. actum (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Halili, Rv. 283875; Sez. 6, n. 39289 del 06/10/2011, Savarese, Rv. 251057; Sez. 4, n. 27891 del 04/05/2004, Mucci, Rv. 229075) e comunque per espresse previsioni normative (il dl. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla I. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificata dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione»). Né, per altro verso, l'inosservanza del comma 1 (riguardante la indicazione «ove possibile, dei luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversa2:ioni») e del comma 2 («le comunicazioni intercettate sono conferite (...) esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica») dell'art. 89, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni. Infatti, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, è prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28309 del 24/05/2022, Amico, non mass.; Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659). Per quel che specificamente riguarda l'indicazione vale evidenziare che il riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti non costituisce presupposto di autorizzabilità necessario per il rispetto dell'art. 8 CEDU, perché è consentito, in alternativa, ricorrere all'indicazione del destinatario di essa, considerando anche la natura itinerante della captazione (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398). 1.1.2. Circa la legittimità della procedura adottata per la registrazione delle captazioni, con quel che ne deriva per la utilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], primo motivo e primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), va osservato che l'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale», e che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».Poiché gli impianti di registrazione vanno collocati negli uffici della Procura della Repubblica, occorre un dispositivo (il "traslatore") che devii la comunicazione presso tali locali. L'intercettazione segue fasi con autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione. La captazione delle conversazioni (l'intercettazione in senso stretto), non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i file vocali sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell'intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati. A questo segmento della attività di intercettazione si riferiscono l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. — nel disporre che le operazioni possono svolgersi solo per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (mentre le altre attività possono svolgersi ovunque) — e l'art. 268, comma 6, cod. proc pen. nel disporre che «ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatche o telematiche». Le attività di ascolto, verbalizzazione o eventuale riproduzione dei dati registrati, possono essere eseguite altrove (cd. remotizzazione) perché non pregiudicano le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395; Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427; Sez. 6, n. 47504 del 17/11/2015, Accorinti, Rv. 265753). Né rileva che i files audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati manualmente nel server della Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 34671 del 26/10/2020, Giofrè, Rv. 280113; Sez. 1, n. 52464 del 08/11/2017, Mancuso, Rv. 271541). Su queste basi, con adeguata motivazione la Corte di appello ha rigettato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 13 gennaio 2021 di cui ha ribadito le ragioni nella sentenza impugnata. La Corte d'appello ha argomentato che l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., quando stabilisce che le operazioni possono compiersi esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica si riferisce solo alla attività di registrazione (segmento della più complessa attività di intercettazione) e che i principi espressi dalle Sezioni Unite sono validi anche per le intercettazioni effettuate tramite il captatore informatico (cit., n. 36359 del 26/06/2008). Inoltre, ha valutato (p. 85) che dagli accertamenti dell'Autorità giudiziaria di Perugia in un procedimento in cui sono state compiute intercettazioni con un trojan horse risulta che i server "CSS" e "HDM" sono meri server di transito, sicché non è violato l'art. 268, comma 3, cod. proc pen. Su queste basi, ragionevolmente, la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia avanzata dalla difesa del ricorrente fosse meramente esplorativa e generica, perché non supportata da elementi concreti per ipotizzare anomalie nelle intercettazioni e alterazioni dei contenuti delle conversazioni nel presente procedimento. Questo tanto più vale considerando che la Polizia giudiziaria, al termine delle operazioni di intercettazione (verbale del 23/08/2017), ha attestato che le operazioni di registrazione avvennero nella sala di ascolto della Procura di Palermo, con le apparecchiature della RCS-ETM Sicurezza, come prescritto dall'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. 1.1.3. Nel ricorso si argomenta, inoltre, che la prima registrazione delle : 1 comunicazioni intercettate è stata eseguita dall'impianto gestito dalla RCS, che non può considerarsi un mero «server di transito» perché riceve, ricostruisce, trasferisce e cancella il flusso comunicativo intercettato dal captatore. Ancora, si rileva che diversamente dalle microspie utilizzate per le intercettazioni ambientali (che si attivano autonomamente quando viene captato un rumore nell'ambiente circostante) il trojan virus è azionato dall'operatore (sicché l'Autorità giudiziaria deve indicare tempi e luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.). Infine, quando si elabora il dato, per prepararlo alla ie fruizione umana, lo si espone a attività esterne non autorizzate e la RCS non applica ai dati in transito meccanismi per garantire che non siano modificati nel tragitto i attraverso i vari server (informativa depositata il 24/05/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; p. 5, 8, 9). Su queste basi il ricorrente conclude che l'incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione produce una inutilizzabilità patologica, rilevabile anche nel giudizio abbreviato. Tuttavia, al riguardo, va chiarito che con l'espressione «server di transito» si intende un i server n cui i dati informatici confluiscono e vengono trasferiti da un nodo- sorgente a un nodo-destinazione senza che questi possano essere da questo immagazzinati. Nel caso in esame, il server della RCS ha ricevuto i dati informatici li m captati e ne ha creato una copia digitale trasferita ai server installati presso i locali della Procura della Repubblica; successivamente ha cancellato i dati acquisiti, svolgendo tutte le operazioni in modo automatico, senza interventi umani.Siffatta attività rientra nella nozione di server di transito, perché tramite la serie di operazioni che la compongono, i dati transitano all'interno del server prima di arrivare alla destinazione finale, ma senza che possano essere da questo registrati e riutilizzati. Il server "CSS" gestito dalla "RCS", come evidenziato anche dall'Autorità giudiziaria di Perugia in un caso analogo, riceve e immagazzina i dati — che poi vengono trasferiti nei server posti nei locali della Procura per la fase di registrazione solo per lo stretto tempo necessario alle operazioni. L'informativa di polizia giudiziaria richiamata dai ricorrenti, pur segnalando che «a presidio dell'integrità del dato captato, non essendo state implementate nel sistema funzioni di hashing o firma digitale, si pone solo il codice (denominato ID Agent) che contraddistingue il singolo spyware di volta in volta operativo e i protocolli di trasferimento di sicurezza HTTPS, non garantendo univocamente che un determinato dato non possa esser stato modificato», ha evidenziato anche che, per alterarlo, «occorrerebbe aggirare il protocollo di sicurezza ed avere accesso all'interno del sistema stesso, e a tal proposito la circostanza di un accesso abusivo potrebbe verosimilmente essere verificata mediante l'analisi dei files di log presenti sul sistema» (p. 10 dell'informativa). La stessa informativa, come rimarcato dalla Corte di appello, riconosce, poi, che il server "CSS" è un server «di transito» e che il tempo che impiega per cancellare automaticamente i dati dal server di passaggio precedente, «salvo anomalie», è di circa 2-3 minuti. Ne consegue che l'attività di registrazione, l'unica da effettuarsi necessariamente (a pena di inutilizzabilità dei dati captati) nei locali della Procura della Repubblica, si svolgeva proprio in tale sede, come confermato dal verbale redatto dalla Polizia giudiziaria al termine delle operazioni di intercettazione sopra richiamato. Relativamente, invece, alla mancata indicazione da parte dell'Autorità giudiziaria dei tempi e dei luoghi di attivazione del microfono ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen. occorre ribadire che le modifiche apportate all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. non si applicano al procedimento in esame per il principio tempus regit actum (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Halili, Rv. 283875; Sez. 6, n. 39289 del 06/10/2011, Savarese, Rv. 251057; Sez. 4, n. 27891 del 04/05/2004, Mucci, Rv. 229075) e comunque per espresse previsioni normative (il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla I. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28) che hanno disposto (con l'art. 2, comma 8) che «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione»). Né il mancato riferimento al luogo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti costituisce presupposto di autorizzabilità, necessario per il rispetto dell'art. 8 CEDU, perché è consentito, in alternativa, ricorrere all'indicazione del destinatario di essa, considerando anche la natura itinerante della captazione (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, cit.). 