Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 655/2026
ECLI:EU:C:2026:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
716/24 [Ponner]
(
i
)
EJ
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) – Considerando 8 – Ambito di applicazione – Apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo – Esclusione »
I.
Introduzione
1.
Il presente rinvio pregiudiziale trae origine da un procedimento nel cui ambito la ricorrente nel procedimento principale, che risiede in Germania, chiede, da un lato, informazioni sui conti bancari potenzialmente detenuti a Cipro da una società costituita secondo il diritto di Curaçao, la cui attività consiste nella gestione di giochi d’azzardo, nonché, dall’altro, il loro sequestro conservativo conformemente al regolamento (UE) n. 655/2014 (
2
), ai fini dell’esecuzione di una decisione giudiziaria relativa al rimborso delle perdite subite in occasione di tali giochi online. Nel corso di detto procedimento, la ricorrente nel procedimento principale ha indicato in particolare che, secondo il registro delle imprese di tale Stato terzo, era stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti dei beni della suddetta società.
2.
In tale contesto, la questione giuridica sottesa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania) consiste quindi nello stabilire quali siano gli effetti giuridici del riconoscimento di una procedura di insolvenza aperta nei confronti di una società debitrice in uno Stato terzo sull’ambito di applicazione del regolamento OESC (
3
). Infatti, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento risulta che sono esclusi dal suo campo di applicazione i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di insolvenza (
4
). Più precisamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se le procedure di insolvenza cui fa riferimento tale disposizione debbano essere intese unicamente come le procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro e rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis
oppure se detta disposizione comprenda anche le procedure di insolvenza aperte nei confronti di un debitore in uno Stato terzo e riconosciute in uno Stato membro. Infatti, dal momento che, in quest’ultima ipotesi, il riconoscimento non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione, bensì in quello del diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la difficoltà della presente causa risiede in particolare nella questione dell’eventuale necessità di evitare che il diritto nazionale determini una frammentazione del campo di applicazione del regolamento OESC e di conciliare tale imperativo con il riconoscimento, da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, delle decisioni relative all’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo.
3.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima delle due questioni pregiudiziali, con la quale il giudice del rinvio chiede se l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro dell’Unione, nella fattispecie il diritto tedesco, osti all’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro conservativo» o l’«ordinanza») in detto Stato membro. La suddetta questione verte quindi sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC, in combinato disposto con il considerando 8 dello stesso e, pertanto, sui contorni dell’articolazione fra tale regolamento e il regolamento Insolvenza
bis
.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
Oltre all’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), all’articolo 4, punto 6, all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafo 1, nonché ai considerando 5 e 8 del regolamento OESC, sono pertinenti, nell’ambito della presente causa, l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 2, punti 4 e 6, l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 1, nonché i considerando 5, 9, 22, 23, 63 e 65 del regolamento Insolvenza
bis
.
B.
Diritto tedesco
5.
L’articolo 343 dell’Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza) del 5 ottobre 1994 (BGBl. I, pag. 2866), come modificato dalla legge del 14 marzo 2003 (BGBl. I, pag. 345), intitolato «Riconoscimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«L’apertura di una procedura d’insolvenza straniera viene riconosciuta. Ciò non vale
1. qualora i giudici dello Stato di apertura non siano competenti ai sensi del diritto tedesco;
2. qualora il riconoscimento dia luogo ad un risultato manifestamente incompatibile con i principi fondamentali del diritto tedesco, in particolare qualora esso sia incompatibile con i diritti fondamentali».
C.
Diritto di Curaçao
6.
L’articolo 29, paragrafo 1, del Faillissementsbesluit 1931 ([OSCURATO:PERSONA] 1931, decreto sul fallimento del 1931) prevede che l’apertura della procedura di insolvenza comporta la cessazione immediata di qualsiasi esecuzione giudiziaria e che, a partire da tale momento, una sentenza non può essere eseguita mediante esecuzione forzata.
III.
Procedimento principale, prima questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
7.
La [OSCURATO:PERSONA] è una società a responsabilità limitata costituita secondo il diritto di Curaçao la cui attività consiste nella gestione di giochi d’azzardo. EJ, ricorrente nel procedimento principale, è domiciliata in Germania. Ella ha ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) una sentenza contumaciale definitiva ed esecutiva nei confronti della DX, avente ad oggetto il rimborso di perdite subite in occasione di giochi d’azzardo online per un importo di EUR 57 364, maggiorato degli interessi e delle spese.
8.
Con atto del 29 maggio 2024 e i moduli di cui al regolamento OESC, EJ ha presentato una richiesta di informazioni sui conti bancari di cui ella riteneva che la DX fosse detentrice a Cipro, ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, e di sequestro conservativo di tali conti bancari ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento. A sostegno delle sue richieste, EJ faceva valere, in primo luogo, di avere motivo di ritenere che la DX detenesse uno o più conti a Cipro, poiché le giocate sarebbero state trasmesse a tale società tramite imprese cipriote e, in secondo luogo, che detta società non aveva beni sequestrabili a Curação, trattandosi di ciò che ella qualifica come «società di comodo».
9.
Con ordinanza del 5 giugno 2024, il [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) ha respinto la richiesta di informazioni sui conti bancari della DX. Esso ha infatti ritenuto che la circostanza che tale società abbia ricevuto pagamenti tramite imprese cipriote non costituisca un indizio del fatto che la medesima detenga essa stessa un conto a Cipro. Parallelamente, con lettera del 5 giugno 2024, detto giudice ha informato EJ che la richiesta di sequestro conservativo dei conti bancari della suddetta società doveva essere respinta per il motivo, da un lato, che non erano state fornite prove per dimostrare che essa non disponeva di beni sequestrabili a Curação e, dall’altro, che non era stato indicato un conto pignorabile.
10.
