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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1953

Cassazione n. 40220/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1953 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 37-9735/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Venezia il 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di appropriazione indebita e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Considerato che le doglianze contenute nel ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto e la dosimetria della pena, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità penale del BARON e pag. 4 in punto di trattamento sanzionatorio]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/9/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1953 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 37-9735/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Venezia il 14 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di appropriazione indebita e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione. Considerato che le doglianze contenute nel ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto e la dosimetria della pena, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità penale del BARON e pag. 4 in punto di trattamento sanzionatorio]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/2022
Sentenza Cassazione n. 40220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris