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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 agosto 2018

Cassazione n. 35291/2022

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n.

ORDINANZA sul ricorso 27419/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 189 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2.(ab2A, -controricorrente - 169S avverso la sentenza n. 814/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo perché fosse dichiarata inefficace ex articolo 2901 c.c. o, in subordine, dichiarata simulata una compravendita di vari immobili che era stata stipulata con atto pubblico del 20 aprile 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] quale alienante e i convenuti, rispettivamente figlio e genero dell'alienante, quali acquirenti (il fallimento era stato in seguito dichiarato con sentenza del medesimo tribunale il 25-27 gennaio 2005).

I convenuti si costituivano resistendo.

Con sentenza n. 782/2014 il tribunale accoglieva la domanda ex articolo 2901 c.c. dichiarando quindi inefficace la compravendita nei confronti dell'attore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo proponevano appello, cui resisteva il fallimento.

La Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame con sentenza del 22 agosto 2018. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo hanno proposto ricorso, composto di tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difeso il fallimento con controricorso. .

Considerato che: 1.1 n primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2909 e 2901 c.c.

Si afferma che la sentenza di primo grado avrebbe "accertato, con efficacia di giudicato, la questione di fatto dell'anteriorità dell'atto dispositivo relativo alla 2 .0-? controversia ... rispetto al sorgere del credito".

Si riporta quindi un passo di tale sentenza, per poi sostenere che "l'accertamento di fatto dell'anteriorità dell'atto dispositivo ... non è stato contestato dalla curatela del fallimento", la quale, nella comparsa di risposta del giudizio d'appello, avrebbe chiesto di "confermare integralmente la sentenza di primo grado".

Ne deriverebbe la violazione dell'articolo 2901 c.c., poiché il giudice d'appello sarebbe pervenuto alla sua decisione "partendo da un presupposto del tutto erroneo, costituito cioè dal sorgere del credito in epoca anteriore all'atto dispositivo". 1.2 Il motivo si fonda evidentemente sulla pretesa violazione del giudicato, invocando infatti in maniera espressa l'articolo 2909 c.c. e desumendo dall'asserita sua violazione quella, conseguentemente quindi prospettata, dell'articolo 2901 c.c.

A tacer d'altro, allora, deve rilevarsi che quel che il motivo qualifica giudicato - che sarebbe naturalmente un giudicato interno - non è qualificabile tale, in quanto presenta un contenuto esclusivamente di fatto - ovvero l'anteriorità dell'atto dispositivo de quo -, onde non può integrare un capo autonomo.

Quest'ultimo infatti può diventare giudicato interno se appunto risulta autonomo, in quanto fondato su distinti presupposti di fatto e di diritto (ex multis Cass. sez. 2, ord. 25 giugno 2020 n. 12649 e Cass. sez.

L, 23 settembre 2016 n. 18713).

Ciò assorbe ogni altro profilo, conducendo alla manifesta infondatezza la censura in esame. 2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi e discussi, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2729 c.c.

Nel caso in esame non sarebbe applicabile il quinto comma dell'articolo 348 ter c.p.c., giacché la sentenza d'appello non potrebbe "ritenersi confermativa" della decisione di primo grado, avendo la corte territoriale "rigettato l'appello sulla base di un presupposto fattuale erroneo (atto dispositivo successivo al sorgere del credito), escluso dal primo giudice, peraltro con un accertamento non impugnato sul punto".

Ne deriverebbe l'essere stata "definitivamente accertata l'anteriorità dell'atto dispositivo de quo rispetto al sorgere del credito", per cui, "ai fini di stabilire la fondatezza o non dell'appello, ... sarebbe stato necessario provare, da parte della curatela del fallimento, la partecipazione dei terzi alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore"; invece ad avviso dei giudici di secondo grado "ciò non era necessario", essendo l'atto di disposizione posteriore al credito.

