CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 31994/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2667 R.G. anno proposto da: S.I.N. – [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 avverso la sentenza n. 2873/2020 depositata il 15 giugno 2020 della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio S.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. deducendo quanto segue. In data 25 novembre 2005 [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale aveva attribuito il compito di gestire e sviluppare il sistema informativo agricolo nazionale. All’atto di costituzione della società, [OSCURATO:PERSONA] aveva designato quali componenti del consiglio di amministrazione l'attore e altri due soggetti. A norma dell'art. 19 dello statuto societario il consiglio di amministrazione durava in carica dieci esercizi. Con delibera del 25 agosto 2011, l'assemblea dei soci aveva deciso di trasformare S.I.N. in società per azioni e di nominare un nuovo organo amministrativo: iniziativa, quest'ultima, assunta al dichiarato scopo di adeguare il detto organo alla disciplina normativa operante per le società per azioni (dato che per tali società il consiglio di amministrazione non può durare in carica per un periodosuperiore a tre esercizi). Mamalchiha quindi lamentato essere stato revocato dalla carica in assenza di giusta causa e ha domandato che controparte venisse condannata al risarcimento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c., quantificando lo stesso in euro 120.000,00. S.I.N. si è costituita in giudizio, domandando il rigetto della domanda di controparte; ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], facendo uso della prerogativa che le competeva, sostitutiva della delibera assembleare, Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 aveva, con propria determinazione del 24 agosto 2011, provveduto a nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione, senza confermareMamalchi; ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprio socio [OSCURATO:PERSONA], cui era riferibile l’atto di revoca. Disposta la chiamata in causa, [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha resistito alla domanda attrice. Il Tribunale di Roma ha definito il giudizio di primo grado dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione con riferimento alla domanda proposta dall'attore e condannando S.I.N. al risarcimento del danno, il quale è stato quantificato in euro 18.235,00 oltre interessi. 2. ― Hanno proposto appello tutte le parti del giudizio. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2020, ha respinto i gravami. Per quanto qui specificamente rileva, la Corte distrettuale ha rilevato: che S.I.N. si era limitata ad affermare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio di maggioranza che avrebbe deciso le sorti della società e il mutamento degli organi societari mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente affermato di voler agire solo nei confronti di S.I.N.; che andavano esaminati «solo gli aspetti delle censure relative alla asserita mancanza di legittimazione in capo all'odierna appellante principale e della sussistenza o meno della giusta causa nell'ambito della revoca del [OSCURATO:PERSONA]»; che spettava a S.I.N. l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca; che una giusta causa di revoca nella fattispecie era da escludersi; che, riguardo alla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA],andavano condivisi i rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui la nomina degli amministratori spettavaalla società ex art. 2383 c.c.; che infatti l'amministratore espleta il proprio incarico sulla base di un rapporto di natura contrattuale con la società e prescindere dai soci che nel corso dell'assemblea abbiano votato; che una simile conclusione valeva anche per gli amministratori di società per azioni controllate Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 dallo Stato o da enti pubblici; che in tali società l’art. 2449 c.c. consente allo statuto di conferire al socio pubblico la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, senza che con ciò sia esclusa l'instaurazione di un rapporto di natura contrattuale tra gli amministratori e la società di riferimento; che, in conseguenza, la sola società legittimata a contraddire, nella presente causa, doveva ritenersi essere S.I.N.. 3. ― Avverso detta sentenza S.I.N. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza a seguito dellapronuncia di ordinanza interlocutoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con propria memoria del 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che a norma dell’art. 9-quater della l. n. 101/2024, di conversione del d.l. n. 63 del 2024, S.I.N.è stata incorporata di diritto in [OSCURATO:PERSONA], la quale è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, della stessa S.I.N.. Si è quindi determinata una successione nel processo, posto che, in termini generali, la fusione tra società, anche nella forma dell'incorporazione, dà luogo ad una vicenda estintivo - successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale tra persone fisiche (Cass. 18 maggio 2023, n. 13685): tale vicenda non ha però riflessi sullo svolgimento del giudizio di legittimità, il quale è dominato dall'impulso di ufficio (per tutte: Cass. 14 giugno 2024, n. 16617). 2. ― Col primo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.c., 2383, comma 3 e 2909 c.c., nonché dell’art. 345 c.p.c.. Secondo la società istante, la Corte di appello doveva ritenere automaticamente esteso al vero legittimato Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 passivo, e cioè [OSCURATO:PERSONA], le domande proposte dall'attore. Viene inoltre dedotto che le questioni inerenti alla sussistenza e valutazione di una giusta causa di revoca concernevanoil tema della correttezza e della buona fede della condotta della chiamata in causa: tema che era direttamente implicato nel giudizio di responsabilità e che la Corte di appello avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione. E’ affermato, infine, che S.I.N. aveva il potere, in sede di appello , di sollevare la questione relativa alla correttezza e buona fede dell'operato di [OSCURATO:PERSONA] «quale titolo della responsabilità circa l'illegittima revoca atteso che i fatti costitutivi di detta questione (i poteri di nomina e revoca autonomi e unilaterali) erano già stati introdotti con estrema chiarezza nel processo». Col secondo mezzo di censura si lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383, comma 2, c.c., 2449 e 1218 c.c. e la violazione dell’art. 1362 c.c. con riferimento all’art. 19 dello statuto di S.I.N., oltre che dei generali principi in materia di responsabilità contrattuale. S i assume che il potere di nomina o revoca dell'amministratore in capo all'ente pubblico non ètrasferito, per effetto dell'accettazione della carica, alla società partecipata, ma resta nelle mani del socio pubblico: «con la conseguenza che non è la società a valutare e a ponderare la sussistenza di una giusta causa in quanto è nell'ambito del rapporto amministratore-socio[…] che tale profilo resta confinato e circoscritto». Si aggiunge che la ricostruzione operata dalla Corte di appello finiva con riversare su S.I.N. le conseguenze dannose di una scelta altrui, enucleando, per tale via, «una sorta di nuova fattispecie di responsabilità oggettiva che, addirittura, supera l'eccezionalitàdelle attuali norme speciali in quanto prescinde non solo dalla colpa e dalla colpevolezza, ma anche dalla condotta (atteso che nulla ha fatto e nulla avrebbe potuto fare S.I.N. per evitare la nomina e la revoca degli amministratori di espressione del socio pubblico) e, addirittura, prescinde dal nesso causale in quanto non vi è alcuna Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 relazione con il danno». 3. ― I due motivi non meritano accoglimento . 4. ― Il nodo centrale della controversia portata all’esame di questa Corte si riassume nell’interrogativo circa la possibilità di imputare la revoca dell’amministratore nominato da [OSCURATO:PERSONA], quale ente pubblico, da cui S.I.N. erapartecipata, a quest’ultima società. La revoca che qui viene in discorso è quella contemplata dall’art. 2449, comma 2, c.c., a mente del quale «[g]liamministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati». Tale norma si pone in continuità con quella contenuta nel primo comma dello stesso articolo: «Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale». Ladisciplina è integrata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 (t esto unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale dispone, al comma 7: «Qualora lo statuto della societàpartecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltàdel socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile». Aggiungeil comma 8 dello stesso art. 9: « Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invaliditàdell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invaliditàdell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società». 5. ― Ora, l a censura basata sull’asserita inappropriata applicazione dell’art. 2383 c.c. non coglie la reale portata della ratio Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 decidendidell’impugnata pronuncia. La Corte di merito, come si è visto, ha conferito rilievo al dato per cui a norma dell’art. 2449 c.c. «la sola società legittimata a contraddire [doveva] ritenersi [OSCURATO:SOCIETA]., essendo questa la titolare passiva del rapporto sostanziale e, quindi, delle eventuali obbligazioni risarcitorie»: rapporto che, secondo il Giudice distrettuale,era restato«in capo alla società partecipata in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i suoi organi ed a prescindere dalle modalità della nomina». Ebbene, ove,al quesito circa la possibilità di imputare l’atto di revoca di [OSCURATO:PERSONA] a S.I.N. si dia risposta affermativa ― e si reputi, in conseguenza, che quell’atto vada parificato alla determinazione assembleare ― dovrebbe riconoscersi che l’azione proposta dall’amministratore revocato erastata correttamente portata contro la ricorrente: in tale prospettiva non vi sarebbe spazio per l’accertamento della dedotta scorrettezza della condotta posta in essere, con la richiamata revoca, da [OSCURATO:PERSONA]; detta scorrettezza potrebbe semmai rilevare nel quadro del giudizio di rivalsa che la partecipata avesse intesoproporre nei confronti del socio che si era avvalso del potere di cui al cit. art. 2449, comma 2, c.c.: ma un tale giudizio, per stessa ammissione della ricorrente, non è stato introdotto con la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]. Ove, di contro, sia da escludere che la società partecipata debba rispondere dell’atto di revoca, la domanda attriceandrebbe per ciò solo disattesa visto che, come rilevato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso agire nei soli confronti di S.I.N.. In entrambi i casi, dunque, un accertamento circa la correttezza della condotta della chiamata in causa ― accertamento evocato col primo motivo di ricorso ― non risulta funzionale alla definizione del giudizio. Non appare concludente, del resto, il rilievo della ricorrente secondo cui nel caso che il terzo sia stato chiamato in causa dal Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente a lui senza necessità di una istanza espressa: la Corte di appello non ha negato tale principio, ma haescluso, in punto di fatto, che la pretesa azionata da Mamalchipotesse farsi valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la sola società tenuta a rispondere del danno per la revoca illegittima era S.I.N.. 6. ― Il primo motivo è dunque inammissibile. 7. ― V enendo al secondo motivo, occorre anzitutto rilevare che il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere che la nomina o la revoca di uno o più componenti di organi interni della società «sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione»dei relativi atti, fa comprendere come questi siano posti in essere tramite procedure extra - assembleari , non giustificandosi, diversamente, la predetta comunicazione: lo schema che si delinea è, dunque, quello di un atto adottato dal socio pubblico che, in forza della legge, produce effetti diretti nell’ordinamento societario. L’esistenza di un effetto diretto va ribadita nonostante l’ambigua formulazione dell’ottavo commadel cit. art. 9, secondo cui la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca«rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società»: se, infatti, la nomina ela revoca sono efficac i , per la società partecipata, a partire dalla comunicazionedei relativi atti, deve escludersi la necessità di unaulteriore manifestazione di volontà della società stessa, nella forma della nomina o d ella revoca dei componenti degli organi internidi cui trattasi. Sicché può credersi che la disposizione da ultimo richiamata forniscauna semplice precisazione quanto agli effetti che produce la mancanza o l’invalidità dell’atto deliberativo: e ciò nel senso chel’assenza o la patologia di tale attonon assume rilievo solo per il socio pubblico, ma si riverbera Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 nell’ordinamento societariodella partecipata. 8. ― L a speciale modalità con cui è consentito allo Stato o all’ente pubblico che ha la partecipazione in una società per azioni di procedere allanomina o la revoca di amministratori, sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, in presenza della previsione statutaria di cui al comma 1 dell’art. 2449c.c., integra uno strumento diretto a tutelare il socio pubblico minoritario. Nella versione odierna (seguita al noto arresto di Corte giust. 6 dicembre 2007, C-463/04 e C-464/04, AEM, circa l’incompatibilità del diritto comunitario con un controllo dello Stato non commisurato alla sua partecipazione di capitale nella società di cui lo stesso è socio) la norma può considerarsi espressiva dell’intendimento di assicurare all’azionista pubblico la possibilità di incidere sul processo di formazione degli organi societari in misura proporzionalealla sua partecipazione sociale: è lecito cioè assumere che con detta disposizione si sia voluto escludere che, nelle determinazioni di nomina e di revoca degli amministratori,dei sindaci e dei componenti del consiglio di sorveglianza tale socio, la cui azione è pur sempre orientata da un interesse pubblico, debba totalmente soccombere difronte a una maggioranza assembleare che intenda attuare scelte diverse dalle sue. 9. ― Tanto detto, è noto il dibattito circa la natura, privatistica o pubblicistica, dell’atto di nomina o di revoca contemplato dall’art. 2449, commi 1 e 2, c.c. e dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016. 10. ― Si è per la verità giustamente du bitato che l’accertamento della natura dell’atto di revoca debba considerarsi decisiv a ai fini che qui interessano. Occorre infattidistinguere il profilo della produzione dell’atto da quello della sua imputazione: e a tal riguardo è innegabile che, indipendentemente dai profili pubblicistici che possano interessare il perfezionamento della fattispecie della revoca, questa è imputatadalla leggealla sfera giuridica della società partecipata . Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 Come è stato sottolineato in dottrina, la fattispecie della nomina odella revoca, una volta perfezionata, resta as soggetta ta , in re lazione al profilo della sua imputazione, alla disciplina che governa in via generale gli atti di nomina e di revoca degli amministratori e dei sindaci di società per azioni: nomina e revoca non entranocosì in gioco quali atti « este rni» alla società, in una prospettiva di carattere interindividuale, ma quali « atti intern i» , immediatamente e direttamente dotati di«valenza organizzativa». In sintesi― è stato ancora rimarcato ― il rapporto che s'instaura , con la nomina pubblica,tra il designato e la società prescinde dall'atto in base al quale la designazione è avvenuta e la revoca, ancorché deliberata dallo Stato o da altro ente pubblico in forza dei particolari poteri ad esso attribuiti, incide sul rapporto tra il titolare della carica e la società (onde, tra l’altro, non può essere svincolato dalle regole proprie di quel rapporto, ivi compresa quella che ne subordina l'esercizio all'esistenza di una giusta causa o che al difetto di giusta causa ricollega il diritto del revocato al risarcimento dei danni). 11. ― Per quanto il descritto meccanismo di imputazione già spieghi comedell’atto di revoca debba rispondere la società partecipata, è opportuno notareche questa Corte ha preso da tempo posizione sul problemadella controversa n atura ― pubblicistica o privatistica ― di quell’atto. Per la giurisprudenza di legittimit à, infatti, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., èun atto uti socius, non iure imperii, d e ll'ente pubblico (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2015, n. 1237). Si è affermato, in proposito, che la società partecipata daun ente pubblico è soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agiscesolo nelle forme previste dal diritto societario (Cass. Sez. U. 19 Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 febbraio 2024, n. 4413; Cass. Sez. U. 14 settembre 2017, n. 21299). In tal senso, la revoca dell'amministratore nominato ai sensi dell'art.2449 c.c. integra un atto posto in essere dall'ente pubblico «a valle» della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, compiuto avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dall’art. 2449 c.c.: questo, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea, sicché, al pari di questi ultimi, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383, comma 3, c.c. (Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29078). 12. ― L’ approdo che può guadagnarsi sulla scia di questa giurisprudenza è lo stesso cui conducono le precedenti considerazioni quanto all’imputazione dell’atto di revoca. Seinfatti la revoca ― come del resto la nomina ― è un atto di diritto privato incidente sull’organizzazione societaria, è da credere che esso sia destinato ad esprimere la volontà dell’ente alla stessa stregua della deliberazione assembleare. Si tratta di tener conto di questa speciale modalità di formazione della volontà sociale, destinata a produrre i suoi effetti nei confronti della società partecipata nel momento in cui, come si è visto, l’attoè a questa comunicato. Ne risulta, allora, che l’attuazione di questo speciale potere di nomina e di revoca si pone sullo stesso piano della delibera assembleare maggioritaria: èun mezzo, rispondente alla richiamata finalità di tutela del socio pubblico,attraverso cui è declinata la formazione della volontà sociale. Secondo quanto hanno incisivamente osservato in passato le Sezioni Unite di questa Corte, la facoltà attribuita all'ente pubblico è Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 «sostitutiva della generale competenza dell'assemblea ordinaria»: essa trova la sua giustificazione nella peculiarità di una tipologia di soci, e deve essere qualificata estrinsecazione di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria (Cass. Sez. U. 15 aprile 2005, n. 7799, in motivazione). Pertanto,come chiarito da convergente dottrina, l’ente pubblico che nomini o revochi l’amministratore precedentemente nominato non esercita un potere a titolo proprio, ma spende l'ordinario potere dell'assembleasurrogandosi ad essa quale organo della società , onde il potere di cui fa uso assume natura corporativa. 13. ― Tale conclusione non porta alla configurazione della responsabilità oggettiva paventata dalla ricorrente. L’art. 2449 c.c. semplicemente delinea un processo di formazione della volontà sociale alternativo a quellofondato sulla delibera dell’assemblea, che ad esso , come detto,si sostituisce. In quanto imputabilealla società e al contempo espressiv o della volontà sociale, l’atto di revoca de gli amministratori e dei sindaci genera, dunque, nel caso di sua illiceità,conseguenze risarcitorie di cui deve rispondere lasola società partecipata . L’atto di revoca è, in ultima analisi,atto privatistico da riferire a questa come lo è l’atto di revoca deciso in assemblea secondo il comune schema deliberativo di formazione della volontà sociale. Di esso il socio pubblico non risponde, così come un qualsiasi socio d i società per azioni non risponde personalmente del vot o espresso in assemblea in funzione dell’assunzione di una deliberadi analogo contenuto. 14. ― Il secondo motivo va quindi respinto in base al seguente principio di diritto: « In tema di società per azioni, l’atto di revoca dell’amministratore da parte dello Stato o dell’ente pubblico che abbia nominato il detto amministratore, previsto dall’art. 2449, comma 2, c.c., è atto di diritto privato imputato alla società partecipata, sicché Sez. I–RG 2667/2021 udienza pubblica11.10.2024 dell’illegittimità della revoca (adottata, nella specie, senza giusta causa) deve rispondere la società stessa, non già lo Stato o l’ente che abbiano la partecipazione in essa». 15. ― Il ricorso deve essere in conclusione rigettato . 16. ― Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto, oltre che della novità della questione, della concorde richiesta svolta, in tal senso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l.