Il 20 giugno 2024 EJ ha proposto un ricorso immediato («sofortige Beschwerde») dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno), che è il giudice del rinvio, avverso l’ordinanza del 5 giugno 2024. A sostegno del suo ricorso, EJ fa valere che, secondo il registro delle imprese di Curação, il 10 giugno 2024 è stata aperta una procedura di insolvenza nei confronti della DX, ragion per cui sussisterebbe ormai il rischio che un’esecuzione sia durevolmente compromessa o resa sostanzialmente più difficile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento OESC. EJ ritiene che detta procedura di insolvenza debba essere riconosciuta dal diritto tedesco. Sostiene inoltre che, secondo le informazioni fornite dall’ufficiale giudiziario di Curação, gli operatori di giochi d’azzardo stabiliti su tale isola sarebbero di norma «società di comodo» prive di attivi a Curação.
IV.
Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11.
In tali circostanze, con decisione del 10 ottobre 2024, pervenuta alla Corte il 22 ottobre 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, [paragrafo 2,] lettera c), del regolamento [OESC], in combinato disposto con il considerando 8 [dello stesso], debba essere interpretato nel senso che l’apertura di una procedura di insolvenza che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [Insolvenza
bis
], ma che ha luogo in uno Stato terzo, preclude l’emissione di un’ordinanza di sequestro di conti bancari ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OESC] e rispettivamente la trasmissione della richiesta di informazioni sui conti bancari ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento [OESC], qualora il diritto nazionale dello Stato membro competente per l’emissione dell’ordinanza di sequestro di conti bancari riconosca la procedura di insolvenza nello Stato terzo interessato.
2) Se l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento [OESC] – segnatamente il “motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro”, motivo che deve essere indicato dal creditore, e la necessità che ciò sia “adeguatamente giustificat[o]” – debba essere interpretato nel senso che occorre tenere conto anche di circostanze che non indicano concretamente l’esistenza di un conto nello Stato membro interessato, ma che fanno tuttavia concludere in generale per la sussistenza di legami economici forti del debitore con lo Stato membro interessato, come ad esempio pagamenti al debitore tramite un prestatore di servizi di pagamento avente sede nello Stato membro interessato, il quale è una società figlia del debitore, oppure l’esistenza di un’agenzia o di una succursale del debitore avente sede in tale Stato membro».
12.
Ha presentato osservazioni scritte unicamente la [OSCURATO:PERSONA] europea. Solo quest’ultima ha partecipato all’udienza del 3 dicembre 2025.
V.
Analisi della prima questione pregiudiziale
13.
Con la sua prima questione, unica questione che sarà esaminata nelle presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC, in combinato disposto con il considerando 8 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che esso preclude l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e la trasmissione della richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento, qualora il diritto nazionale dello Stato membro competente per l’emissione dell’ordinanza di sequestro riconosca la procedura di insolvenza nello Stato terzo interessato.
14.
Il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC, in combinato disposto con il considerando 8 dello stesso, non può essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore qualora sia stata aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento Insolvenza (sostituito dal regolamento Insolvenza
bis
). Esso precisa che il regolamento Insolvenza
bis
non è applicabile nel caso di specie, poiché esso presuppone che la procedura di insolvenza sia stata aperta in uno Stato membro. Orbene, non sarebbe questo il caso di Curaçao, che è considerato, ai sensi del diritto dell’Unione, come uno Stato terzo.
15.
Il giudice del rinvio indica, dall’altro lato, che si applicherebbe il diritto tedesco sulle procedure di insolvenza. Aggiunge che, ai sensi dell’articolo 343, paragrafo 1, della legge in materia di procedure di insolvenza, l’apertura di una procedura di insolvenza straniera viene riconosciuta nel diritto tedesco se detta procedura persegue sostanzialmente gli stessi obiettivi di una procedura di insolvenza nell’ordinamento giuridico tedesco (
5
). Detto giudice ritiene che ciò si verifichi nel caso di specie, segnatamente in quanto la procedura di insolvenza prevista dal diritto di Curaçao corrisponde in sostanza a quella prevista nell’ordinamento giuridico dei [OSCURATO:PERSONA], che è riconosciuta dal regolamento Insolvenza
bis
.
16.
Nell’ambito di tale prima questione, il giudice del rinvio si chiede altresì se, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC, spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri decidere se, e con quali effetti, essi riconoscano una procedura di insolvenza che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis
, nonché se l’esistenza di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo possa avere come effetto l’inapplicabilità del regolamento OESC.
17.
Il giudice del rinvio rileva, infatti, che il riferimento esplicito al regolamento Insolvenza
bis
nel considerando 8 del regolamento OESC è un argomento che depone contro il riconoscimento, da parte di tale regolamento, delle procedure di insolvenza aperte in [OSCURATO:PERSONA] terzi. Tuttavia, esso osserva che il fatto che l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC rimandi, per disciplinare tutte le questioni procedurali non trattate specificamente in detto regolamento, al diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura è, per contro, un argomento che depone a favore di un riconoscimento delle procedure di insolvenza aperte in uno Stato terzo qualora esse vengano riconosciute dal diritto di tale Stato membro.
18.
[OSCURATO:PERSONA] interpreta estensivamente l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC. A tal riguardo, anzitutto, essa evidenzia nelle sue osservazioni scritte che l’esclusione dei crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale sia stata avviata una procedura di insolvenza mira ad evitare che un’ordinanza di sequestro interferisca con il corretto svolgimento di una siffatta procedura di insolvenza. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione gli obiettivi della procedura di insolvenza, sottolineando il principio secondo cui tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo. Essa precisa in particolare che, mentre il capo II del regolamento Insolvenza
bis
contiene un regime di riconoscimento delle procedure di insolvenza aperte negli [OSCURATO:PERSONA] membri, tale regime non riguarda invece il riconoscimento di procedure in [OSCURATO:PERSONA] terzi, che continuerebbe a rientrare nell’ambito di applicazione del diritto nazionale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infine, che sembri quindi giustificato interpretare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC nel senso che riguarda anche le procedure di insolvenza aperte in [OSCURATO:PERSONA] terzi qualora esse siano riconosciute nello Stato membro in cui è richiesto un sequestro conservativo di conti bancari. Per contro, se l’apertura della procedura di insolvenza non è riconosciuta in tale Stato membro, non sussisterebbe alcun motivo valido per rifiutare di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo.
