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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07346/2023

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te SENTENZA sul ricorso 11170-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2023 contro 806 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 6730/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2016 R.G.N. 7708/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - Rg. 11170/17 - Causa numero 13 Con sentenza del 28/10/16 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 31/3/11 del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale e l'opposizione a preavviso di fermo conseguente, proposte dal contribuente in epigrafe, rispettivamente per essere decorso il termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. per l'opposizione ad atti esecutivi e di 40 giorni ex articolo 24 comma 5 legge 46 del 99, e per non essere impugnabile il preavviso se non per vizi propri.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi; l'agente della riscossione è rimasto intimato.

Il procuratore generale ha presentato requisitoria scritta ed ha chiesto accogliersi il ricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 615 e 617 c.p.c., per avere la corte territoriale applicato il termine relativo all'opposizione agli atti esecutivi all'azione che era invece una opposizione alla esecuzione, non essendo ancora iniziata l'esecuzione ed essendo contestato il diritto di procedere alla stessa per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615 c.p.c. e 3 legge n. 335 del 1995, per avere la sentenza impugnata trascurato la prescrizione quinquennale successiva alla cartella, incidente come tale sul preavviso di fermo.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 76 DPR n. 602 del 1973, per avere la corte territoriale trascurato l'estinzione della pretesa per intervenuto pagamento.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.

Invero, questa Corte (Sez.

Lav. sentenza n. 29294 del 12/11/19 ed altre successive conformi) ha già affermato che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

Nel caso di specie (ove la cartella è del 3/3/01, il preavviso del 1/10/2010) il detto accertamento non è stato compiuto in relazione alla prescrizione successiva alla notifica della cartella.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve pertanto essere cassata.

Il terzo motivo resta assorbito.

CL La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 11170-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2023 contro 806 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 6730/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2016 R.G.N. 7708/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Rg. 11170/17 - Causa numero 13 Con sentenza del 28/10/16 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 31/3/11 del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale e l'opposizione a preavviso di fermo conseguente, proposte dal contribuente in epigrafe, rispettivamente per essere decorso il termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. per l'opposizione ad atti esecutivi e di 40 giorni ex articolo 24 comma 5 legge 46 del 99, e per non essere impugnabile il preavviso se non per vizi propri. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi; l'agente della riscossione è rimasto intimato. Il procuratore generale ha presentato requisitoria scritta ed ha chiesto accogliersi il ricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 615 e 617 c.p.c., per avere la corte territoriale applicato il termine relativo all'opposizione agli atti esecutivi all'azione che era invece una opposizione alla esecuzione, non essendo ancora iniziata l'esecuzione ed essendo contestato il diritto di procedere alla stessa per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615 c.p.c. e 3 legge n. 335 del 1995, per avere la sentenza impugnata trascurato la prescrizione quinquennale successiva alla cartella, incidente come tale sul preavviso di fermo. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 76 DPR n. 602 del 1973, per avere la corte territoriale trascurato l'estinzione della pretesa per intervenuto pagamento. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Invero, questa Corte (Sez. Lav. sentenza n. 29294 del 12/11/19 ed altre successive conformi) ha già affermato che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. Nel caso di specie (ove la cartella è del 3/3/01, il preavviso del 1/10/2010) il detto accertamento non è stato compiuto in relazione alla prescrizione successiva alla notifica della cartella. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve pertanto essere cassata. Il terzo motivo resta assorbito. CL La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Cos
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