CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibile nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 novembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza resa il 26 aprile 2017 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 5 marzo 2017 in Drapia e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione di arma clandestina, "ai sensi degli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva illegalmente detenuto una pistola, marca Beretta, cal. 7, 65, priva di matricola, con due caricatori monofilari relativi alla stessa"; b) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché aveva detenuto e due scatole di munizioni contenente 50 proiettili ognuna, cal 7,65; c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, aveva acquistato, o comunque ricevuto, l'arma di cui al capo a. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di ridurre la pena della metà per la contravvenzione sub b), come esplicitamente previsto dal legislatore, nel caso in cui si proceda con il rito abbreviato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello, pur dando atto della confessione dell'imputato, ha ritenuto in maniera errata di non poter determinare la pena base nella misura del minimo edittale in forza del fatto che l'arma era efficiente, quando l'efficienza dell'arma non rappresenta un quid pluris, ma un normale elemento strutturale del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. La pena inflitta a Grosso con la sentenza suindicata è stata irrogata, all'esito di giudizio abbreviato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., per la quale è stata applicata la riduzione per il rito alternativo in misura pari ad un terzo. Tuttavia, la legge n. 103 del 2017 all'art. 1, comma 44, dal 3 agosto 2017 ha modificato l'art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà. Circa tale innovazione, l'orientamento interpretativo di questa Corte sì è attestato sul condivisibile principio secondo cui il novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen. si applichi anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271752). È, pertanto, ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole, essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della lex mitior (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488). Per tale ragione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla corrispondente statuizione, che il Collegio ridetermina in anni uno, mesi tre, giorni 25 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Infatti, la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. 0, cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio, senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo determinato in un provvedimento impugnato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, considerando che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione I non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). La Corte territoriale, nel caso di specie, dopo aver analizzato la modalità di rinvenimento (l'arma era avvolta in un panno bianco e abilmente occultata) e la natura dell'arma (perfettamente funzionante e dotata di una imponente scorta di munizioni) in modo ineccepibile ha ritenuto di applicare una pena molto vicina al minimo edittale. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno, mesi tre, giorni venticinque di reclusione ed euro 400,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni uno, mesi tre, giorni 25 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o