19.
Per rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio, occorre stabilire, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC riguardi unicamente le procedure di insolvenza avviate negli [OSCURATO:PERSONA] membri e, pertanto, non osti all’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo in uno Stato membro il cui diritto nazionale riconosce l’apertura di una procedura di insolvenza avviata in uno Stato terzo, o se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l’apertura di una siffatta procedura di insolvenza in uno Stato terzo riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro preclude l’emissione di una siffatta ordinanza di sequestro conservativo in quest’ultimo (lo Stato membro d’origine).
20.
Nei paragrafi che seguono svolgerò alcune considerazioni generali relative, in primo luogo, all’assenza di portata universale del riconoscimento della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo e alla specificità degli effetti di un riconoscimento siffatto (che è disciplinato dal diritto nazionale) rispetto a quelli dell’apertura di una procedura di cui all’allegato A del regolamento Insolvenza
bis
(sezione A). Esaminerò, in secondo luogo, la portata dell’esclusione dei crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale sia stata avviata una procedura di insolvenza dall’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento OESC. A tal fine, procederò a un’interpretazione dei termini, del contesto e della finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, per stabilire se l’interpretazione di tale disposizione consenta (o meno) di escludere dall’ambito di applicazione del menzionato regolamento un credito nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza in uno Stato terzo, riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro (sezione B). In terzo e ultimo luogo, completerò la mia analisi con una riflessione finale (sezione C).
A.
Considerazioni generali
21.
Rilevo, anzitutto, che dalla decisione di rinvio risulta che la DX ha sede a Curaçao. Quest’ultimo appartiene ai «paesi e territori» soggetti, ai sensi dell’allegato II del Trattato FUE, al regime di associazione di cui agli articoli 198 e segg. TFUE (
6
). Tuttavia, tali territori sono considerati, nei confronti dell’Unione europea, come [OSCURATO:PERSONA] terzi, poiché, ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE, sono esclusi dall’ambito di applicazione dei Trattati (
7
). Occorre inoltre ricordare che le norme e le procedure relative a tale regime di associazione sono enunciate nella decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (
8
). Orbene, né i Trattati né detta decisione prevedono che il regolamento OESC e il regolamento Insolvenza
bis
, che ha sostituito il regolamento Insolvenza menzionato al considerando 8 del regolamento OESC, si applichino ai territori d’oltremare.
1.
Sull’assenza di portata universale del riconoscimento, da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, di una procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo
22.
Occorre ricordare in questa sede che il regolamento Insolvenza
bis
, al pari del testo che l’ha preceduto, il regolamento Insolvenza, non si basa su un modello fondato sul principio dell’universalità delle procedure di insolvenza, bensì su un modello di universalità attenuato o modificato. Come risulta dal considerando 23 di detto regolamento, esso consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore (
9
); tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore (
10
). Tuttavia, per tutelare tutti i diversi interessi in gioco, il regolamento Insolvenza
bis
permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza, nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza (
11
). Inoltre, come risulta dal considerando 22 del regolamento in parola, «[esso] tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l’Unione». Detto regolamento parte quindi da un modello universale, basato sull’applicazione del diritto dello Stato di apertura della procedura di insolvenza a tale procedura e ai suoi effetti (
12
), prevedendo nel contempo una serie di norme speciali che operano come eccezioni e correggono o attenuano la sua universalità (
13
).
23.
In particolare, al fine di garantire l’effettività dell’universalità delle procedure principali di insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis
, esso prevede il riconoscimento «immediato» o «automatico» delle decisioni relative all’apertura, allo svolgimento e alla chiusura di tali procedure, nonché delle decisioni strettamente collegate con dette procedure (
14
). Tale riconoscimento automatico ha per conseguenza «che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura [di una siffatta] procedura comporta per la stessa si estendono ai
rimanenti [OSCURATO:PERSONA] membri
. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca» (
15
). Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Principio», «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura». L’articolo 20 di detto regolamento, intitolato «Effetti del riconoscimento», dispone, al paragrafo 1, che «[l]a decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in
ogni altro Stato membro, senza altra formalità
, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria [del regolamento] e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2 in tale altro Stato membro» (
16
). Infatti, come testimonia la relazione Virgós/Schmit, il sistema di riconoscimento automatico e il modello di estensione degli effetti rafforzano l’universalità della procedura principale. A partire dal momento stabilito dal diritto dello Stato di apertura (
lex concursus
), la decisione di apertura produce i suoi effetti «con la stessa forza in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] [membri]» (
17
).
24.
Per contro, l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo non beneficia di un siffatto riconoscimento automatico, in assenza di applicazione del principio della fiducia reciproca, che costituisce uno dei principi sui quali si fonda il regolamento Insolvenza
bis
(
18
). Più precisamente, tale regolamento non disciplina né una siffatta procedura, né le condizioni alle quali può avere luogo un siffatto riconoscimento, cosicché,
nell’attuale fase di sviluppo del diritto dell’Unione
, esse rientrano nel diritto nazionale e/o nel diritto internazionale privato applicabile negli [OSCURATO:PERSONA] membri (
19
).
25.
Infatti, nessuna decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo può essere considerata una decisione ai sensi del regolamento Insolvenza
bis
. Del pari, nessun giudice di uno Stato terzo può essere considerato un giudice ai sensi di tale regolamento (
20
). La non applicazione di detto regolamento a siffatte decisioni deriva direttamente dalla loro esclusione dal suo ambito di applicazione, che è limitato alle procedure di insolvenza aperte negli [OSCURATO:PERSONA] membri e incluse nell’allegato A del regolamento Insolvenza
bis
(
21
). In altri termini, una decisione di apertura di una procedura di insolvenza adottata da un giudice di uno Stato terzo non soddisfa la condizione relativa al fatto di essere stata emessa da «un giudice di uno Stato membro competente» e non può quindi essere riconosciuta negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento.
