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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CJ0119_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un’aliquota IVA ridotta del 2,10% per i prezzi dei biglietti d’ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono consumazioni durante lo spettacolo — Divieto di ampliare l’ambito di applicazione di una deroga iniziale dopo averne ridotto la portata.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Nell’applicare, dal 1° gennaio 2007, un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto del 2,10% agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d’ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CJ0119_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un’aliquota IVA ridotta del 2,10% per i prezzi dei biglietti d’ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono consumazioni durante lo spettacolo — Divieto di ampliare l’ambito di applicazione di una deroga iniziale dopo averne ridotto la portata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Nell’applicare, dal 1° gennaio 2007, un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto del 2,10% agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d’ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.