CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda di dissequestro dell'indicata autovettura, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992; nel contempo, disponeva la confisca del veicolo. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 28 della legge n. 689 del 1981. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione (ex pluribus: Cass., Sez. III, 19 febbraio 2003 n. 8124, RV 223464; Cass., Sez. III, 7 luglio 1995 n. 1182, RV 202599; Cass., Sez. I, 6 novembre 2006 n. 3196, Cartesano; Cass., Sez.I, 20 settembre 2007, n. 36231, RV 237897; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2008, n.8785, RV 239142; Cass. Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, RV 254812; Cass. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 13445, RV 259424). Ciò posto, sempre in linea con gli arresti richiamati, deve escludersi che l'immediato ricorso in cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge; piuttosto lo stesso va convertito in opposizione, a norma dell'art.568 cod. proc. pen., comma 5 (in tal senso: Cass. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 13445, RV 259424; Cass. Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, RV 254812; Cass. Sez. VI, 9 marzo 2007, n. 18223, RV 237362; Cass., Sez. III, 20 gennaio 2004 n. 14724, RV 228605; Cass. Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34403, RV 225717; Cass., Sez. III, n. 5 dicembre 2002, 8124, RV 223464; Cass. Sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv. 210093; Cass., Sez. III, 7 aprile 1995 n. 1182, RV 202599) e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]