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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 22878/2024

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A sul ricorso 23067-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , per procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – R.G.N.23067/2018 Cron.

Rep.

C.C. 24/04/2024 giurisdizione Contributo di solidarietà imposto dalle Casse privatizzate.

Legittimità. -2 - per la cassazione della sentenza n. 130 del 20 1 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 3 maggio 20 1 8 (R.G.N. 944/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 24 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ricorre per cassazione, sulla base diun unico motivo, contro la sentenza n. 130 del 2018 della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della Cassa a restituire al ragioniere [OSCURATO:PERSONA] le somme arbitrariamente trattenute, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di vecchiaia. 2.–Resiste con controricorso il ragioniere [OSCURATO:PERSONA]. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. -3 - 3.– Ne consegue l’estinzione del processo di cassazione, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Come questa Corte ha statuito in controversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17101, e 19 giugno 2024, n. 16922), le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, tenendo conto dei rilievi esposti nell’atto di rinuncia.

Nelle more del giudizio, si è consolidato l’orientamento di questa Corte, che ha dato esaustiva risposta anche alle argomentazioni incentrate sulla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dal giudice delle leggie addotta dalla Cassa a fondamento dell’impugnazione. 5.–La pronuncia di estinzione del processo esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (Cass., sez.

VI-III, 30 settembre 2015, n. 19560; di recente, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8860).

P.Q.M.

La Corte dichiaral’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorsoe compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 23067-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , per procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – R.G.N.23067/2018 Cron. Rep. C.C. 24/04/2024 giurisdizione Contributo di solidarietà imposto dalle Casse privatizzate. Legittimità. -2 - per la cassazione della sentenza n. 130 del 20 1 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 3 maggio 20 1 8 (R.G.N. 944/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 24 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ricorre per cassazione, sulla base diun unico motivo, contro la sentenza n. 130 del 2018 della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della Cassa a restituire al ragioniere [OSCURATO:PERSONA] le somme arbitrariamente trattenute, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di vecchiaia. 2.–Resiste con controricorso il ragioniere [OSCURATO:PERSONA]. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. -3 - 3.– Ne consegue l’estinzione del processo di cassazione, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Come questa Corte ha statuito in controversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17101, e 19 giugno 2024, n. 16922), le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, tenendo conto dei rilievi esposti nell’atto di rinuncia. Nelle more del giudizio, si è consolidato l’orientamento di questa Corte, che ha dato esaustiva risposta anche alle argomentazioni incentrate sulla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dal giudice delle leggie addotta dalla Cassa a fondamento dell’impugnazione. 5.–La pronuncia di estinzione del processo esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (Cass., sez. VI-III, 30 settembre 2015, n. 19560; di recente, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8860). P.Q.M. La Corte dichiaral’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorsoe compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di
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