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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00337/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15253-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1665/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 3279/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo oggettivo R.G.N.15253/2024 Cron.

Rep.

Ud.22/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 10456/2022 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva così statuito: - aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente la somma di € 1.215,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; - aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l’effetto, aveva condannato la società suddetta a corrispondergli un’indennità pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ai sensi del 5° livello del CCNL del Commercio (pari ad € 1.042,46), oltre rivalutazione ed interessi sull’importo via via rivalutato fino al pagamento; -aveva respinto per il resto il ricorso.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza di primo grado; in accoglimento, invece, dell’appello incidentale del lavoratore ed in parziale riforma della stessa sentenza, confermata nel resto, condannava la suddetta società a corrispondere al Silvestri un’indennità pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ai sensi del 5° livello del CCNL del Commercio (€ 1.858,69), oltre rivalutazione ed interessi sull’importo via via rivalutato fino al pagamento.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo dell’appello principale della società (con il quale essa lamentava l’erroneità della decisione resa dal primo giudice in punto di indennità di mancato preavviso), giudicava infondato anche il secondo motivo con il quale la stessa aveva lamentato l’erroneità della decisione resa dal Tribunale in punto di licenziamento, tenuto conto che essa aveva contestato in comparsa l’avversa deduzione relativa all’assunzione da parte della stessa di altro personale dopo il licenziamento ed articolato prova al riguardo, nonché depositato estratto INPS (all. 3 della memoria di primo grado) comprovante che il numero dei dipendenti dall’intimato licenziamento era sceso da 7 a 5, senza mai risalire.

4. La Corte, invece, considerava fondato l’appello incidentale proposto dal lavoratore, con il quale egli lamentava l’erronea quantificazione dell’indennità risarcitoria del licenziamento illegittimo, e in tal senso riformava la sentenza di primo grado.

5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6. Resiste con controricorso l’intimata.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione e 132 cpc n. 4, nullità della sentenza in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello violato le norme indicate in rubrica, essendo in presenza di “motivazione c.d. apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico/giuridico seguito per la formazione del convincimento, di talché non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (ex multis: Cass.2023 n. 5927 e Cass.

V, n. 15135/2022; VI, n. 37507/2022) .

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Costituzione; dell’art. 3 legge 604/1966; degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. sulla scelta del lavoratore da licenziare; violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’obbligo di repechage di matrice giurisprudenziale; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc e nullità della sentenza in relazione a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello violato e/o falsamente applicato i canoni ermeneutici contenuti nelle norme in epigrafe, là dove ha ritenuto erroneamente applicabile il c.d. obbligo di repechage.

3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 in relazione dell’art. 44 comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 326 – doc.

INPS - CPC Lista DM 10 Trasmessi; ed in relazione all’art. 3 legge 604/1966 – nullità della sentenza in relazione a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Censura la sentenza impugnata, per avere la Corte d’Appello, come pure il Giudice di prime cure, violato e/o falsamente applicato le norme in oggetto, avendo erroneamente tratto dalla fonte di prova All. 6 “estratto Inps lista DM10 Trasmessi”, una informazione non idonea a dimostrare che dopo il licenziamento del Silvestri (dicembre 2021) eranostate assunte altre persone.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte territoriale – dopo aver argomentato la reiezione del primo motivo dell’appello principale della società circa l’indennità sostitutiva del preavviso (aspetto che non forma oggetto di censure in questa sede di legittimità) – ha considerato che: “Deduce la società appellante che l’avversa deduzione relativa all’assunzione da parte della stessa di altro personale dopo il licenziamento – oltre che essere stata contestata in sede di comparsa di costituzione – risulterebbe smentita dalla documentazione prodotta in atti (estratto INPS – all. 3 della memoria di primo grado), laddove la suddetta documentazione –rileva la Corte – comprova la veridicità della circostanza.

L’estratto INPS allegato alla memoria di costituzione di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (doc. 3 –Lista DM 10 trasmessi) dimostra, invero, che successivamente al licenziamento del SILVESTRI il numero di dipendenti occupati è passato (nel mese di gennaio del 2022) da 7 a 5, per poi risalire a 6 nei mesi di febbraio e marzo 2022 (e poi nuovamente scendere a 5 nei successivi mesi), comprovando l’assunzione di altro personale successivamente al licenziamento”.

6. Ebbene, tale motivazione della Corte territoriale, non solo è graficamente presente, ma non è affatto apparente, come invece deduce partericorrente.

Invero, il ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado è anzitutto strettamente aderente all’unico motivo d’impugnazione della società che – come qui già riferito in narrativa - atteneva al lo specifico profilo dell’assunzione da parte della datrice di lavoro “di altro personale dopo il licenziamento” e dell’aver “articolato prova al riguardo, nonché depositato estratto INPS (all. 3 della memoria di primo grado) comprovante che il numero dei dipendenti dall’intimato licenziamento era sceso da 7 a 5, senza mai risalire” (v. anche pag. 3 dell’impugnata sentenza dove vengono appunto riferiti i motivi delle contrapposte impugnazioni).

E la Corte, proprio in base all’esame del contenuto del documento citato, ha motivatamente ritenuto che dallo stesso risultasse il contrario di quanto sostenuto dalla datrice di lavoro, e cioè che la stessa aveva assunto altro personale dopo il licenziamento nei termini specificati in sentenza.

7. Il secondo motivo è inammissibile.

8. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).

9. Ebbene –anche a voler prescindere dal rilievo che in tale censura si riscontra la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di ricorso eterogenei (quali quelli di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma primo, c.p.c.), denunciandosi promiscuamente la violazione di molteplici norme di diritto (sostanziale) e anomalie motivazionali – va comunque evidenziato che nel secondo motivo è proposta una completa rilettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare pagg. 25-30 del ricorso).

10. Lo stesso motivo, inoltre, è in gran parte non pertinente rispetto alla ratio decidendidella Corte territoriale.

Come si è già riferito la societàaveva formulato un secondo motivo che atteneva esclusivamente ad un profilo molto specifico rientrante nel tema dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di ricerca della ricollocazione del lavoratore (cd. repechage).

Né l’attuale ricorrente per cassazione deduce ora di aver impugnato la sentenza di primo grado sotto diversi profili relativi alla legittimità del licenziamento.

Conseguentemente, tutti gli ulteriori aspetti sui quali ora argomenta la ricorrente, e, cioè, l’esistenza di una crisi aziendale, l’esigenza di riduzione di personale, il nesso causale tra tale giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento, la scelta datoriale ricaduta sull’attuale controricorrente, in ragione dell’anzianità e dei carichi familiari, erano assolutamente estranei all’appellatum e quindi al devolutum al giudice di secondo grado.

11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, e per analoghe ragioni.

12. Difatti, tale censura (cfr. pagg. 31-37 del ricorso) propone una diversa lettura dello specifico documento sul quale ha fondato il proprio convincimento la Corte territoriale e di ulteriori documenti, per giunta non richiamati nel secondo motivo del suo appello principale.

13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15253-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1665/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 3279/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo oggettivo R.G.N.15253/2024 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10456/2022 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva così statuito: - aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente la somma di € 1.215,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; - aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l’effetto, aveva condannato la società suddetta a corrispondergli un’indennità pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ai sensi del 5° livello del CCNL del Commercio (pari ad € 1.042,46), oltre rivalutazione ed interessi sull’importo via via rivalutato fino al pagamento; -aveva respinto per il resto il ricorso. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza di primo grado; in accoglimento, invece, dell’appello incidentale del lavoratore ed in parziale riforma della stessa sentenza, confermata nel resto, condannava la suddetta società a corrispondere al Silvestri un’indennità pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ai sensi del 5° livello del CCNL del Commercio (€ 1.858,69), oltre rivalutazione ed interessi sull’importo via via rivalutato fino al pagamento. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo dell’appello principale della società (con il quale essa lamentava l’erroneità della decisione resa dal primo giudice in punto di indennità di mancato preavviso), giudicava infondato anche il secondo motivo con il quale la stessa aveva lamentato l’erroneità della decisione resa dal Tribunale in punto di licenziamento, tenuto conto che essa aveva contestato in comparsa l’avversa deduzione relativa all’assunzione da parte della stessa di altro personale dopo il licenziamento ed articolato prova al riguardo, nonché depositato estratto INPS (all. 3 della memoria di primo grado) comprovante che il numero dei dipendenti dall’intimato licenziamento era sceso da 7 a 5, senza mai risalire. 4. La Corte, invece, considerava fondato l’appello incidentale proposto dal lavoratore, con il quale egli lamentava l’erronea quantificazione dell’indennità risarcitoria del licenziamento illegittimo, e in tal senso riformava la sentenza di primo grado. 5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6. Resiste con controricorso l’intimata. 7. La ricorrente ha depositato memoria. 8. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione e 132 cpc n. 4, nullità della sentenza in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello violato le norme indicate in rubrica, essendo in presenza di “motivazione c.d. apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico/giuridico seguito per la formazione del convincimento, di talché non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (ex multis: Cass.2023 n. 5927 e Cass. V, n. 15135/2022; VI, n. 37507/2022) . 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Costituzione; dell’art. 3 legge 604/1966; degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. sulla scelta del lavoratore da licenziare; violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’obbligo di repechage di matrice giurisprudenziale; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc e nullità della sentenza in relazione a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello violato e/o falsamente applicato i canoni ermeneutici contenuti nelle norme in epigrafe, là dove ha ritenuto erroneamente applicabile il c.d. obbligo di repechage. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 in relazione dell’art. 44 comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 326 – doc. INPS - CPC Lista DM 10 Trasmessi; ed in relazione all’art. 3 legge 604/1966 – nullità della sentenza in relazione a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Censura la sentenza impugnata, per avere la Corte d’Appello, come pure il Giudice di prime cure, violato e/o falsamente applicato le norme in oggetto, avendo erroneamente tratto dalla fonte di prova All. 6 “estratto Inps lista DM10 Trasmessi”, una informazione non idonea a dimostrare che dopo il licenziamento del Silvestri (dicembre 2021) eranostate assunte altre persone. 4. Il primo motivo è infondato. 5. La Corte territoriale – dopo aver argomentato la reiezione del primo motivo dell’appello principale della società circa l’indennità sostitutiva del preavviso (aspetto che non forma oggetto di censure in questa sede di legittimità) – ha considerato che: “Deduce la società appellante che l’avversa deduzione relativa all’assunzione da parte della stessa di altro personale dopo il licenziamento – oltre che essere stata contestata in sede di comparsa di costituzione – risulterebbe smentita dalla documentazione prodotta in atti (estratto INPS – all. 3 della memoria di primo grado), laddove la suddetta documentazione –rileva la Corte – comprova la veridicità della circostanza. L’estratto INPS allegato alla memoria di costituzione di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (doc. 3 –Lista DM 10 trasmessi) dimostra, invero, che successivamente al licenziamento del SILVESTRI il numero di dipendenti occupati è passato (nel mese di gennaio del 2022) da 7 a 5, per poi risalire a 6 nei mesi di febbraio e marzo 2022 (e poi nuovamente scendere a 5 nei successivi mesi), comprovando l’assunzione di altro personale successivamente al licenziamento”. 6. Ebbene, tale motivazione della Corte territoriale, non solo è graficamente presente, ma non è affatto apparente, come invece deduce partericorrente. Invero, il ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado è anzitutto strettamente aderente all’unico motivo d’impugnazione della società che – come qui già riferito in narrativa - atteneva al lo specifico profilo dell’assunzione da parte della datrice di lavoro “di altro personale dopo il licenziamento” e dell’aver “articolato prova al riguardo, nonché depositato estratto INPS (all. 3 della memoria di primo grado) comprovante che il numero dei dipendenti dall’intimato licenziamento era sceso da 7 a 5, senza mai risalire” (v. anche pag. 3 dell’impugnata sentenza dove vengono appunto riferiti i motivi delle contrapposte impugnazioni). E la Corte, proprio in base all’esame del contenuto del documento citato, ha motivatamente ritenuto che dallo stesso risultasse il contrario di quanto sostenuto dalla datrice di lavoro, e cioè che la stessa aveva assunto altro personale dopo il licenziamento nei termini specificati in sentenza. 7. Il secondo motivo è inammissibile. 8. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476). 9. Ebbene –anche a voler prescindere dal rilievo che in tale censura si riscontra la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di ricorso eterogenei (quali quelli di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma primo, c.p.c.), denunciandosi promiscuamente la violazione di molteplici norme di diritto (sostanziale) e anomalie motivazionali – va comunque evidenziato che nel secondo motivo è proposta una completa rilettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare pagg. 25-30 del ricorso). 10. Lo stesso motivo, inoltre, è in gran parte non pertinente rispetto alla ratio decidendidella Corte territoriale. Come si è già riferito la societàaveva formulato un secondo motivo che atteneva esclusivamente ad un profilo molto specifico rientrante nel tema dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di ricerca della ricollocazione del lavoratore (cd. repechage). Né l’attuale ricorrente per cassazione deduce ora di aver impugnato la sentenza di primo grado sotto diversi profili relativi alla legittimità del licenziamento. Conseguentemente, tutti gli ulteriori aspetti sui quali ora argomenta la ricorrente, e, cioè, l’esistenza di una crisi aziendale, l’esigenza di riduzione di personale, il nesso causale tra tale giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento, la scelta datoriale ricaduta sull’attuale controricorrente, in ragione dell’anzianità e dei carichi familiari, erano assolutamente estranei all’appellatum e quindi al devolutum al giudice di secondo grado. 11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, e per analoghe ragioni. 12. Difatti, tale censura (cfr. pagg. 31-37 del ricorso) propone una diversa lettura dello specifico documento sul quale ha fondato il proprio convincimento la Corte territoriale e di ulteriori documenti, per giunta non richiamati nel secondo motivo del suo appello principale. 13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
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