CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 46458/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amore la sentenza emessa dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte il 22 dicembre 2008, irrevocabile il 9 dicembre 2009, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità), limitatamente a quest'ultimo, eliminando il relativo aumento di pena e rideterminando la pena inflitta per gli altri reati in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Revocava, altresì, la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 21 giugno 2011, irrevocabile il 20 ottobre 2011, di condanna alla pena di mesi tre e giorni dieci di arresto per i reati di cui agli artt. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e 9 legge n. 1423 del 1956, limitatamente a quest'ultimo, eliminando la relativa pena e determinando quella residua in mesi sei di arresto. La revoca parziale delle due sentenze di condanna discendeva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019 di illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Amore, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 6 CEDU nonché vizio di motivazione. Nell'istanza con la quale veniva chiesta la revoca delle due sentenze limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956, era stato segnalato che, in sede di cognizione, il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente era stato frutto di un errore materiale, atteso che la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione, decurtata di un terzo per la scelta del rito abbreviato, doveva essere pari ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e non a quella di anni tre, comminata dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, tuttavia, aveva omesso di considerare tale circostanza e si era limitato a detrarre l'aumento di pena inflitto per il reato dichiarato incostituzionale, pari a mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, senza fornire alcuna motivazione della decisione. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione degli artt. 444 e 673, comma 1, cod. proc. pen. Con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Taranto, la Corte territoriale, dopo avere revocato la stessa per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956, aveva determinato la pena residua per la contravvenzione di cui all'art. 116 Codice della Strada in misura quasi doppia di quella applicata su richiesta dal Giudice della cognizione, per di più omettendo di considerare le riduzioni previste per il rito alternativo con cui si era proceduto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Al contrario, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a scomputare dalla pena complessiva quella applicata per il reato per il quale era intervenuta la revoca della condanna. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con la requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la motivazione dell'ordinanza è del tutto assente quanto alla richiesta del condannato di emendare l'errore materiale asseritamente esistente nel calcolo della pena. Si deve ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità permette al giudice dell'esecuzione di rilevare l'illegittimità della pena solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che sia frutto di errore macroscopico - trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. In altri termini, la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione, la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione o la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità (cfr. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto aveva determinato la pena in anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, così calcolata: per il più grave reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa per gli altri tre furti contestati, e di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956, infine diminuita di un terzo ex art. 442 cod. pen. Orbene, la sanzione applicata in sede di cognizione era frutto di un palese errore di calcolo: la pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, decurtata di un terzo per la scelta del rito abbreviato, doveva essere pari ad anni due, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Conseguentemente, la Corte territoriale, in presenza dell'istanza avanzata con l'incidente di esecuzione, avrebbe dovuto rettificare la pena principale inflitta in violazione dei parametri normativamente fissati, procedendo poi alla eliminazione della pena relativa al reato oggetto di aboliti° criminis. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, in tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di abolitio criminis, che lo stesso giudice è tenuto a determinare (Sez. 3, n. 38732 del 23/03/2016, Chiarolanza, Rv. 267980); analoga procedura deve essere seguita in caso di revoca della condanna per uno dei reati oggetto della sentenza di applicazione di pena. Occorre, pertanto, un nuovo accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione in una misura inferiore a quella determinata con la sentenza, in conseguenza della sopravvenuta revoca della condanna per uno dei reati, e che tenga, altresì, conto della riduzione della pena derivante dal rito alternativo. La Corte territoriale non ha applicato i suindicati principi al caso in esame e non ha correttamente esercitato i propri poteri di quantificazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 116 Codice della Strada in quanto ha irrogato una pena assai maggiore di quella complessiva inflitta in cognizione. L'effetto paradossale prodotto dalla decisione in rilievo è stato amplificato dalla mancata considerazione del rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta seguito in sede di cognizione. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per