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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29813/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.

Ella lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con cui è stato escluso l'errore di diritto o sul fatto in cui sarebbe incorsa, avendo creduto che un provvedimento di scarcerazione notificatole si riferisse a tutti i titoli detentivi su di lei gravanti e non, come in effetti era, ad uno solo di essi.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo oltre che per la sua aspecificità.

La sentenza impugnata, infatti, trae logica conferma della malafede dell'imputata dalla reiterazione della violazione pochi giorni dopo un primo controllo infruttuoso (deducendo ragionevolmente che, in tale prima occasione, l'eventuale equivoco sarebbe stato chiarito) nonché dai suoi numerosissimi precedenti penali, che la qualificano come persona sufficientemente esperta ed in condizione di verificare immediatamente l'effettivo contenuto del provvedimento notificatole, informandosi presso un avvocato o direttamente presso gli uffici di polizia addetti al suo controllo.

E, a tali osservazioni, il ricorso praticamente non replica.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Ella lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con cui è stato escluso l'errore di diritto o sul fatto in cui sarebbe incorsa, avendo creduto che un provvedimento di scarcerazione notificatole si riferisse a tutti i titoli detentivi su di lei gravanti e non, come in effetti era, ad uno solo di essi. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo oltre che per la sua aspecificità. La sentenza impugnata, infatti, trae logica conferma della malafede dell'imputata dalla reiterazione della violazione pochi giorni dopo un primo controllo infruttuoso (deducendo ragionevolmente che, in tale prima occasione, l'eventuale equivoco sarebbe stato chiarito) nonché dai suoi numerosissimi precedenti penali, che la qualificano come persona sufficientemente esperta ed in condizione di verificare immediatamente l'effettivo contenuto del provvedimento notificatole, informandosi presso un avvocato o direttamente presso gli uffici di polizia addetti al suo controllo. E, a tali osservazioni, il ricorso praticamente non replica. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28
Sentenza Cassazione n. 29813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris