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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 01275/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18851-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Napoli, via F. Crispi 111 è elettivamente domiciliato - controricorrente- avverso la sentenza n. 5665/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/11/2019, NRG 1596/2017; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2009;

2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 1.744,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale;

3. la Corte riteneva in ogni caso che il credito fosse anche da considerare prescritto, in quanto il termine per il versamento era fissato al 16.6.2010 e quindi l’avviso di addebito notificato il 30.6.2015 era intervenuto oltre il quinquennio, né risultava dedotta una condotta dolosa del professionista, non potendo essere individuato un occultamento giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, stante la sussistenza dei poteri ispettivi dell’ente che impedivano di riconoscere nell’inadempimento all’obbligo di dichiarazione un ostacolo insormontabile;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

2. il motivo è infondato;

3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021);

4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021

5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente.

6. il motivo va dunque disatteso e pertanto, rendendosi definitiva la pronuncia sull’insussistenza dell’obbligo, il secondo motivo, formulato con riferimento ai soli profili riguardanti la questione sulla prescrizione, resta assorbito;

7. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18851-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Napoli, via F. Crispi 111 è elettivamente domiciliato - controricorrente- avverso la sentenza n. 5665/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/11/2019, NRG 1596/2017; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2009; 2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 1.744,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale; 3. la Corte riteneva in ogni caso che il credito fosse anche da considerare prescritto, in quanto il termine per il versamento era fissato al 16.6.2010 e quindi l’avviso di addebito notificato il 30.6.2015 era intervenuto oltre il quinquennio, né risultava dedotta una condotta dolosa del professionista, non potendo essere individuato un occultamento giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, stante la sussistenza dei poteri ispettivi dell’ente che impedivano di riconoscere nell’inadempimento all’obbligo di dichiarazione un ostacolo insormontabile; 3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione; 2. il motivo è infondato; 3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021); 4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18851/2020 Numero sezionale 9464/2021 5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice Numero di raccolta generale 1275/2022Data pubblicazione 17/01/2022 d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente. 6. il motivo va dunque disatteso e pertanto, rendendosi definitiva la pronuncia sull’insussistenza dell’obbligo, il secondo motivo, formulato con riferimento ai soli profili riguardanti la questione sulla prescrizione, resta assorbito; 7. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 01275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris