CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pomigliano d’Arco (NA), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Caivano (NA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 2 maggio 2016 n. 3887/45/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2023 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTO1. la “I.C.I.F. di [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 2 maggio 2016, n. 3887/45/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso pagamento dell’ICI relativa all’anno 2006 su n. 9 aree edificabili (censite in catasto con le particelle 11, 16, 127, 1985, 2371, 2372, 2373, 2374 e 2376 del folio 19) e n. 1 fabbricato rurale (censito in catasto con la particella 17 del folio 19) in Caivano (NA), per un totale di € 38.392,00(ivi compresi gli accessori), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Caivano (NA) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 7 aprile 2014, n. 8928/25/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato l’atto impositivo –sul presupposto che il valore venale delle aree edificabili fosse stato ridotto rispetto ai criteri desumibili per zone omogenee dalla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 2013, n. 76, a modifica della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 21 luglio 2011, n. 45, senza tener conto delle differenziazioni esistenti tra superfici eterogenee della medesima zona, e che il fabbricato rurale fosse stato assoggettato ad ICI in considerazione della classificazione catastale; 3. il Comune di Caivano (NA) è rimasto intimato; 4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha preliminarmente disposto l’acquisizione del fascicolo di merito; 5. all’esito la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]:1. il ricorso è affidato a cinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo: nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e violazione dell’art. 53, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo antecedente alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare d’ufficio che l’atto di appello non erastato depositato dall’ente impositore presso la segreteria del giudice di primo grado dopo la notifica al contribuente a mezzo del servizio postale; 1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo: nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1956, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con insanabile contrasto tra motivazione e dispositivoin relazione alla determinazione del valore venale delle aree edificabili e, per conseguenza, in relazione alla soggezione ad ICI del fabbricato rurale, e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 156 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1956, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente in relazione alla determinazione del valore venale delle aree edificabili; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 1, 2 e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado: che l’area destinata ad edilizia convenzionata doveva essere esente da ICI in ragione del gravante vincolo di inedificabilità; che l’ente impositore non aveva rispettato i parametri normativi per la determinazione del valore venale delle aree edificabili, né aveva considerato la disomogeneità delle aree edificabili nell’ambito della medesima zona; che l’ente impositore non aveva considerato la documentazione prodotta dalla contribuente (convenzione di lottizzazione e cessione di aree a titolo gratuito), né aveva tenuto conto del valore venale delle aree edificabili all’epoca dell’imposizione (laddove, la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 21 luglio 2011, n. 45, aveva riferito i valori venali alla data dell’1 gennaio 2006, in comparazione con i prezzi medi delle compravendite stipulate in epoca successiva); che l’ente impositore aveva ridotto il valore imponibile per leannualità successive in misura pari a circa il 60% in considerazione della parziale edificabilità “virtuale”; che tale ridimensionamento del valore imponibile era stata confermato da giudicati tributari per annualità pregresse e successive; 1.4 con il quarto motivo, si denunciano, al contempo: nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il riconoscimento della ruralità di un fabbricato dipendesse dalla categoria catastale di appartenenza o dalla presentazione della domanda di variazione della medesima, senza tener conto che l’ente impositore aveva proposto una domanda o eccezione nuova in relazione a tale questione, che non era stata mai dedotta nel giudizio di primo grado, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 1, 2 e 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 817 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il fabbricato rurale fosse soggetto ad ICI in ragione della classificazione catastale, nonostante l’utilizzazione strumentale per la manipolazione, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione o la commercializzazione di prodotti agricoli; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge 7 luglio 2000, n. 212, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le sanzioni amministrative e gli interessi moratori fossero dovuti senza conteggi e motivazioni in presenza di obbiettiva incertezza normativa (in relazione alla condotta dell’ente impositore, che aveva determinato nell’anno 2011 i valori venali delle aree edificabili per l’anno 2006), senza tener conto dell’obbligo derivante a suo carico dall’art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di comunicare al proprietario la variazione del valore venale di un terreno, anche in considerazione dei riflessi sulla quantificazione del debito di imposta; 2. il primo motivo è infondato; 2.1 in verità, all’esito dell’acquisizione e della consultazione del fascicolo di merito, si evince che l’atto di appello era stato regolarmente notificato alla controparte a mezzo del servizio postale il 20 novembre 2014 ed era stato successivamente depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli il 24 novembre 2014; 2.2 ne discende che l’appellante aveva pienamente osservato le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente prima della modifica disposta dall’art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con decorrenza dal 13 dicembre 2014), per la sua costituzione in giudizio; 2.3 in tal senso, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario,l'art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere(Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27971; Cass., Sez. 6^-5, 30 gennaio 2017, n. 2276; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2019, n. 16130; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24651); 2.4 del resto, in senso analogo, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 53, comma 2,secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma,Cost., il giudice delle leggi (Corte Cost., 30 maggio 2016, n. 121), ha rilevato, con riferimento all'art. 36 del d.lgs.21 novembre 2014, n. 175, -che ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rendendo non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell'appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, il deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - che, in mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio; conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo; per gli appelli proposti prima di tale termine, deve, invece , continuare ad applicarsi la disposizione che prevede l'inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell'appello presso la commissione tributaria provinciale; 3. il secondo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del terzo motivo; 3.1 invero, dopo aver premesso che: «In particolare, il prezzo di riferimento che ha preso in considerazione il Comune di Caivano per gli immobili accertati, scaturisce dai valori della delibera del CC n. 45 del 21.7.2011, in cuivengono comparati i valori riferiti al 01.01.2006 con prezzi medi applicati per atti di compravendita successivamente stipulati. Tale procedimento potrebbe risultare inficiato dall’errore, poiché il Comune non ha tenuto conto delle differenziazioni di valore che esistono per i terreni edificabili della medesima zona, determinando una valutazione univoca per terreni edificatori aventi destinazioni (nel caso edilizia convenzionata) diverse tra loro e, dunque, valori di mercato diversi. La genericità e l’inattendibilità dei valori attribuiti risulta, poi, confermata dalla stesso Comune con delibera CC n. 76 del(l’)[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui sono stati sensibilmente ridotti i valori delle aree edificabili posti con la delibera CC n. 45 del 21.7.2011. Pertanto, ad essere posta in discussione non è la valenza edificatoria del terreno, ma il valore di mercato attribuito a terreni edificatori con caratteristiche non omogenee tra loro che nel caso di specie, il Comune aveva sensibilmente ridotto così come determinato dall’anzidetta delibera», il giudice di secondo grado ha inspiegabilmente accolto l’appello dell’ente impositore anche in relazione alla determinazione del valore imponibile delle aree edificabili; 3.2 invero, la motivazione in parte qua della sentenza impugnata è palesement e incoerente ed incongruente con la decisione presa, là dove, dopo aver preliminarmente evidenziato l’inattendibilità dei criteri estimativi portati dal la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 21 luglio 2011, n. 45, i quali sarebbero stati impropriamente fondati su una valutazione uniforme ed indistinta delle aree comprese nelle singole zone dello strumento urbanisticocomunale, il giudice di appello non ha tenutoconto, per un verso,che l’eterogeneità e la multiformità delle caratteristiche e delle qualità espresse dalle varie tipologie dei suoli ubicati nell’ambito di ciascuna zona si sarebbero riflesse in una corrispondente diversificazione dei valori imponibili; per altro verso, che il riferimento alla su ccessiva riduzione dei valori medi con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 2013, n. 76, era assolutamente inidoneo a conferire coerenza logica e spessore giuridico al percorso argomentativo, giacché la tardiva ammissione dell’esorbitanza dei parametri fissati con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 21 luglio 2011, n. 45, non valeva, comunque, a sana re l’inconcludenza del sillogismo decisorio; 3.3 ne consegue che l’accoglimento del gravame, con l’implicito riconoscimento dell’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo, in relazione alla determinazione delle basi imponibiliai fini della liquidazione dell’ICI sulle aree edificabili , non si armonizza né si raccorda – sul piano della conseguenzialità argomentativa - con il rilievo critico della «genericità» e dell’«inattendibilità» dei valori desunti sulla scorta dei parametri adoperati dall’ente impositore; 4. il quarto motivo è infondato; 4.1 su un piano generale, intema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32217; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2023, n. 19646); 4.2 nello specifico, peri fabbricati non iscritti in catasto, si deve confermare l’orientamento di questa Corte, secondo cui l'esenzione da ICI è condizionat a all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9 del d.l 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, che può essere immediatamente condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, nn. 28556 e 28557; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2022, n. 31281); 4.3peraltro, la rilevanza delle caratteristiche oggettive della ruralità –al di fuori dell’ipotesi di mancato accatastamento - è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte anche alla luce dello ius superveniens, con particolare riguardo all'emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A)il co mma 3 - bis dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come introdotto dall'art. 42- bis del d . l . 