26.
Nell’ambito delle presenti considerazioni generali, mi sembra inoltre pertinente ricordare brevemente la giurisprudenza della Corte relativa al divieto di duplice riconoscimento e/o di duplice
exequatur
.
2.
Sul divieto di duplice riconoscimento e sulle sue ripercussioni sul riconoscimento di una decisione di apertura di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo
27.
Occorre anzitutto osservare che, riguardo all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
22
), l’avvocato generale Lenz aveva sottolineato, nelle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, che «consentire [il] “duplice
exequatur
” comporterebbe il rischio (...) che un creditore possa eludere le condizioni alle quali uno Stato contraente subordina il riconoscimento delle sentenze pronunciate nello Stato terzo corrispondente», ritenendo che tale convenzione «non [fosse] stata stipulata allo scopo di permettere questo genere di “forum shopping”» (
23
).
28.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
24
), la Corte, senza fare direttamente riferimento alla questione del duplice
exequatur
, aveva dichiarato, tra l’altro, che detta convenzione, in particolare agli articoli 21, 22 e 23 (
25
), non era applicabile a procedimenti o a questioni che sorgessero nell’ambito di procedimenti promossi in [OSCURATO:PERSONA] membri in ordine al riconoscimento ed all’esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale emanate in [OSCURATO:PERSONA] terzi (
26
). A partire da tale sentenza, l’adagio «
exequatur
su
exequatur
non vale» (
27
), secondo cui sono ammesse al riconoscimento e/o all’
exequatur
soltanto le decisioni che riguardano direttamente il merito dei diritti e degli obblighi delle parti, sembra essere accettato dalla maggior parte dalla dottrina (
28
).
29.
È vero che, riguardo all’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 del regolamento Bruxelles I
bis
, nella sentenza
H Limited
(
29
), la Corte, contrariamente alle conclusioni dell’avvocato generale in quella causa (
30
), aveva constatato che nessuna disposizione di tale regolamento né alcuno degli obiettivi da esso perseguiti osta a che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata da un giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento (
31
). Tuttavia, questa soluzione è stata fortemente criticata dalla dottrina. In particolare, alcuni autori hanno sottolineato che il principio della fiducia reciproca presuppone un consenso di base sull’architettura dei sistemi giudiziari nazionali e sull’intercambiabilità degli atti giudiziari. Pertanto, secondo tali autori, consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere quali atti giudiziari vogliano far rientrare nel sistema della libera circolazione delle sentenze sarebbe in contrasto proprio con la condizione fondamentale del principio del legittimo affidamento (
32
). A tal riguardo, ritengo che la sentenza
H Limited
non possa essere intesa nel senso che rimette in discussione il principio del divieto di duplice
exequatur
ai sensi del diritto dell’Unione, e debba quindi essere letta nel contesto e nelle specifiche circostanze della causa che ha dato luogo a detta sentenza (
33
).
30.
Sebbene le procedure di insolvenza siano escluse dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I
bis
(
34
), tuttavia non vedo obiezioni a che il divieto di duplice riconoscimento si applichi in relazione al riconoscimento, da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, delle procedure di insolvenza aperte in uno Stato terzo. Ne consegue, in linea di principio, che non esiste alcun effetto extraterritoriale prodotto in altri [OSCURATO:PERSONA] membri connesso al riconoscimento da parte di uno Stato membro di una procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo. Pertanto, il riconoscimento di una decisione di apertura di una procedura di insolvenza emessa in uno Stato terzo non produce effetti al di fuori dello Stato membro che l’ha riconosciuta. Per tale motivo, è ben possibile che una decisione di apertura di una procedura di insolvenza sia riconosciuta e produca quindi tali effetti in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma non in altri.
31.
Alla luce di tali considerazioni affronterò l’analisi della portata dell’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC.
B.
Sulla portata dell’esclusione dei crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale sia stata avviata una procedura di insolvenza dall’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento OESC
32.
È opportuno rammentare, preliminarmente, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
35
).
33.
Per stabilire se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC consenta (o meno) di escludere dal suo ambito di applicazione i crediti nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza in uno Stato terzo, occorre procedere all’interpretazione di tale disposizione.
1.
Lettera e contesto
34.
In primo luogo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC, «[s]ono esclusi dall’ambito di applicazione [di detto] regolamento: (...) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini». Osservo che il testo di tale disposizione non indica se le nozioni di «procedur[a] di fallimento, [di] concordat[o] o [di] procedur[a] affin[e]» comprendano anche le procedure corrispondenti in [OSCURATO:PERSONA] terzi.
35.
In secondo luogo, per quanto riguarda il
contesto interno o sistemico
in cui si colloca detta disposizione, tengo a sottolineare, anzitutto, che il considerando 8 del regolamento OESC fa esplicitamente riferimento al regolamento Insolvenza
bis
. Tale considerando enuncia che il regolamento in parola «non dovrebbe applicarsi a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d’insolvenza» e che «[c]iò dovrebbe comportare che non possa essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del [regolamento Insolvenza]». Infatti, l’articolo 1 del regolamento Insolvenza
bis
, intitolato «Ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 1, terzo comma, che «[l]e procedure di cui [a tale paragrafo] sono elencate nell’allegato A». Inoltre, l’articolo 2, punto 4, di detto regolamento definisce la «procedure d’insolvenza» come «le procedure elencate nell’allegato A», e tale allegato elenca,
per ciascuno Stato membro
, le procedure di insolvenza di cui a quest’ultima disposizione. Ne consegue pertanto che una procedura di insolvenza avviata in uno Stato terzo riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis
, né incide sull’ambito di applicazione del regolamento OESC.
36.
Ricordo poi che dal considerando 1 del regolamento OESC risulta che esso si inserisce nell’obiettivo dell’Unione «di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone» e che, «[p]er realizzare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno».
37.
A tal fine, dall’articolo 1 del regolamento OESC, intitolato «Oggetto», risulta che esso istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale, che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. Come emerge dal considerando 5 di tale regolamento, esso provvede a stabilire disposizioni vincolanti e
direttamente applicabili
che istituiscano
una procedura europea uniforme
di sequestro conservativo sui conti bancari atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari (
36
).
38.
Infine, l’articolo 2 del regolamento OESC, intitolato «Ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 1, che «[il regolamento] si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata» (
37
). Pertanto, sul piano sostanziale, l’ambito di applicazione di detto regolamento copre «tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite» indicate nel suo articolo 2, paragrafo 2 (
38
). In particolare, come ho già sottolineato, dal testo di tale disposizione, lettera c), risulta che sono esclusi i crediti nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza.
39.
Tuttavia, tengo a ricordare brevemente che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC non esclude qualsiasi emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo in relazione a una procedura di insolvenza. Infatti, dal considerando 8 di detto regolamento risulta che «tale esclusione dovrebbe consentire di avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero di pagamenti pregiudizievoli effettuati dal debitore a terzi» (
39
).
40.
Oltre a ciò, le situazioni nelle quali l’ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa
prima dell’apertura della procedura
di insolvenza nei confronti del debitore sono coperte, in linea di principio, dal regolamento OESC. In tali situazioni, l’articolo 46 di detto regolamento, intitolato «Rapporto con le norme procedurali nazionali», dispone, al paragrafo 2, che spetta al diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta (
lex concursus
) stabilire gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo. Orbene, il diritto dello
Stato membro
in cui la procedura di insolvenza è stata aperta può disciplinare, tra l’altro, la sospensione o l’annullamento dell’esecuzione di tale ordinanza (
40
). Dal tenore letterale della menzionata disposizione risulta che essa si riferisce unicamente alle procedure di insolvenza aperte
in uno Stato membro
e, di conseguenza, rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis.
41.
Inoltre, l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC dispone che «[t]utte le
questioni procedurali
non trattate specificamente [in detto] regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura [di sequestro conservativo su conti bancari]» (
lex fori
). A tal riguardo, occorre rilevare che, oltre al fatto che il riconoscimento dell’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato terzo non è una questione puramente procedurale, tale disposizione non disciplina gli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza avviata in uno Stato terzo. Infatti, e ciò è importante ai fini del presente procedimento, la menzionata disposizione non mira a determinare l’ambito di applicazione del suddetto regolamento nel suo complesso. In altri termini, l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento OESC è direttamente applicabile solo alle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Pertanto, non posso condividere la proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, secondo cui la disposizione in parola sarebbe «indirettamente applicabile» nel caso di specie.
42.
Tengo inoltre ad osservare che la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC è molto simile a quella utilizzata nel regolamento Bruxelles I
bis
, il cui articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude dal suo ambito di applicazione «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini» (
41
). Tale esclusione è sempre stata interpretata dalla Corte in combinato disposto con il regolamento Insolvenza
bis
in modo da evitare non solo qualsiasi sovrapposizione tra le norme di diritto che tali testi stabiliscono, ma anche qualsiasi vuoto giuridico (
42
).
43.
Di conseguenza, dal contesto interno o sistemico dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC risulta che tale strumento giuridico si riferisce solo alle procedure di insolvenza aperte negli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che il riconoscimento, in uno Stato membro, di una procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo
non
può avere l’effetto di escludere l’applicazione di detto regolamento.
44.
In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda il
contesto esterno
, vale a dire i lavori preparatori, devo brevemente aggiungere che, come ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito posto dalla Corte, nessun elemento tratto dal processo legislativo consente di sostenere un’interpretazione diversa.
45.
Mi sembra che tale interpretazione non sia rimessa in discussione neppure dalla finalità della menzionata disposizione.
2.
Finalità
46.
Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC, letto in combinato disposto con il considerando 8 dello stesso, occorre ricordare che tale disposizione mira ad evitare che un’ordinanza di sequestro conservativo interferisca con il corretto svolgimento di una procedura di insolvenza,
quale definita nel regolamento Insolvenza
bis.
47.
Dal momento che tale regolamento si basa sul riconoscimento automatico di qualsiasi decisione di apertura di una procedura di insolvenza (
43
) e quindi sull’estensione degli effetti della
lex concursus
in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, riguardante un credito nei confronti di un debitore in relazione al quale sia stata aperta una procedura di insolvenza rientrante nell’ambito di applicazione del menzionato regolamento, rischierebbe di consentire l’esecuzione individuale di tale credito. Pertanto, una siffatta esecuzione avrebbe luogo a scapito della parità di trattamento dei creditori (
44
) e interferirebbe inevitabilmente con il corretto svolgimento della procedura di insolvenza. Infatti, ricordo che, indipendentemente dallo Stato membro dell’apertura di una procedura siffatta, gli effetti di tale apertura, ai sensi del regolamento Insolvenza
bis
, non consentono di eseguire l’ordinanza di sequestro conservativo in nessun altro Stato membro dell’Unione se un’esecuzione siffatta non è consentita secondo la
lex concursus
(
45
)
.
48.
Tenuto conto di tale finalità di evitare che un’ordinanza di sequestro conservativo interferisca con il corretto svolgimento di una procedura di insolvenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, nelle sue osservazioni scritte e orali, che, poiché il diritto tedesco si basa sul principio della parità di trattamento dei creditori, l’emissione di una siffatta ordinanza dopo il riconoscimento di una procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo potrebbe violare detto principio.
49.
Condivido certamente il parere della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla necessità di garantire la parità di trattamento dei creditori nello Stato membro che ha riconosciuto la procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo, il che costituisce persino la
ragion d’essere
di un siffatto riconoscimento. Per tale ragione, un divieto di procedere ad azioni o procedimenti individuali nonché la sospensione dei provvedimenti individuali di esecuzione contro i beni del debitore sarebbe una conseguenza inerente a tale riconoscimento (
46
).
50.
Tuttavia, occorre chiedersi, da un lato, se si debbano collegare gli stessi effetti alla procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo, che mira, nella maggior parte dei casi, come nella fattispecie, all’esecuzione di detta ordinanza in un altro Stato membro (
47
), e, dall’altro, se una finalità siffatta sia effettivamente garantita dall’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento OESC dei crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale sia stata aperta, in uno Stato terzo, una procedura di insolvenza (
48
). Si tratta, in definitiva, di bilanciare tale finalità con gli svantaggi derivanti da un’eventuale frammentazione dell’ambito di applicazione del regolamento OESC a seconda del riconoscimento o meno, da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo.
51.
In primo luogo, come ho appena rilevato, è vero che il corretto svolgimento della procedura di insolvenza mira in definitiva ad evitare l’esecuzione individuale garantendo la parità di trattamento dei creditori in base al diritto applicabile a tale procedura (
lex concursus
). Tuttavia, ricordo che la situazione in cui una procedura di insolvenza sia stata aperta in uno Stato terzo e riconosciuta in uno Stato membro non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Insolvenza
bis
. Poiché il riconoscimento delle procedure di insolvenza avviate in uno Stato terzo dipende dal diritto nazionale in questione, è possibile che una procedura di insolvenza siffatta sia riconosciuta in uno Stato membro e non in un altro.
52.
In tale particolare contesto, non vedo come il fatto di non emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro d’origine (nella fattispecie la Germania), a causa del riconoscimento di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo, possa contribuire al rispetto del principio della parità di trattamento
nello Stato membro dell’esecuzione
(eventualmente Cipro) in cui può accadere che gli effetti dell’apertura di detta procedura di insolvenza non siano riconosciuti. Infatti, in mancanza di riconoscimento, l’esecuzione individuale sui beni del debitore dichiarato insolvente in uno Stato terzo potrebbe avere luogo negli [OSCURATO:PERSONA] membri che non riconoscono l’apertura della procedura di insolvenza, senza tuttavia che un creditore europeo (
49
) possa beneficiare della procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo istituita al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti. La tutela della parità di trattamento dei creditori sarebbe, in siffatte circostanze, puramente ipotetica e priva di qualsiasi effetto tangibile, e ciò a scapito del creditore transfrontaliero.
53.
Nel caso di specie, il fatto che l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo adottata conformemente al regolamento OESC possa escludere alcuni effetti della procedura di insolvenza a Curaçao, trasferiti alla Germania mediante il riconoscimento dell’apertura di tale procedura (
50
), è solo la logica conseguenza del sistema risultante dall’articolazione del regolamento OESC e del regolamento Insolvenza
bis
e che non include le procedure di insolvenza aperte in uno Stato terzo. Infatti, sebbene un’ordinanza di sequestro conservativo adottata ai sensi del diritto nazionale e un’ordinanza di sequestro conservativo adottata conformemente al regolamento OESC debbano entrambe rispettare il principio della parità di trattamento dei creditori nell’ambito dei rispettivi regimi, questi due tipi di procedure non si applicano alle stesse situazioni. Il fatto che l’ordinanza di sequestro conservativo adottata conformemente a tale regolamento sia un’alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale (
51
) non significa tuttavia che le condizioni per la loro emissione debbano essere identiche. Ciò è confermato dal suo ambito di applicazione (
52
) e dalle condizioni per la sua emissione (
53
), definite in modo autonomo e senza riferimento al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
54.
In secondo luogo, occorre rammentare che il regolamento OESC provvede a stabilire disposizioni vincolanti e direttamente applicabili che istituiscano una procedura europea uniforme di sequestro conservativo sui conti bancari atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari (
54
). Pertanto, l’interpretazione della finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento induce a prendere in considerazione il rinvio operato dal legislatore alle procedure di insolvenza, quali definite dal regolamento Insolvenza
bis
, limitando così l’ambito di applicazione del regolamento OESC (
55
).
55.
In tale contesto, un siffatto rinvio garantisce l’applicazione uniforme di quest’ultimo regolamento in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri evitando la frammentazione del suo ambito di applicazione in funzione del riconoscimento o meno dell’apertura di una procedura in uno Stato terzo nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, ciò avrebbe come conseguenza che sarebbe possibile ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo in uno Stato membro che non riconosce la procedura straniera, ma non in uno Stato che la riconosce (
56
).
56.
Come ho appena esposto nelle considerazioni che precedono, risulta dalla lettera, dal contesto e dalla finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC che tale articolo deve essere interpretato nel senso che esso non preclude l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo in uno Stato membro qualora il diritto nazionale dello Stato membro competente per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo riconosca la procedura di insolvenza in uno Stato terzo.
C.
Riflessione finale
57.
Per completezza, desidero svolgere un ultimo punto a titolo di riflessione finale.
58.
Come ho già indicato (
57
), condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla necessità di garantire la parità di trattamento dei creditori nello Stato membro che ha riconosciuto la procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo.
59.
Tuttavia, ritengo che la tutela della parità di trattamento dei creditori possa essere sufficientemente garantita nella fase dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello
Stato membro della sua esecuzione
(
58
), piuttosto che nella fase di emissione di tale ordinanza (
59
), il che consentirebbe al contempo di evitare una frammentazione dell’ambito di applicazione del regolamento OESC.
60.
A tal riguardo, come ho già spiegato (
60
), l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento OESC disciplina la fase dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo e subordina la sua esecuzione alla
lex concursus
nei casi in cui l’ordinanza di sequestro conservativo sia stata emessa
prima dell’apertura di una procedura di insolvenza
nei confronti del debitore. Malgrado tale elemento temporale e nonostante la sua formulazione, che fa riferimento al diritto dello
Stato membro
in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA], espresso in udienza, secondo cui si dovrebbero applicare le stesse conseguenze in caso di riconoscimento di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo. Infatti, se non si potesse tenere conto della
lex concursus
, compresa un’eventuale sospensione dell’esecuzione individuale di un’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro che ha riconosciuto l’apertura della procedura di insolvenza di uno Stato terzo, qualsiasi riconoscimento di tale procedura perderebbe la sua ragion d’essere. Diversamente che nella fase di emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro d’origine, le violazioni della parità di trattamento dei creditori sarebbero concrete e tangibili (
61
).
61.
Tale riflessione non incide, in ogni caso, sul fatto che l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OESC riguarda
soltanto
il sistema istituito dal regolamento Insolvenza
bis
. È evidente che il legislatore dell’Unione non ha considerato il riconoscimento di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo come un caso di limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento OESC.
62.
La problematica relativa alla questione dell’interferenza di un’ordinanza di sequestro conservativo con il corretto svolgimento di una procedura di insolvenza e alla necessità di garantire l’effetto utile di un siffatto riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, qualora il diritto nazionale di detto Stato membro riconosca l’apertura della procedura di insolvenza di uno Stato terzo, potrebbe rientrare nell’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento OESC. Ciò non esclude neppure che tale problematica possa, se del caso, essere esaminata in modo più approfondito dal legislatore dell’Unione, in particolare nel caso in cui intenda sottoporre le procedure di insolvenza aperte in uno Stato terzo e riconosciute in uno Stato membro ad uno degli strumenti del diritto dell’Unione.
VI.
Conclusione
63.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania):
«L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il considerando 8 di tale regolamento,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non preclude l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento e la trasmissione della richiesta di informazioni sui conti bancari ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, qualora il diritto nazionale dello Stato membro competente per l’emissione dell’ordinanza di sequestro riconosca la procedura di insolvenza nello Stato terzo interessato».
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59; in prosieguo: il «regolamento OESC»).
3
Con tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC), volta ad agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Il considerando 8 di detto regolamento rinvia alle procedure di insolvenza «ai sensi» del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Insolvenza»). Quest’ultimo regolamento è stato abrogato dall’articolo 91 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento Insolvenza
bis
»). Secondo tale disposizione, «[i] riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al [regolamento Insolvenza
bis
]». In quest’ultimo regolamento, l’espressione «procedura d’insolvenza» si riferisce alle procedure definite all’articolo 1, paragrafo 1, dello stesso e menzionate nel suo allegato A.
4
L’articolo 4, punto 7, del regolamento OESC definisce il «debitore» come «una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito».
5
Dalla decisione di rinvio risulta che, tramite il riconoscimento dell’apertura della procedura di insolvenza a Curação, gli effetti della procedura di insolvenza locale vengono trasferiti in Germania, cosicché tali effetti devono essere valutati ai sensi dell’articolo 29 del Faillissementsbesluit 1931 (decreto sul fallimento del 1931), che ha codificato le norme di Curaçao in materia di insolvenza. Ai sensi di quest’ultima disposizione, l’apertura della procedura di insolvenza comporta l’immediata cessazione di qualsiasi esecuzione giudiziaria nonché l’impossibilità di procedere, a partire da tale momento, all’esecuzione forzata di una sentenza.
6
L’articolo 198, primo comma, TFUE dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri convengono di associare all’Unione i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato II».
7
L’articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE dispone che «[i] paesi e i territori d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegato II, costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte».
8
Decisione del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dall’altro (Decisione sull’associazione d’oltremare, compresa la Groenlandia) (GU 2021, L 355, pag. 6).
9
V. articoli 3 e 4 del regolamento Insolvenza
bis
, intitolati, rispettivamente, «Competenza giurisdizionale internazionale» e «Verifica della competenza».
10
A tal riguardo, v., segnatamente, sentenza del 22 novembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 40 e giurisprudenza citata).
11
V., a tal riguardo, relazione esplicativa elaborata da M. Virgós e E. Schmit, dell’8 luglio 1996, sulla convenzione relativa alle procedure di insolvenza del 3 maggio 1996 (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»), documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), punto 5.
12
V. articolo 7 del regolamento Insolvenza
bis
, intitolato «Legge applicabile».
13
V. articoli da 8 a 18 del regolamento Insolvenza
bis
.
14
Su tale aspetto, v., segnatamente, sentenza del 22 novembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 41 e giurisprudenza citata).
15
V. considerando 65 del regolamento Insolvenza
bis
. Il corsivo è mio.
16
Si tratta di una procedura secondaria di insolvenza. Il corsivo è mio.
17
V. relazione Virgós/Schmit, punto 154 (traduzione libera). V. altresì Moss, G., Fletcher, I. F., e Isaacs, S.,
The EU Regulation on Insolvency proceedings
, 3
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 128 a 130.
18
V. considerando 65 del regolamento Insolvenza
bis
. V. altresì paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
19
[OSCURATO:PERSONA] membri (Grecia, Polonia e Romania) hanno recepito nel loro ordinamento giuridico nazionale la legge modello dell’UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera, del 30 maggio 1997, Nazioni Unite, marzo 2014, disponibile al seguente indirizzo:
https://uncitral.un.org/fr/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
. [OSCURATO:PERSONA] membri regolano tale questione sulla base di disposizioni specifiche che disciplinano il riconoscimento dell’apertura delle procedure di insolvenza (in particolare la Germania) o si rifanno a disposizioni generali di procedura civile (come nel caso della Lituania). V., in proposito, INSOL Europe/Lexis PSL [OSCURATO:PERSONA] on «How EU [OSCURATO:PERSONA] recognise insolvency and restructuring proceedings of a third country», gennaio 2022. Inoltre, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri partecipano a convenzioni internazionali con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi in materia di insolvenza o hanno concluso accordi relativi all’assistenza giudiziaria in materia civile che comprendono anche la materia dell’insolvenza.
20
L’articolo 2, punto 6, del regolamento Insolvenza
bis
, intitolato «Definizioni», menziona «l’autorità giudiziaria di uno Stato membro» [sub i)] e «l’autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro» [sub ii)].
21
V. articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Insolvenza
bis
. V., a tale proposito, paragrafo 35 delle presenti conclusioni.
22
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968) (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles del 1968»).
23
C‑129/92, EU:C:1993:363, paragrafo 22.
