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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 43980/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di importazione dal Benin di gr. 2289.060 di eroina, da cui erano ricavabili 37137 dosi, occultati nel sottofondo di due trolley.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia cell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi, riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione:

1. Violazione degli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 179 e 599 cod. proc. pen. avendo la Corte pronunciato la sentenza impugnata in assenza del ricorrente nonostante questo, all'atto della notifica del decreto di citazione (avvenuta il 5 febbraio 2022) per l'udienza del 4 marzo 2022 avesse espressamente dichiarato di voler partecipare all'udienza (allega a tal fine copia della relata di notifica con la richiesta di partecipare all'udienza)

2. Mancanza o apparenza della motivazione in merito alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio calcolato in misura superiore al minimo edittale in considerazione del solo dato ponderale e senza valutare la personalità dell'imputato (incensuratezza e svolgimento di attività lavorativa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la disciplina emergenziale vigente all'epoca di celebrazione del giudizio di appello (art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. ccn modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato al 31 dicembre 2022), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

L'art. 23-bis, comma 4, del citato dl. prevede che sia la richiesta del pubblico ministero o del difensore di discussione orale che quella dell'imputato di partecipare all'udienza sono formulate per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e sono trasmesse alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

In particolare, per la richiesta dell'imputato la norma prevede non solo la forma scritta, ma anche che questa sia formulata a mezzo del difensore.

La norma, volta a salvaguardare le esigenze di prevenzione della diffusione del Covid-19 e di tutela della salute pubblica durante il periodo emergenziale, ha, dunque, attuato un bilanciamento tra le esigenze connesse alla trattazione dei processi di appello in tempi celeri, ma in sicurezza per tutti gli operatori, e quelle delle parti alla trattazione orale del processo, prevedendo, un termine perentorio entro il quale queste possono formulare le proprie richieste di discussione o di partecipazione all'udienza.

Va, tuttavia, rilevato che la norma in esame, se da un lato contempla espressamente il carattere perentorio del termine di formulazione di dette istanze, disciplinandone forma scritta e modalità di deposito, dall'altro non prevede alcuna sanzione correlata all'inosservanza della modalità attraverso la quale l'imputato può manifestare la sua volontà di partecipare al processo.

Deve, dunque, ritenersi che detta istanza, in quanto espressione della volontà dell'imputato di esercitare il diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito di presenziare all'udienza (artt.111 Cost. e 6 Conv.

EDU), sia legittimamente proposta dall'imputato anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, questo esprima personalmente e tempestivamente la propria volontà.

In tal caso, infatti, trattandosi di un'istanza formulata nei termini e trasmessa ritualmente al giudice, deve escludersi, alla strega di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, che la mera inosservanza del requisito di forma previsto per la sua presentazione possa comportare un sacrificio ragionevole del diritto di presenziare al processo.

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di disciplina emergenziale da pandemia CCVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c ), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283143). 2.L'accoglinnento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 3.Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di importazione dal Benin di gr. 2289.060 di eroina, da cui erano ricavabili 37137 dosi, occultati nel sottofondo di due trolley. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia cell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi, riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione: 1. Violazione degli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 179 e 599 cod. proc. pen. avendo la Corte pronunciato la sentenza impugnata in assenza del ricorrente nonostante questo, all'atto della notifica del decreto di citazione (avvenuta il 5 febbraio 2022) per l'udienza del 4 marzo 2022 avesse espressamente dichiarato di voler partecipare all'udienza (allega a tal fine copia della relata di notifica con la richiesta di partecipare all'udienza) 2. Mancanza o apparenza della motivazione in merito alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio calcolato in misura superiore al minimo edittale in considerazione del solo dato ponderale e senza valutare la personalità dell'imputato (incensuratezza e svolgimento di attività lavorativa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la disciplina emergenziale vigente all'epoca di celebrazione del giudizio di appello (art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. ccn modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato al 31 dicembre 2022), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. L'art. 23-bis, comma 4, del citato dl. prevede che sia la richiesta del pubblico ministero o del difensore di discussione orale che quella dell'imputato di partecipare all'udienza sono formulate per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e sono trasmesse alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. In particolare, per la richiesta dell'imputato la norma prevede non solo la forma scritta, ma anche che questa sia formulata a mezzo del difensore. La norma, volta a salvaguardare le esigenze di prevenzione della diffusione del Covid-19 e di tutela della salute pubblica durante il periodo emergenziale, ha, dunque, attuato un bilanciamento tra le esigenze connesse alla trattazione dei processi di appello in tempi celeri, ma in sicurezza per tutti gli operatori, e quelle delle parti alla trattazione orale del processo, prevedendo, un termine perentorio entro il quale queste possono formulare le proprie richieste di discussione o di partecipazione all'udienza. Va, tuttavia, rilevato che la norma in esame, se da un lato contempla espressamente il carattere perentorio del termine di formulazione di dette istanze, disciplinandone forma scritta e modalità di deposito, dall'altro non prevede alcuna sanzione correlata all'inosservanza della modalità attraverso la quale l'imputato può manifestare la sua volontà di partecipare al processo. Deve, dunque, ritenersi che detta istanza, in quanto espressione della volontà dell'imputato di esercitare il diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito di presenziare all'udienza (artt.111 Cost. e 6 Conv. EDU), sia legittimamente proposta dall'imputato anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, questo esprima personalmente e tempestivamente la propria volontà. In tal caso, infatti, trattandosi di un'istanza formulata nei termini e trasmessa ritualmente al giudice, deve escludersi, alla strega di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, che la mera inosservanza del requisito di forma previsto per la sua presentazione possa comportare un sacrificio ragionevole del diritto di presenziare al processo. Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di disciplina emergenziale da pandemia CCVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c ), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283143). 2.L'accoglinnento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 3.Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Ro
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