Si argomenta dunque in tema, ribadendo che "al momento della vendita, il credito non è ancora sorto", sviluppando poi l'illustrazione di una serie di elementi fattuali che sarebbero stati allegati e provati (ricorso, pagine 11-14) per concludere che ne sarebbe stato omesso l'esame, il quale, se fosse stato effettuato, avrebbe condotto a escludere "l'intento revocatorio del disponente e, comunque, la partecipazione dolosa dei terzi acquirenti". 2.2 Per superare la restrizione impugnativa sancita dall'ultimo comma dell'articolo 348 ter c.p.c. esigente la non conferma nella sentenza d'appello impugnata della prima pronuncia, il motivo in esame riprende lo stesso asserto agitato nel primo motivo, che, come si è visto, è manifestamente infondato.

La sentenza d'appello ha inequivocamente confermato la sentenza del primo giudice, per cui la norma suddetta deve essere applicata, il che rende inammissibile tutto il resto della censura; e ciò anche qualora si potesse prescindere dal fatto che detta censura non è riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì costituisce la prospettazione di un'alternativa valutazione dell'esito del compendio probatorio, ovvero si presenta quale censura direttamente fattuale, che potrebbe essere quindi avanzata soltanto in un gravame.

Il motivo, dunque, è privo di ogni consistenza. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2901, 1414, 2697 c.c. e dell'articolo 346 c.p.c.

Il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che non sia stata fornita la prova relativa al pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare, così non effettuando una corretta applicazione delle norme invocate in rubrica.

Viene trascritta la pagina 9 dell'appello che argomentava sul fatto che, ai fini dell'azione revocatoria, non occorre la prova del pagamento del prezzo, occorrente invece per l'azione di simulazione assoluta (ricorso, pagine 15-16), per poi concludere, "ad abundantiam", che la domanda di accertamento di simulazione non è stata riproposta nel giudizio d'appello. 3.2 La censura si radica a ben guardare su una deformazione di quel che ha compiuto il giudice d'appello.

È vero che a pagina 7 della sentenza la corte territoriale ha rimarcato anche che "a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti non è stata raggiunta la prova del pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare oggetto di azione revocatoria", ma è parimenti vero, ed anzi assai evidente, che ciò viene vagliato quale uno degli elementi che la corte ha ritenuto nella concreta conformazione della fattispecie disattendessero la "specifica doglianza della carenza di prova" proposta dagli appellanti in ordine alla partecipati° fraudis, mediante l'utilizzazione anche delle prove presuntive.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione a controparte delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7800, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. ORDINANZA sul ricorso 27419/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 189 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2.(ab2A, -controricorrente - 169S avverso la sentenza n. 814/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo perché fosse dichiarata inefficace ex articolo 2901 c.c. o, in subordine, dichiarata simulata una compravendita di vari immobili che era stata stipulata con atto pubblico del 20 aprile 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] quale alienante e i convenuti, rispettivamente figlio e genero dell'alienante, quali acquirenti (il fallimento era stato in seguito dichiarato con sentenza del medesimo tribunale il 25-27 gennaio 2005). I convenuti si costituivano resistendo. Con sentenza n. 782/2014 il tribunale accoglieva la domanda ex articolo 2901 c.c. dichiarando quindi inefficace la compravendita nei confronti dell'attore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo proponevano appello, cui resisteva il fallimento. La Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame con sentenza del 22 agosto 2018. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amanzo hanno proposto ricorso, composto di tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difeso il fallimento con controricorso. . Considerato che: 1.1 n primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2909 e 2901 c.c. Si afferma che la sentenza di primo grado avrebbe "accertato, con efficacia di giudicato, la questione di fatto dell'anteriorità dell'atto dispositivo relativo alla 2 .0-? controversia ... rispetto al sorgere del credito". Si riporta quindi un passo di tale sentenza, per poi sostenere che "l'accertamento di fatto dell'anteriorità dell'atto dispositivo ... non è stato contestato dalla curatela del fallimento", la quale, nella comparsa di risposta del giudizio d'appello, avrebbe chiesto di "confermare integralmente la sentenza di primo grado". Ne deriverebbe la violazione dell'articolo 2901 c.c., poiché il giudice d'appello sarebbe pervenuto alla sua decisione "partendo da un presupposto del tutto erroneo, costituito cioè dal sorgere del credito in epoca anteriore all'atto dispositivo". 1.2 Il motivo si fonda evidentemente sulla pretesa violazione del giudicato, invocando infatti in maniera espressa l'articolo 2909 c.c. e desumendo dall'asserita sua violazione quella, conseguentemente quindi prospettata, dell'articolo 2901 c.c. A tacer d'altro, allora, deve rilevarsi che quel che il motivo qualifica giudicato - che sarebbe naturalmente un giudicato interno - non è qualificabile tale, in quanto presenta un contenuto esclusivamente di fatto - ovvero l'anteriorità dell'atto dispositivo de quo -, onde non può integrare un capo autonomo. Quest'ultimo infatti può diventare giudicato interno se appunto risulta autonomo, in quanto fondato su distinti presupposti di fatto e di diritto (ex multis Cass. sez. 2, ord. 25 giugno 2020 n. 12649 e Cass. sez. L, 23 settembre 2016 n. 18713). Ciò assorbe ogni altro profilo, conducendo alla manifesta infondatezza la censura in esame. 2.1 II secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi e discussi, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2729 c.c. Nel caso in esame non sarebbe applicabile il quinto comma dell'articolo 348 ter c.p.c., giacché la sentenza d'appello non potrebbe "ritenersi confermativa" della decisione di primo grado, avendo la corte territoriale "rigettato l'appello sulla base di un presupposto fattuale erroneo (atto dispositivo successivo al sorgere del credito), escluso dal primo giudice, peraltro con un accertamento non impugnato sul punto". Ne deriverebbe l'essere stata "definitivamente accertata l'anteriorità dell'atto dispositivo de quo rispetto al sorgere del credito", per cui, "ai fini di stabilire la fondatezza o non dell'appello, ... sarebbe stato necessario provare, da parte della curatela del fallimento, la partecipazione dei terzi alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore"; invece ad avviso dei giudici di secondo grado "ciò non era necessario", essendo l'atto di disposizione posteriore al credito. Si argomenta dunque in tema, ribadendo che "al momento della vendita, il credito non è ancora sorto", sviluppando poi l'illustrazione di una serie di elementi fattuali che sarebbero stati allegati e provati (ricorso, pagine 11-14) per concludere che ne sarebbe stato omesso l'esame, il quale, se fosse stato effettuato, avrebbe condotto a escludere "l'intento revocatorio del disponente e, comunque, la partecipazione dolosa dei terzi acquirenti". 2.2 Per superare la restrizione impugnativa sancita dall'ultimo comma dell'articolo 348 ter c.p.c. esigente la non conferma nella sentenza d'appello impugnata della prima pronuncia, il motivo in esame riprende lo stesso asserto agitato nel primo motivo, che, come si è visto, è manifestamente infondato. La sentenza d'appello ha inequivocamente confermato la sentenza del primo giudice, per cui la norma suddetta deve essere applicata, il che rende inammissibile tutto il resto della censura; e ciò anche qualora si potesse prescindere dal fatto che detta censura non è riconducibile all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì costituisce la prospettazione di un'alternativa valutazione dell'esito del compendio probatorio, ovvero si presenta quale censura direttamente fattuale, che potrebbe essere quindi avanzata soltanto in un gravame. Il motivo, dunque, è privo di ogni consistenza. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2901, 1414, 2697 c.c. e dell'articolo 346 c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che non sia stata fornita la prova relativa al pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare, così non effettuando una corretta applicazione delle norme invocate in rubrica. Viene trascritta la pagina 9 dell'appello che argomentava sul fatto che, ai fini dell'azione revocatoria, non occorre la prova del pagamento del prezzo, occorrente invece per l'azione di simulazione assoluta (ricorso, pagine 15-16), per poi concludere, "ad abundantiam", che la domanda di accertamento di simulazione non è stata riproposta nel giudizio d'appello. 3.2 La censura si radica a ben guardare su una deformazione di quel che ha compiuto il giudice d'appello. È vero che a pagina 7 della sentenza la corte territoriale ha rimarcato anche che "a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti non è stata raggiunta la prova del pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare oggetto di azione revocatoria", ma è parimenti vero, ed anzi assai evidente, che ciò viene vagliato quale uno degli elementi che la corte ha ritenuto nella concreta conformazione della fattispecie disattendessero la "specifica doglianza della carenza di prova" proposta dagli appellanti in ordine alla partecipati° fraudis, mediante l'utilizzazione anche delle prove presuntive. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione a controparte delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7800, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor
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