24
Sentenza del 20 gennaio 1994 (C‑129/92, EU:C:1994:13).
25
V. articoli da 29 a 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I
bis
»).
26
Sentenza del 20 gennaio 1994,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑129/92, EU:C:1994:13, punto 37 e dispositivo).
27
Tale massima è stata attribuita a Gavalda, A.,
Clunet
, 1935, pag. 113. A tal riguardo, v. Malaurie, P.,
Clunet
, 1970, pag. 941, e Kegel, G., «Exequatur sur exequatur ne vaut», [OSCURATO:PERSONA] and others (ed.),
Festschrift für [OSCURATO:PERSONA]
, 1
a
ed., Nomos, 1986, pag. 377.
28
V., segnatamente, Merret, L., «Article 2», Magnus, U., e Mankowski, P.,
[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], Brussels I bis Regulation
, 2
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vol. 1, 2023, pagg. da 86 a 102, in particolare punto 12, nonché Brosch, M. e Mantovani, M., «Article 2»,
Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) Nº 1215/2012
, [OSCURATO:PERSONA], M. (ed.), Cheltenham: [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. da 36 a 52, in particolare pag. 45, punto 2.29. Su un punto di vista più sfumato, v. [OSCURATO:PERSONA], H., «Reconnaissance sur reconnaissance vaut parfaitement»,
Revue critique de droit international privé
, n. 1, 2023, pagg. da 135 a 152, e Hay, P., [OSCURATO:PERSONA] of a [OSCURATO:PERSONA] under Bruxels I, Guest éditorial,
https://conflictoflaws.net/2008/guest-editorial-hay-on-recognition-of-a-recognition-judgment-under-brussels-i/
29
Sentenza del 7 aprile 2022 (C‑568/20, EU:C:2022:264).
30
Conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa
H Limited
(C‑568/20, EU:C:2021:1026, paragrafi da 32 a 36).
31
Sentenza del 7 aprile 2022,
H Limited
(C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 39).
32
V. Hess, B., «Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO: zu EuGH, 7.4.2022, Rs. C‑568/20, J./H. Limited,
Praxis des internationalen Privat – und Verfahrensrechts
, 2022, pagg. da 349 a 351.
33
La Corte ha tenuto conto, in particolare, del fatto che l’ordinanza d’ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] in discussione nel procedimento principale in tale causa era «stata oggetto quantomeno di un’istruzione in contraddittorio sommaria nello Stato membro di origine, cosicché essa costitui[va] una decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento [Bruxelles I
bis
]». V. sentenza del 7 aprile 2022,
H Limited
(C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 32).
34
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Bruxelles I
bis
.
35
V. sentenze del 17 novembre 1983,
Merck
(292/82, EU:C:1983:335, punto 12), e del 25 febbraio 2025,
BSH Hausgeräte
(C‑339/22, EU:C:2025:108, punto 27).
36
V. sentenza del 7 novembre 2019,
K.H.K.
(Sequestro conservativo su conti bancari)
(C‑555/18, EU:C:2019:937, punti 31 e 32).
37
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale del regolamento OESC, l’articolo 3, paragrafo 1, definisce un caso transnazionale come «un caso [nel quale] il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante [l’ordinanza] sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato».
38
V. considerando 8 del regolamento OESC.
39
In tale contesto, un curatore fallimentare o un liquidatore può chiedere, in particolare, l’emissione di una siffatta ordinanza nell’interesse della massa dei creditori per recuperare un pagamento effettuato dal debitore prima della data di apertura della procedura di insolvenza al fine di facilitare la riscossione dei crediti nei confronti di un debitore insolvente o dei crediti a tutela degli interessi dei creditori. Inoltre, il debitore insolvente può ottenere un’ordinanza siffatta anche se non è spossessato dei suoi beni a seguito dell’apertura della procedura di insolvenza.
40
V. anche articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Insolvenza
bis
.
41
Ciò risulta anche dai testi che hanno preceduto il regolamento Bruxelles I
bis
, vale a dire il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e la Convenzione di Bruxelles del 1968.
42
V., segnatamente, sentenza del 14 novembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑394/22, EU:C:2024:952, punto 32 e giurisprudenza citata).
43
V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
44
Ricordo che tale principio è riconosciuto al considerando 63 del regolamento Insolvenza
bis
.
45
V. articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Insolvenza
bis
.
46
V., a titolo illustrativo, articolo 20 della legge modello dell’UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera.
47
Anche se l’ordinanza europea di sequestro conservativo può essere eseguita nello Stato membro d’origine, il suo obiettivo principale rimane quello di facilitare il recupero dei crediti in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria investita della richiesta di tale ordinanza.
48
V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
49
Ricordo che l’articolo 4, punto 6, del regolamento OESC definisce il «creditore» come «una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro e richiede, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito».
50
V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
51
V. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento OESC.
52
V. articolo 2 del regolamento OESC.
53
V. articolo 7 del regolamento OESC.
54
V. considerando 5 del regolamento OESC. V., a tale proposito, paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
55
Inoltre, occorre ricordare che l’esclusione contenuta in tale disposizione del regolamento OESC costituisce un’eccezione al regime previsto da detto regolamento e deve, in quanto disposizione derogatoria, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. V., per analogia, sentenza del 6 giugno 2019,
Weil
(C‑361/18, EU:C:2019:473, punto 43 e giurisprudenza citata).
56
Una situazione del genere sarebbe persino favorevole al forum shopping, in particolare qualora l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sia prevista dal creditore prima che il medesimo avvii un procedimento di merito e le autorità giudiziarie di più [OSCURATO:PERSONA] membri siano competenti a dirimere tale controversia.
57
V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
58
A seconda che l’apertura della procedura di insolvenza di uno Stato terzo sia riconosciuta a o meno.
59
Qualora lo Stato membro d’origine coincidesse con lo Stato membro dell’esecuzione, tale elemento dovrebbe essere preso in considerazione per determinare gli effetti del riconoscimento di una procedura di insolvenza di uno Stato terzo.
60
V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
61
V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.