1 ottobre 2007 , n. 159, convertito , con modificazioni, dalla legge29 novembre 2007, n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivitàagricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso»; B) il co mma 1 - bis dell'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,secondo cui: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»; 4.4 ne l prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), le Sezioni Unite hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante, non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 4.5 per cui, riaffermando la «decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad ICI diun fabbricato», le Sezioni Unite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI»(Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565); affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del comma 3-bisdell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283); 4.6 la stessa conclusione deve essere ri badit a alla luce dell'ulteriore ius superveniens ( d . l. 13 maggio 2011 , n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28ottobre 2013, n. 124 ), che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effettoper il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21094; Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, nn. 13392 e 13393; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1148); 4.7 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m.26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n.23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 4.8 l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134, e modificato dall'art. 42 - bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito , con modificazioni , dalla l egge 29 novembre 2007,n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 4.9 in seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d . l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l egge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011 , n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero « gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo»; 4.10 ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralitàin capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»; 4.11 l'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 , n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 4.12 si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI,sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 4.13va, dunque, ribadito che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale; 4.14 pertanto, il giudice di appello si è pienamente uniformato ai principi enunciati, affermando che: «In ogni caso, l’imposta relativa alla costruzione rurale è dovuta, perché i cespiti oggetto di accertamento risulti(a)no classate in D/1 – C/2 E A/10, anche se trattasi di costruzioni rurali annessi(e) ai terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola, per cui non vanno esclusi dall’applicazione dell’imposta le costruzioni rurali, ai sensi del DPR 1142/49. (...) Nel caso in esame la società, al fine del riconoscimento della ruralità sull’immobile ai sensi del comma 2 bis art. 7 D.L n. 70/2011, doveva presentare all’Agenzia del Territorio inserimento, negli atti catastali, dell’annotazione comprovante il riconoscimento della ruralità, ma la società ricorrente non ha provveduto a tale adempimento»; 5. il quinto ed ultimo motivo è infondato; 5.1 la questione dell’oggettiva incertezza normativa è stata espressamente dedotta dalla contribuente con l’impugnazione originaria dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario (come si desume dalla sintetica esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata);5.2 ciò non di meno, non si possono ravvisare gli estremi per il riconoscimento di tale beneficio; 5.3 a tenore dell’art.10 della legge 27 luglio 2000, n. 212: «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. »; 5.4 secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,e dell'art. 8 del d.l.gs 31 dicembre 1992 , n. 546, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'amministrazione finanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione(tra le tante: Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2023, n. 5530); 5.5 più in particolare, i n tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - ch e deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 -è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente(tra le altre: Cass., Sez. 5^, 13giugno 2018, n. 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893); 5.6 nella specie, a ben veder e, la contribuente non ha lamentato l’inintelligibilità o l’equivocità del contenuto precettivo di una norma contemplante un illecito tributario (come sarebbe stato per l’art. 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, in tema di “Sanzioni ed interessi” per l’ICI), ma si è limitato a censurare la concreta quantificazione delle sanzion i amministrative irrogat e e degli interessi moratori liquidati dall’ente impositore, prescindendo del tutto dalle difficoltà esegetiche nella corretta ricostruzione della condotta sanzionata; 6. in conclusione, valutandosi la fondatezza del secondo motivo,l’assorbimento del terzo motivo, nonché l’infondatezza del primo motivo, del quarto motivo e del quinto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; rigetta il primo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo; cassa