CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/19715 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], il quale - in concorso con altri - si rendeva responsabile di plurimi delitti, tra cui associazione a delinquere, reati in materia fallimentare e tributaria, truffa e falso; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; - ritenuto che il proposto motivo di ricorso, volto a censurare l'operata graduazione della pena nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, dal momento che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che se esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., non è censurabile nel giudizio di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142) e dal momento che è principio giurisprudenziale consolidato che, in punto di statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è parimenti sufficiente che il giudice di merito non si sia abbandonato ad un ragionamento illogico o frutto di mero arbitrio, ma abbia giustificato adeguatamente la propria decisione ritenendola la più idonea a realizzare, in concreto, l'adeguatezza della pena irrogata; -ritenuto che nel caso in esame, la Corte territoriale, ha adeguatamente dato conto con ragionamento che non merita censura alcuna delle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione delle plurime condotte delittuose poste in essere in danno dei creditori sociali nella determinazione della pena base relativa alla fattispecie di delitto più grave, discostandosi di poco dal minimo edittale; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7-<-) DE