CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 19100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso38361/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Martusciello -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5834/2015 depositata il 16/05/2019; RG 38361/19Massarella-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 30/05/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal Comune di Fondi a mente degli artt. 54 TUE e dell'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso la stima dell'indennità ai sensi dell'art. 21 TUE, rigettata l'eccezioni preliminare in punto di legittimazione attiva dell'istante, ha proceduto a rideterminare l'indennità anzidetta sulla scorta di una propria precedente ordinanza che aveva negato, in relazione alla medesima procedura, la natura edificabile del fondo interessato, sulla considerazione che «una volta accertata la classificazione nell'area espropriata in base al piano regolatore generale quale destinata a verde pubblico e viabilità, anche a voler ritenere non conformativo ma espropriativo il vincolo discendente dalla successiva variante di PRG (deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05-06-2012) con cui è stato approvato il progetto per la costruzione dell'opera di area in questione, rimane comunque un'originaria destinazione non edificabile dell'area medesima sulla base delle previsioni del PRG». Ricorre ora per la cassazione di detta ordinanza la Massarella sulla base di cinque mezzi, seguiti da memoria eresistiti avversariamente da controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso – a tenore del quale si dubita della legittimazione attiva del Comune di Fondi, in quanto l'art. 54 TUE, che disciplina il potere di opposizione, non contempla tra i soggetti legittimati l'ente espropriante, né la posizione dell'ente espropriante, come divisato invece dal decidente, sarebbe assimilabile a quella del terzo, atteso che anche nel procedimento ex art. 21 TUE è sempre RG 38361/19Massarella-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'ente espropriante che procede alla stima – non ha pregio e può pertanto essere disatteso. 3. Ancorché sul punto non possa aderirsi all'obiezione del resistente –essere il Comune di Fondi, oltre che autorità espropriante, anche promotore, beneficiario e "pagatore" dell'espropriazione – perché riflettente una valutazione di fatto estranea al ragionamento decisorio, è bene inizialmente avvertire, come già ricordato dalla giurisprudenza costituzionale da ultimo con sentenza 135 del 2014 e come, in relazione all'analogo interrogativo postosi rispetto all'impugnazione della determinazione della stima in via di urgenza a mente dell'art. 22 TUE, si e ribadito anche da questa Corte (Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16748) –che, peraltro, anche in passato, non aveva mostrato dubbi al riguardo (Cass., Sez. I, 11/06/1991, n. 6618) –che il principio del giusto indennizzo deve ritenersi operante, in base all'art. 42 Cost., comma 3, non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale. Tanto precisato va poi aggiunto che la tesi ricorrente non gode del riscontro delle fonti, giacché alla luce della disciplina del procedimento fissata dall'art. 21 TUE per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, nonché dell'inquadramento sistematico dell'istituto, va escluso che nell'operato del collegio incaricato di effettuare la stima sia riconoscibile l'operato di un organo direttamente riconducibile all'autorità espropriante. L'autonomia del collegio dei tecnici incaricati a mente dell'art. 21 TUE è comprovata, infatti, tanto da puntuali indici testuali che si rinvengono nel testo della norma – ossia, più in dettaglio, dal fatto che, pur se la nomina compete all'autorità espropriante, questa nomina solo due tecnici, RG 38361/19Massarella-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli uno dei quali se sia stato da lui designato deve essere quello del proprietario, che il terzo tecnico è nominato dal presidente del tribunale tra i professori universitari di estimo o tra i periti iscritti all'apposito albo, che le spese di nomina sono liquidate in funzione degli esiti della procedura, che la relazione è depositata presso l'autorità espropriante ed, in ultimo, a conclusivo suggello della indiscutibile terzietà dell'organo, che trovano applicazione "le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni" – quanto dalla funzione che nel disegno legislativo il procedimento in parola – significativamente disciplinato dopo che alla determinazione provvisoria di essa abbia proceduto l'autorità espropriante – è chiamato ad assolvere promuovendo, anche in chiave di deflazione del possibile contenzioso, un accertamento dei valori in gioco che, per il fatto di essere operato da un organo terzo ed imparziale quale è un collegio di periti, si mostri almeno tendenzialmente in grado di assicurare la condivisibilità dei risultati. 4. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso – a tenore dei quale si dubita, rispettivamente, che la lite potesse trovare definizione sulla scorta di un pregresso pronunciamento della medesima Corte relativo alla stessa vicenda espropriativa poiché ragionando in tal modo non si sarebbe avuto riguardo alla concreta funzione dell'opera, non si sarebbe tenuto conto della distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi e del vincolo di tale ultimo natura ricadente sul fondo e non si sarebbe considerata la vocazione edificatoria del fondo come invece «abbondantemente» dimostrato nella sede adita (secondo motivo) ed ancora che il valore di stima fosse stato determinato in modo corretto (quarto motivo) – sono entrambi inammissibili perché palesemente versati in fatto. RG 38361/19Massarella-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli E' appena il caso di ricordare infatti che il giudizio di cassazione non costituisce un'istanza di terzo grado in cui porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata chiedendo che la Corte, procedendo alla rinnovazione del giudizio merito, adotti una pronuncia sostitutiva di quella adottata dal giudice della cui sentenza si discute, giacché la Corte di Cassazione non è giudice del fatto sostanziale, ma è tenuta solo ad accertare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, la legittimità della decisione impugnata. Le rimostranzedei ricorrenti intendono sollecitare una rivisitazione in fatto degli esiti della controversia e come tali si sottraggono al sindacato qui richiesto. 5. Il terzo motivo di ricorso – a tenore dei quali, rispettivamente, si dubita che il valore di stima rispecchiasse la natura edificatoria del bene – resta assorbito per effetto dell'inammissibilità del secondo motivo di ricorso che il contrario opinamento del decidente di merito era inteso infatti a rivedere. Ed assorbito resta per effetto del conclusivo rigetto del ricorso che andrà perciò pronunciato anche il quinto motivo di ricorso concernente la disposta condanna degli odierni ricorrenti alle spese del giudizio di merito. 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in RG 38361/19Massarella-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni