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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17967/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato, così derubricato l'originario addebito di rapina.

La riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva e nella riduzione della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale la parte invoca la sostituzione della pena finale, in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 che, all'art. 20-bis, ha ampliato la possibilità di chiedere la sostituzione della pena.

Secondo il ricorrente, al suo caso non si applicherebbe l'art. 85 del d.lgs citato — che contiene norme transitorie circa l'applicazione della nuova disciplina e che contempla la competenza del Giudice dell'esecuzione laddove, all'entrata in vigore, il procedimento penda in cassazione — giacché il ricorso era stato presentato successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Il ricorso sviluppa quindi alcune argomentazioni teoriche circa la finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. La sostituzione della pena, infatti, non compete né alla Corte di cassazione né alla Corte di appello, ma va richiesta al Giudice dell'esecuzione.

1.1. A questo riguardo, appare opportuno ricostruire la disciplina di nuovo conio e quella transitoria applicabile nella specie.

L'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».

Nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, il procedimento era già in corso ed erano già state pronunciate sia la sentenza di primo che quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria.

A questo proposito, l'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 prevede che: «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».

1.2. Ciò posto, escluso che la competenza a provvedere appartenga alla Corte di cassazione, per comprendere a quale Giudice vada rivolta l'istanza di sostituzione, appare cruciale stabilire se il presente processo, alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, fosse "pendente" in appello oppure in cassazione; nel primo caso, infatti, la competenza apparterrebbe alla Corte territoriale; nel secondo caso al Giudice dell'esecuzione.

1.2.1. Allo scopo è utile riferirsi al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui la deliberazione della sentenza - mediante lettura del dispositivo - determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez.

U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810; Sez.

U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione, sia la pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione e la data di presentazione di quest'ultima (dato su cui fa leva il ricorso).

A ciò si aggiunga che questa Corte si è pronunciata più volte negli ultimi mesi sul tema specifico della competenza a provvedere sulla sostituzione secondo il regime transitorio, sancendo, in linea con l'esegesi delle Sezioni Unite sopra richiamata, che, ai fini dell'operatività dell'art. 95 dAgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato e a prescindere dalla data di presentazione del ricorso per cassazione, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 5, n. 42624 del 20/9/23, n.m.; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229; Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154).

1.2.2. Tale interpretazione è stata, in tempi recentissimi, validata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024, depositata il 26 febbraio 2024, nelle more della redazione della presente minuta). [OSCURATO:PERSONA] era stata adita dal Tribunale di Marsala, che aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. l'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis del codice penale «ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza». [OSCURATO:PERSONA], preso atto delle conclusioni raggiunte, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra ricordate, ha ritenuto tale esegesi diritto vivente non in contrasto con l'intenzione del legislatore, perché «assicura infatti uniformità di trattamento a tutti gli imputati i cui processi fossero ancora pendenti - in qualsiasi grado di giudizio - all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e consente loro di accedere alle più favorevoli pene sostitutive di cui al nuovo art. 20-bis cod. pen., spiccatamente orientate alla rieducazione del condannato, evitando al contempo qualsiasi vulnus al diritto di difesa».

Ha sostenuto, altresì la Consulta che «la disposizione censurata è, all'opposto, espressiva di un principio generale dell'ordinamento, per di più di rango costituzionale: quello, cioè, secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivarnente a tutti i processi in corso.

Sicché l'interpretazione analogica adottata dalla Corte di cassazione costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata».

1.3. Applicati i principi di cui sopra alla decisione odierna, il Collegio rileva che la sentenza di appello è stata deliberata il 15 novembre 2022 e che, quindi, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, il che determina la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta di sostituzione.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 15 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato, così derubricato l'originario addebito di rapina. La riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva e nella riduzione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale la parte invoca la sostituzione della pena finale, in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 che, all'art. 20-bis, ha ampliato la possibilità di chiedere la sostituzione della pena. Secondo il ricorrente, al suo caso non si applicherebbe l'art. 85 del d.lgs citato — che contiene norme transitorie circa l'applicazione della nuova disciplina e che contempla la competenza del Giudice dell'esecuzione laddove, all'entrata in vigore, il procedimento penda in cassazione — giacché il ricorso era stato presentato successivamente all'entrata in vigore della disposizione. Il ricorso sviluppa quindi alcune argomentazioni teoriche circa la finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La sostituzione della pena, infatti, non compete né alla Corte di cassazione né alla Corte di appello, ma va richiesta al Giudice dell'esecuzione. 1.1. A questo riguardo, appare opportuno ricostruire la disciplina di nuovo conio e quella transitoria applicabile nella specie. L'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso». Nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, il procedimento era già in corso ed erano già state pronunciate sia la sentenza di primo che quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria. A questo proposito, l'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 prevede che: «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza». 1.2. Ciò posto, escluso che la competenza a provvedere appartenga alla Corte di cassazione, per comprendere a quale Giudice vada rivolta l'istanza di sostituzione, appare cruciale stabilire se il presente processo, alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, fosse "pendente" in appello oppure in cassazione; nel primo caso, infatti, la competenza apparterrebbe alla Corte territoriale; nel secondo caso al Giudice dell'esecuzione. 1.2.1. Allo scopo è utile riferirsi al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui la deliberazione della sentenza - mediante lettura del dispositivo - determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810; Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione, sia la pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione e la data di presentazione di quest'ultima (dato su cui fa leva il ricorso). A ciò si aggiunga che questa Corte si è pronunciata più volte negli ultimi mesi sul tema specifico della competenza a provvedere sulla sostituzione secondo il regime transitorio, sancendo, in linea con l'esegesi delle Sezioni Unite sopra richiamata, che, ai fini dell'operatività dell'art. 95 dAgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato e a prescindere dalla data di presentazione del ricorso per cassazione, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 5, n. 42624 del 20/9/23, n.m.; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229; Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154). 1.2.2. Tale interpretazione è stata, in tempi recentissimi, validata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024, depositata il 26 febbraio 2024, nelle more della redazione della presente minuta). [OSCURATO:PERSONA] era stata adita dal Tribunale di Marsala, che aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. l'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis del codice penale «ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza». [OSCURATO:PERSONA], preso atto delle conclusioni raggiunte, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra ricordate, ha ritenuto tale esegesi diritto vivente non in contrasto con l'intenzione del legislatore, perché «assicura infatti uniformità di trattamento a tutti gli imputati i cui processi fossero ancora pendenti - in qualsiasi grado di giudizio - all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e consente loro di accedere alle più favorevoli pene sostitutive di cui al nuovo art. 20-bis cod. pen., spiccatamente orientate alla rieducazione del condannato, evitando al contempo qualsiasi vulnus al diritto di difesa». Ha sostenuto, altresì la Consulta che «la disposizione censurata è, all'opposto, espressiva di un principio generale dell'ordinamento, per di più di rango costituzionale: quello, cioè, secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivarnente a tutti i processi in corso. Sicché l'interpretazione analogica adottata dalla Corte di cassazione costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata». 1.3. Applicati i principi di cui sopra alla decisione odierna, il Collegio rileva che la sentenza di appello è stata deliberata il 15 novembre 2022 e che, quindi, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, il che determina la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta di sostituzione. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri
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