CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 04/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusione del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza del Gip dello stesso tribunale del 30 settembre 2021, applicativa nei confronti del medesimo della misura cautelare degli arresti domiciliari, rigettava l'istanza. 2. Avverso la ordinanza suindicata [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3. Si deducono, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente, illogica e contraddittoria in ordine agli indizi di colpevolezza. Sarebbe riproposta la ricostruzione indiziaria di cui alla ordinanza genetica, senza illustrazione dell'iter logico a supporto della individuazione del contributo del ricorrente nel reato associativo, come anche della illustrazione del sodalizio criminale. Con particolare riferimento al ricorrente, si osserva che i due collaboratori di giustizia citati non lo nominerebbero, pur essendo essi richiamati per confermare il quadro indiziario a carico dell'indagato. Si aggiunge che il vincolo di familiarità tra i sodali non sarebbe sufficiente ai fini in esame, in assenza di certezze circa la consapevolezza dei tratti essenziali del sodalizio. Né i contatti con [OSCURATO:PERSONA] rivelerebbero la sicura cognizione del suo ruolo di capo del sodalizio. Nè i reati fine dimostrerebbero un'effettiva partecipazione all'associazione, mentre poi si contesta la sintomaticità delle conversazioni valorizzate con riguardo innanzitutto al capo B1). Mancherebbe altresì ogni comportamento del ricorrente rivelatore della consapevolezza della associazione. Anche i dati relativi al capo B2) rivelerebbero l'impossibilità di riferire al ricorrente la consapevolezza dei dettagli riguardanti le relazioni intercorse con gli altri due soggetti coinvolti. Quanto al capo B3) non si spiegherebbe come si possa dedurre che il soggetto sfuggito all'arresto abbia portato con sé la droga e come ciò sia possibile dedurre da conversazioni intercorse tra soggetti diversi da quelli coinvolti nel fatto ipotizzato. E sarebbe rilevante, alfine, l'assenza di sostanza stupefacente. Quanto ai capi B16) e B17), illustrandosi i contenuti di dichiarazioni di due persone informate dei fatti, assuntori di droga, si rappresenta che mancherebbero elementi a supporto della formulazione di un giudizio di gravità indiziaria. E tre reati fine valorizzati non dimostrerebbero la partecipazione al sodalizio, siccome commessi in date specifiche e quindi inidonei a dimostrare un contributo continuativo nell'ambito di un "macroscenario". Laddove altri due reati fine sarebbero connotati da una collocazione temporale generica. 4. Con il secondo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la sussistenza di circostanze riconducibili ad una condotta partecipativa al sodalizio né tantomeno fondanti un pericolo concreto ed attuale di recidivanza. E sarebbe al più ascrivibile al ricorrente un comportamento connivente. Non potrebbero essere ascritte a suo carico le condizioni di disoccupazione, né dai carichi pendenti emergerebbe alcun episodio specifico in materia di stupefacenti, dimostrandosi l'assenza di contatti con tali traffici. Ed il sodalizio di riferimento sarebbe ormai inoffensivo a seguito delle indagini svolte, con incidenza sulla attualità del pericolo. Sussisterebbe un vizio di motivazione, avendo il collegio offerto argomentazioni che nulla indicherebbero sulla sussistenza di condizioni fondanti il pericolo di reiterazione e la motivazione sarebbe priva della affermazione per cui possano presentarsi prossime occasioni favorevoli alla reiterazione di reati. Ed inoltre, non si sarebbe considerato il decorso di 5 anni dalla commissione delle fattispecie ipotizzate, mentre il tempo trascorso deporrebbe per la mancanza di occasioni prossime alla reiterazione del reato. L'omessa valutazione di tali dati implicherebbe l'illogicità della motivazione, stante la mancanza di elementi a supporto del pericolo di recidivanza. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. La motivazione a supporto della adeguatezza della misura sarebbe insufficiente, siccome fondata sulla considerazione dei gravi indizi e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che non avrebbe mai fatto riferimento al ricorrente. Lo stesso dichiarante farebbe riferimento, nel suo interrogatorio, a tale Bevilacqua senza accompagnare il nome di Francesco. La motivazione sarebbe carente quanto alla adeguatezza della misura applicata, mancando la considerazione del tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura ( dell'ottobre 2021) e della assenza di contestazione negli anni tra il 2017 e il 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile quanto alla deduzione, estremamente generica, relativa alla carente illustrazione del sodalizio, formulata frammentariamente tra le righe della rappresentazione di vizi circa la partecipazione del Bevilacqua allo stesso. Sodalizio ampiamente e articolatamente illustrato con apposito paragrafo iniziale, di cui alla ordinanza impugnata. Esso è altrettanto generico e meramente rivalutativo dei dati indiziari, quanto alle doglianze inerenti la ritenuta insussistenza di una consapevole partecipazione all'associazione da parte del ricorrente. Tale è il tenore della mera contestazione del significato di conversazioni valorizzate dai giudici - in contrasto peraltro con il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389) -, come anche delle censure circa la rilevanza dei dati attraverso i quali il collegio della cautela ha enucleato la cosciente partecipazione al sodalizio, siccome non rivolte all'atto impugnato ( solo del quale questa corte è giudice) bensì al merito complessivo della vicenda - in contrasto con la regola iuris in materia di ricorso per cassazione, secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Tanto più a fronte di una una motivazione che, oltre ad illustrare congruamente i dati di supporto dell'ipotizzato sodalizio criminale, evidenzia circostanze fortemente sintomatiche della inclusione nell'associazione del ricorrente, colto nell'utilizzare la comune utenza telefonica del gruppo per contattare e sollecitare il fornitore del medesimo, ovvero nell'acquisire e trasportare la droga da cedere, di cui provvedeva egli stesso, anche, allo spaccio al minuto, utilizzando luoghi comuni di azione e costanti modalità di azione; di frequente operando, peraltro, e significativamente, in conceta collaborazione con il capo del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA]. Cosicchè del tutto coerente e corretto è il rilievo generale di cui alla ordinanza imnpugnata, per cui i vincoli di parentela non hanno costituito di per sé indice del legame associativo ma, piuttosto, alla luce dei dati emergenti dalle investigazioni, hanno corroborato, facilitandoli, i tegami associativi criminali. Le emergenze specificamente evidenziate con riferimento all'analisi dei singoli reati fine appaiono inquadrate organicamente nel contesto associativo rilevato. In tale quadro, la contestazione della mancata citazione del ricorrente da parte dei due collaboratori richiamati in ordinanza, da una parte, non inficia l'esposto quadro indiziario, dall'altra rimane indimostrata, in assenza di adeguate allegazioni, nella parte in cui si vuole sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto riferimento al ricorrente nel passaggio in cui ha ricordato di avere acquistato eroina kobret fino al 2018.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari. Sia perché si risolve in una rinnovata contestazione della ricostruzione del quadro indiziario, come operata dal collegio della cautela. Sia perché le stesse sono congruamente individuate, sub specie del pericolo di reiterazione, attraverso la valorizzazione delle modalità delle condotte - dimostrative di una acquisita professionalità nel settore del traffico di stipefacenti, assunto ormai quale oggetto dell'abituale stile di vita - e della personalità, negativa, del ricorrente; nel quadro, peraltro, di una rilevata persistente attività criminale, come desunta da dichiarazioni inerenti episodi di spaccio riguardanti l'indagato in persona e, con riferimento al contesto associativo in cui si ritiene operante, ancora risalenti al 2018 e 2019. Il tutto in coerenza con gli indirizzi di legittimità per cui il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 Rv. 267785 - 01 Stamegna). Laddove poi, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; cosicchè il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 - 01 Vicini). E infine, del tutto coerente appare la motivazione come sopra sintetizzata con l'assunto, pure citato dal tribunale, per cui in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. (Sez. 4 - n. 3966 del 12/01/2021 Rv. 280243 - 01).3. Quanto al terzo motivo, Il tribunale ha illustrato la adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, alla luce del quadro indiziario come sopra esposto e della necessità, quindi, di evitare i costanti e reciproci contatti tra i correi oltre che in ragione della necessità di evitare la ripresa delle attività criminali, così elaborando una spiegazione congrua di tale scelta, rispetto alla quale il motivo in esame non è in grado di offrire alcuna censura particolarmente incisiva. Il motivo appare dunque infondato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., d