1.1.4. La questione posta nel secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] concerne la legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, e 271 cod. prcc. pen. e 13 d.l. 13 maggio 1991 n.152 perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 14, e 15 Cost. nella parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice, nei procedimenti penali riguardanti a criminalità organizzata, di precisare, nel decreto che autorizza intercettazioni tra presenti con il metodo del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, il luogo o la tipologia di luogo di privata dimora dove le intercettazioni possano essere effettuate risulta manifestamente infondata. La Corte costituzionale ha già ritenuto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 della Costituzione, escludendo divieti costituzionali assoluti in materia di intercettazioni all'interno di luoghi di privata dimora (sentenze. nn. 34 del 1973 e 135 del 2002). A sua volta, la Corte di cassazione ha precisato che le esigenze costituzionali veicolate negli artt. 14 e 15 Cost. s;ono garantite proprio dal preventivo controllo dell'Autorità giudiziaria sull'ammissibilità e sulle modalità dell'intercettazione ex artt. 266, 267, 268, 269, 270, 27 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210182; Sez. 2, n. 2533 del 25/11/1995, dep. 1994, Seminare, Rv. 200988) L'individuazione, e la relativa indicazione nel provvedimento che autorizza l'attività di captazione, del luogo in cui va svolta la intercettazione di comunicazioni tra presenti ex art. 266, cod. proc. pen. non è necessaria. Non la richiede una interpretazione letterale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; né lo richiede la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la legge nazionale deve predeterminare, come garanzie minime, la tipologia delle comunicazioni intercettabili, i reati che giustificano l'intrusione nella vita privata, il controllo del giudice, la definizione delle categorie dei soggetti le cui comunicazioni possono intercettarsi, la durata delle intercettazioni, la procedura per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti e per la loro eventuale distruzione (Corte EDU, 31/05/2005, Vetter c. Francia; Corte EDU, 18/05/2010, Kennedy c. [OSCURATO:PERSONA]). Diversa disciplina — ex artt. 266, commi 2 e 2-bis, e 267, comma 1, cod. proc. pen. — vale per l'intercettazione mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, perché questo è per sua natura un mezzo ordinariamente itinerante e comporta il rischio di una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora non prevedibili. Tuttavia, per i reati «di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater» (fra i quali rientra quello per il quale si procede) il legislatore ha individuato un ragionevole specifico equilibrio fra le esigenze delle indagini e la tutela dei diritti fondamentali e, soltanto per tali gravi reati, ha permesso «sempre» le intercettazioni mediante captatore informatico (art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza la necessità di indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono» (art. 267, comma 1, cod. proc pen.) e, quindi, anche nei luoghi in cui non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa (Sez. 6, n. 27536 del 08/04/2015, Cantone, non mass.; Sez. 6, n. 24237 del 12/03/2015, Maglia, non mass.), come specificato nell'art. 13, comma 1, dl. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203. Per quel che rileva nel processo in esame, relativamente alla criminalità organizzata in forma associativa la normativa vigente ha realizzato, fra l'esigenza di salvaguardare fondamentali libertà individuali e quella di tutelare la sicurezza collettiva mediante strumenti di indagine tanto intrusivi quanto efficaci, un equilibrio che non risulta irragionevole, nel rispetto del principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 299 del 2005 e n. 20 del 2017) e affermato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 25 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], n. 58170/13, 62322/14 e 24960/15, § 47; Sez. V, 17 dicembre 2020, Saber c. Norvegia; Sez. V, 30 gennaio 2020, Vinks e Ribicka c. Lettonia, n. 28926/10; sez. III, 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, n. 32600/12; Sez. V, 27 aprile 2017, Sommer c. Germania, n. 73607/13). Pertanto, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale posta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondata e la scelta del legislatore italiano è compatibile con l'art. 8 CEDU: limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti con l'installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se non vi si sta svolgendo l'attività criminosa (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905; Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398; Corte EDU, Prima Sezione, 23 febbraio 2016; Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], 4 dicembre 2015). 1.2. Una questione comune alla posizione di più ricorrenti riguarda la sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R., cit. descritta nel capo 16 che è contestata nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo). La Corte d'appello ha richiamato (p. 23-27) il ragionamento che ha condotto il Giudice dell'udienza preliminare a riconoscere la partecipazione e il ruolo dei singoli imputati nella associazione per delinquere delineata in esame. Circa la esistenza della stessa ha osservato (esplicitando specifici dati al riguardo) che dai contenuti delle conversazioni intercettate, dai servizi d'osservazione effettuati dalla Polizia giudiziaria e dai sequestri di sostanze stupefacenti è emersa l'esistenza di un gruppo di soggetti partecipi, con specifico ruolo nella commissione di una serie indeterminata di reati ex art. 73, comma 1, d.P.R., cit. (p. 47-51). In particolare, ha evidenziato che: ciascuno dei soggetti personalmente metteva a disposizione luoghi dove custodire la droga con l' impegno di farli riutilizzare in futuro e partecipava alla divisione degli utili; vi era un circolarità (pure mediante utenze riservate) di contatti (riguardanti la qualità, la quantità i prezzi, i luoghi di custodia, i fornitori e gli acquirenti della droga) fra i coimputati; la disponibilità di luoghi di incontro per il gruppo; l'impegno costante a approvvigionarsi (tramite una pluralità di canali e in diverse zone) della droga e a smerciarla; la prosecuzione dell'attività nonostante l'arresto di alcuni dei complici; la disponibilità a erogare somme per la difesa dei detenuti (p. 49), così emergendo, anche dal tenore delle conversazioni, una chiara affectio societatis (p. 49). Ha, inoltre, escluso la configurabilità di una associazione per delinquere ex art. 74, comma 6, d.P.R., cit. rilevando: un notevole giro di affari con un considerevole volume di droga smerciata, una articolata organizzazione, l'entità delle somme investite nelle attività e dei successivi profitti; la capacità di approvvigionarsi in modo sistematico e ampio con l'intento anche di ampliare il novero degli associati (p. 51, 57). Gli elementi di valutazione considerati dalla Corte di appello delineano un'organizzazione stabile e autonoma e una capacità progettuale che va oltre i caratteri di un concorso di persone nel reato continuato — dove l'accordo criminoso è occasionale e limitato alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno — e rivela il programma della commissione di una serie indeterminata di delitti correlata a una condizione di stabilità del vincolo (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). Pertanto, i suindicati motivi di ricorso sono infondati. 2. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2.1. Relativamente al primo motivo, posto che per quel che riguarda la sussistenza della associazione per delinquere (capo 16) vale quanto prima espresso sub 1.1., circa la partecipazione alla associazione per delinquere deve rilevarsi che si imputa ai Basile di avere messo stabilmente a disposizione della associazione un luogo per la custodia della droga, nonchè di averne anche ceduto parte a terzi, e che i ricorsi non contestano la responsabilità per il capo 9) — relativo alla custodia, per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di 300 chilogrammi di hashish divisi in 10 tavolette da 100 grammi distribuite in 10 sacchi — e per i reati oggetto della sentenza del 2019 divenuta irrevocabile. In questo quadro, la Corte ha valutato che il luogo di stoccaggio della droga, sito in una località appartata e ufficialmente destinato a una attività imprenditoriale (la "[OSCURATO:SOCIETA]."), era uno strumento logistico efficace per un notevole e non occasionale traffico di stupefacenti e che avere accettato pure di conservare parte del carico di droga sino al trasporto successivo è un ulteriore indice dell'intento di fornire un apporto stabile e reiterativo (come mostra anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava un'utenza cellulare riservata, ricaricata da [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, rimane indimostrato l'assunto difensivo secondo cui i Basile avrebbero agito perché minacciati; anzi, in senso contrario, la Corte ha rilevato che il tono cordiale delle conversazioni fra i due Basile e [OSCURATO:PERSONA] conduce a escludere che i ricorrenti abbiano agito in una condizione di assoggettamento (p. 136-138). Il ricorso non si confronta specificamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte sulla base di pertinenti massime di esperienza, né evidenzia manifeste illogicità al suo interno. Vale, pertanto, ribadire che anche il coinvolgimento in un solo reato- fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente ne rivelino un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Policastri, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Cruzado, Rv. 265890) e appunto questo la Corte ha adeguatamente considerato, evidenziando l'importanza dell'apporto dei ricorrenti alla associazione, perché essi fornirono per la custodia della droga i locali della loro azienda nei quali l'ingresso e l'uscita di sostanza stupefacente camuffata da merce non destava sospetti. 2.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con congrua argomentazione la Corte ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche non rilevando elementi favorevoli che le giustificassero e — con l'escludere che i Basile abbiano agito in condizione di assoggettamento al gruppo criminale — refutando uno dei motivi sui quali ne è stata fondata la richiesta. Per altro verso, gli aumenti della pena per la continuazione — due anni di reclusione per il capo 9) (custodia di 300 kg di hashish) e tre anni per ciascuno dei J due reati per i quali i Basile sono stati condannati con sentenza n. 3268 del 13 giugno 2019 — sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte di appello, evidenziando la gravità delle condotte (relative, rispettivamente / a kg. 10 di cocaina e kg. 1470 di hashish), mentre deve rilevarsi che la somma degli addendi delle pene in continuazione risulta distante dal risultato di un cumulo materiale delle pene. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. Relativamente al primo motivo, posto che circa la sussistenza del reato di cui al capo 16) vale quanto prima espresso sub 1.1., per quanto riguarda la partecipazione all'associazione, deve rilevarsi che il ricorso — dove non si contesta la responsabilità per le detenzioni illecite di sostanze stupefacenti descritte nei capi 6), 7), 12) — non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. In realtà, la Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha valutato c:he [OSCURATO:PERSONA] svolse il ruolo stabile di approvvigionatore evidenziando, con puntuali richiami ai contenuti delle conversazioni intercettate, come dalle conversazioni emerga che egli a questo scopo non solo seguì le indicazioni dei soggetti apicali ma tenne anche contatti con altri coimputati e curò una piantagione di marjuana (p. 102-107). 3.2. Circa il secondo motivo, si osserva che la Corte di appello ha chiarito di avere escluso le circostanze attenuanti generiche considerando che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso le sue responsabilità per i reati-fine solo a fronte di prove evidenti e che egli si impegnò intensamente nei traffici di stupefacenti oggetto delle imputazioni, presentando (già da ventenne) precedenti penali specifici che hanno condotto a dichiararlo delinquente abituale. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. Relativamente al capo 14) (oggetto del primo motivo di ricorso), la Corte di appello, analiticamente considerando i contenuti delle conversazioni intercettate in cui si menziona il ricorrente (con i suoi appellativi) e quelle del 3/06/2017, oltre le due del luglio 2017, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] conversa, ha chiarito, con riferimento alla prima delle ultime due, perché l'oggetto dei dialoghi non può essere individuato — come invece sostenuto nella tesi difensiva — nella carne da cuocere, ma piuttosto nella cocaina (p. 131-134). 4.2. Relativamente al capo 15) (oggetto dei secondo motivo di ricorso), la Corte di appello ha puntualizzato che [OSCURATO:PERSONA] incontrò Fanizza e Pocchi e fu osservato consegnare — dopo avere ricevuto, a seguito di giri di perlustrazione, uno sms per confermare che era tutto «a posto» — a Pocchi (e non a Fanizza) un pacco, che poi risultò contenere 15 chilogrammi di hashish (e non i documenti che, secondo la tesi difensiva, riguardavano la cessione di una automobile). 4.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, si rileva che la sentenza impugnata ha giustificato l'incremento della pena per la continuazione, espressamente condividendo le valutazioni del Giudice di primo grado sulla gravità della condotta e l'assenza di un apprezzabile comportamento processuale. Sotto altro profilo, le deduzioni difensive circa la recidiva risultano del tutto generiche, mentre la sentenza impugnata ha ribadito, confermando quella di primo grado, l'adeguata giustificazione della applicazione dell'aggravante, fondata sulla considerazione che nella fattispecie la reiterazione del reato è sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta perché il tipo di devianza che i reati manifestano e la loro gravità escludono in radice la occasionalità della reiterazione del reato, conducendo a un giudizio di accresciuta pericolosità del reo (p. 153 della sentenza di primo grado). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Posto quanto espresso sub 1.1. circa i primi due motivi, anche gli altri motivi di ricorso sono infondati. 5.1. Premesso quanto prima espresso sub 1.2., il terzo, il quarto e il quinto dei motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente. Con motivazione fondata su pertinenti massime di esperienza e esente da manifeste illogicità, la Corte di appello ha valutato analiticamente — richiamando molteplici significativi episodi (p. 57, 63- 67) — le conversazioni che mostrano come [OSCURATO:PERSONA], assieme a IDragotto, trattava e commentava gli acquisti della droga per i traffici del gruppo (p. 58), finanziava gli acquisti, organizzava i trasporti di ingenti quantitativi di droga per terra e per mare, curava il deposito della droga presso i fratelli Basile, teneva la cassa del gruppo mediante [OSCURATO:PERSONA], (p. 60-61), pianificava nuove forniture da immettere nel territorio di Trapani (p. 62), progettava con [OSCURATO:PERSONA] di realizzare una serra per la coltivazione di marijuana, pagò direttamente le spese legali per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e si occupò della riorganizzazione della squadra dopo il suo arresl:o. Su queste basi l'attribuzione della qualifica di «finanziatore» e di «direttore» della associazione per delinquere a [OSCURATO:PERSONA] pertiene alle attività prima ricordate, perché risulta che egli fornì mezzi economici e finanziari — che tennero in vita l'associazione alimentando il traffico di stupefacenti attuato dai compartecipi, ccintribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine — e, inoltre, diede impulso alla attuazione delle attività e programmò future azioni delittuose (Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, Vallin, Rv. 264450; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226; Sez. 1, n. 6393 del 24/03/1983. Nuvoletta, Rv. 159856). 5.2. Circa il sesto motivo di ricorso, nella sentenza (p. 70-72) sono analiticamente indicate le operazioni economiche il cui valore complessivo risulta incompatibile con le condizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare, mentre rimane del tutto indimostrato l'assunto difensivo secondo cui la zia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supportato il nucleo familiare del ricorrente prima di decedere. Per altro verso, sono richiamate le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] interloquisce nella gestione dell'impresa e si vanta di avere 13 dipendenti, con locali ampi e accoglienti pure da ampliare (p. 67-68). Su queste basi, con motivazione fondata su massime di comune esperienza e esente da manifeste illogicità, la Corte di appello ha concluso che il ricorrente fu colui che, al di là della formale titolarità attribuitane al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in concreto gestì l'impresa indicata nel capo 17), così violando le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale come descritto nella imputazione. 5.3. Relativamente al settimo motivo di ricorso, deve osservarsi che con idonea motivazione la Corte di appello ha confermato l'entità della pena inflitta in primo grado e il disconoscimento delle circostanze generiche, evidenziando il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione, l'ampiezza del traffico di stupefacenti e, per altro verso, la mancanza di elementi di valutazione favorevoli. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Posto quanto espresso sub 1.1. e sub 1.2. circa i primi tre motivi e quelli nuovi, anche gli altri motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 6.1. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione per delinquere (oggetto del quarto motivo di ricorso), la sentenza impugnata (p. 79-102), sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate un ruolo paritario di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella direzione del gruppo, anche focalizzando: la loro costante presenza nei luoghi e nei momenti nevralgici della sua attività, il loro patto con Visiello per ricevere forniture di droga e gli ordini che [OSCURATO:PERSONA] impartiva a [OSCURATO:PERSONA] (p. 94). Vale osservare che la condivisione di una posizione paritaria al vertice di un gruppo non è incompatibile con l'assunzione di un ruolo apicale, perché realizza uno dei compossibili modelli da seguire per la sua organizzazione. 6.1. Il quinto motivo di ricorso è generico e non si confronta con la compiuta disamina dei contenuti delle conversazioni sviluppata nella sentenza impugnata: circa il capo 5), con specifico riferimento ai dialoghi fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rendono univoco il riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente (p. 95-96); circa il capo 7), con l'analisi dei contenuti delle conversazioni che dà anche conto di come la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (che escluderebbe responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]) contrasti con specifici esiti delle intercettazioni; circa il capo 8 , rilevando che i contenuti delle conversazioni fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] non ricevono plausibili spiegazioni alternative nella prospettiva difensiva; circa il capo 9), evidenziando l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la necessità di coprire il carico di droga con casse di patate; circa il capo 10), vagliando come la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cena con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potesse che collocarsi nelle attività propedeutiche alle operazioni relative al trasporto di oltre kg 10 di cocaina, mentre è spiegato perché non avvenne l'incontro con i fratelli Basile (p. 94-100). 6.2. Il sesto motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione a sostegno della conferma della confisca con cui la Corte, a fronte di due conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] e tre conti/depositi intestati alla moglie, su cui sono confluiti 180.000 euro, ha analiticamente vagliato i redditi, modesti e non costanti, della famiglia del ricorrente, eloquentemente evidenziando come oggetto della confisca sono stati: una imbarcazione da diporto di notevole valore, quattro autovetture e una li moto Honda tutte intestate alla moglie del ricorrente (p. 101-102) . 6.3. Circa il settimo motivo (in realtà, più correttamente, sarebbe il quarto dei motivi nuovi) di ricorso, deve registrarsi che la pena-base (per il capo 16) è stata determinata nel minimo edittale, stante il ruolo apicale del ricorrente, mentre l'aumento complessivo (genericamente contestato nel ricorso) per la applicazione della recidiva specifica e per i sette reati in continuazione risulta proporzionato e adeguatamente motivato nella sentenza impugnata che ha valorizzato, fra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., il criterio della gravità del reato. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 7.1. Circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione delineata nel capo 16) con il ruolo di custode (oltre che di venditore a terzi) di ingenti quantitativi di droga in immobili nella sua disponibilità — come risulta dai contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che egli eseguiva gli ordini di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — la Corte di appello ha valutato rilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] pagò le spese legali per la sua difesa dopo che egli fu arrestato per essere stato colto a detenere kg 300 di hashish (dai quali potevano ricavarsi 61.776 dosi medie giornaliere). Vale al riguardo ribadire che la prova dell'appartenenza di un soggetto a un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti può essere data anche dalla assistenza legale approntata a suo favore e dall'aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte degli associati, dopo che sia stato arrestato (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266937). 7.2. Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato che non emergono, né sono stati addotti, elementi di valutazione favorevoli. Ha anche non incongruamente giustificato con la gravità del reato e la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali la quantificazione in due anni di reclusione dell'aumento per la continuazione relativo al capo 8). 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 8.1. Nel contestare la prova della responsabilità del ricorrente, il primo motivo di ricorso non si confronta con la argomentazione della sentenza impugnata che richiama i contenuti delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei quali sono esplicitati i riferimenti al traffico di sostanze stupefacenti, alle quantità e al prezzo (p. 109-111) delle cessioni, sino all'ultimo episodio relativo alla detenzione di kg 300 di hashish (dai quali potevano ricavarsi 61.776 dosi medie giornale). 8.2. Circa il secondo e il terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva — osservando che, dopo il precedente penale specifico, il ricorrente ha fornito, assieme al padre, un notevole apporto alla associazione per delinquere delineata nel capo 16) (seppure assolto da questa imputazione) perché, nel custodire e anche consegnare a terzi rilevanti quantità di stupefacenti, ha rivelato una persistente e ingravescente capacità a delinquere (p. 114) — e il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che né emergono, né sono stati addotti, elementi di valutazione Favorevoli.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 9.1. Le argomentazioni difensive a sostegno del primo motivo di ricorso non si confrontano con gli analitici richiami della sentenza ai contenuti delle conversazioni e delle videoriprese (p. 126-129), dai quali emerge che i conteggi effettuati da Marchese si riferivano a affari concernenti sostanze stupefacenti, sicché egli nel fare i conti era ben consapevole che essi riguardavano traffici di droga; né si limitava a conteggiare le (considerevoli) somme di denaro, ma le riceveva direttamente dai debitori — come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] che gli portò 29000 euro (p. 128) — custodendole poi in mazzette nella casa dei suoi suoceri (p. 130). Inoltre, nella sentenza impugnata è sviluppata una compiuta argomentazione che spiega come i conteggi non potessero riguardare il debito di Marchese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, come da una conversazione fra il ricorrente e la suocera risulti che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a chiedere la restituzione del debito in cambio della corresponsione, nel caso in cui fosse stato arrestato, di 1000 euro a sua moglie per il sostentamento della famiglia. 9.2. Circa il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente chiarendo i criteri seguiti per l'esercizio del suo potere discrezionale: assenza di elementi di valutazione favorevole, intrinseca gravità delle condotte e elevata intensità del dolo, assenza di resipiscenza. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.1. Relativamente alla individuazione del ricorrente come responsabile per le compravendite di stupefacenti descritte nei capi 1) e 4) e oggetto dei primi due motivi di ricorso, con motivazione esente da evidenti illogicità, la Corte di appello ha illustrato come alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] si sia giunti collegando i contenuti delle conversazioni intercettate con la diretta osservazione dei movimenti delle persone effettuata dalla Polizia giudiziaria, ai cui operanti [OSCURATO:PERSONA] era già personalmente noto tramite le indagini svolte (p. 141-142). 10.2. La Corte di appello ha confermato il diniego (oggetto del terzo motivo di ricorso) delle circostanze attenuanti generiche già espresso dal Giudice di primo grado, che ha valutato mancare dati favorevoli (del resto non esplicitati nel ricorso) e risultare, invece, pregni di rilevanza il dolo e la personalità criminale del ricorrente. 11.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.11.1. Posto quanto espresso sub 1.2. sull'esistenza dell'associazione per delinquere descritta nel capo 16), circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che — a differenza di quel che si deduce nel ricorso — la sentenza impugnata non attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero factotum della associazione, ma quello di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si concretizzava: nella intermediazione con i trafficanti di droga e nella collaborazione nelle trasferte per il rifornimento di grandi quantitativi di droga e nei relativi conteggi; nel reperire nuove schede telefoniche; nel ricollocare il deposito della merce dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; nella intestazione fittizia di una impresa nella quale comunque manteneva un ruolo operativo (p. 121-125). 11.2. Relativamente alla responsabilità per il reato oggetto del capo 17), con argomentazione esente da manifeste illogicità e con la quale il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente, la Corte ha illustrato come le conversazioni intercettate mostrino che l'impresa era diretta da [OSCURATO:PERSONA] (vedasi al riguardo quanto prima espresso sub 5.2.) e [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per associazione ex art. 74 d.P.R., cit.) e al suo interno [OSCURATO:PERSONA], formale locatore dei locali (dei quali era usufruttuaria la moglie di [OSCURATO:PERSONA]), svolgeva soltanto ruoli secondari (p. 124-125). Deve ribadirsi che la nozione di attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità considerata dall'art. 512-bis cod. pen. ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipo di atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto a cui permane intatto il potere di chi effettua l'attribuzione (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arricchiello, Rv. 263531). Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., inoltre, non è un reato plurisoggettivo improprio, ma una fattispecie a l'orma libera, che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si presta a fingersi titolare di tali beni pe- aggirare le misure di prevenzione patrimoniale concorre nello stesso reato dell'autore della fittizia attribuzione, perché con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989). In tal senso, risponde a titolo di concorso nel reato anche chi non è animato dal dolo specifico di eludere le norme in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202).11.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, con idonea motivazione la Corte ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando con idonea motivazione l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, la gravità della condotta e l'assenza di resipiscenza, mentre l'aumento della pena di un anno di reclusione per la continuazione relativa al capo 17) risulta proporzionato rispetto a un arco di pena edittale che va da due a sei anni di reclusione. 11.4. In relazione alla confisca, ex art. 240-bis cod. pen., dell'azienda oggetto del capo O, di tre conti correnti e dei mezzi di locomozione, il quarto motivo di ricorso ripropone le generiche deduzioni già considerate e disattese dalla Corte nell'osservare che nell'atto di appello si afferma soltanto che il ricorrente avrebbe svolto qualche non specificato «lavoretto saltuario». 11.5. In relazione al quinto motivo di ricorso, deve ribadirsi la condivisibile argomentazione con cui già altre sentenze di questa Corte hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Infatti, la condizione processuale che consente l'applicazione della norma, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, poiché è soggetta al principio del tempus regit actum, può ravvisarsi solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo la vigenza del d.lgs. n. 150/2022, pur se pronunciate anteriormente. Questa soluzione non viola il principio di retroattività della lex mitior— riguardante le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e che, ex art. 2, quarto comma, cod. peri., non si applica se è stata pronunziata sentenza definitiva — o quello di eguaglianza, perché la diversità della pena è giustificata dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non risulta ingiusta per il condannato che ha adottato una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545). 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 12.1. Relativamente alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore dei tre reati ascrittigli (oggetto del primo motivo di ricorso), sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte di appello, confermando • la sentenza di primo grado, ha spiegato che alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] si è giunti (come per [OSCURATO:PERSONA]) collegando i contenuti delle conversazioni intercettate con la diretta osservazione dei movimenti delle persone effettuata dalla Polizia giudiziaria (p. 51-54). In particolare: relativamente al capo 1), [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato in base a riscontri telefonici e mentre transitava assieme a [OSCURATO:PERSONA] su un'automobile in cui erano occultati kg 4 di cocaina. La Corte ha evidenziato come, subito dopo l'arresto di Carta, significativamente [OSCURATO:PERSONA] dismise le utenze telefoniche sino a quel momento usate (p. 51-52); relativamente al capo 2), [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato tramite l'incrocio delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione e gli sms che egli scambiava con [OSCURATO:PERSONA] con il quale ebbe inoltre diversi contatti telefonici per accordarsi circa la consegna di droga a altre persone; relativamente al capo 4), nella sentenza si rimarca che il monitoraggio delle utenze e il confronto con i servizi di osservazione ha rilevato la cessione di 20 kg di hashish da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come palesato dagli inequivocabili contenuti delle conversazioni intercettate (p. 54). 12.2. Relativamente al motivo (il secondo) di ricorso concernente la recidiva, deve osservarsi che la Corte di appello non si è limitata a rilevare la presenza dei precedenti penali, fra i quali quello (non menzionato nel ricorso) per violazione delle norme sul controllo delle armi, ma ha anche argomentato che le condotte oggetto del presente processo costituiscono espressione di rinnovata e accresciuta pericolosità sociale, soprattutto considerando il precedente per reato omogeneo (cessione illecita di sostanze stupefacenti), per il quale la inflizione di una condanna non è valsa a evitarne una proliferata reiterazione (p. 55).
Sentenza Cassazione n. 10611/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris