CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi afferenti, rispettivamente, la ritenuta responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate in sede di gravame (che il ricorrente riporta nello stesso ricorso prospettando, da un canto, una riduttiva ed alternativa lettura dei fatti (specie quanto al primo motivo) smentita in sentenza, d'altro canto, violazione di legge apoditticamente affermata che si risolve in frasi generiche e prive di una reale critica alla / coerente motivazione della decisione; ritenuto che la decisione: quanto alla responsabilità, ha messo in risalto la violenta condotta del ricorrente all'atto del tentativo del militare di effettuare la generalizzazione non prima di aver declinato la propria qualifica; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la non scarsa offensività della condotta previa analisi dei fatti posti in essere dal ricorrente; quanto a,Ltrattamento sanzionatorio, la congruità della pena anche in 641/L) considerazione dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso