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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 423/2011

ECLI:EU:T:2011:438
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 8 settembre 2011 – Fulmen / Consiglio (causa T‑439/10 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13-16)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Presentazione della domanda di provvedimenti provvisori molti mesi dopo la proposizione del ricorso principale – Insussistenza di circostanze nuove – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 19, 21-31)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 32-33) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dei seguenti atti impugnati, per quanto riguarda la ricorrente: – la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); – il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25); – la decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81); – il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 8 settembre 2011 – Fulmen / Consiglio (causa T‑439/10 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13-16) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Presentazione della domanda di provvedimenti provvisori molti mesi dopo la proposizione del ricorso principale – Insussistenza di circostanze nuove – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 19, 21-31) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 32-33) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dei seguenti atti impugnati, per quanto riguarda la ricorrente: – la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); – il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25); – la decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81); – il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.