CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 40990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 marzo 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura dell'affidamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva revocato in maniera automatica il beneficio in conseguenza dell'episodio segnalato (detenzione presso la sua abitazione di 362 grammi di eroina e contestuale rinvenimento di ingenti somme in contanti a disposizione sua e della convivente), nonostante dagli atti emergesse che l'affidato aveva agito in modo estemporaneo e che aveva tenuto sino ad allora un comportamento corretto; il ricorrente si doleva anche del fatto che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la condotta risalente all'epoca in cui aveva con la compagna fatto una vacanza all'Argentario senza averne disponibilità, senza però tenere conto anche del reddito di cui la compagna disponeva; che tutto il materiale probatorio risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); il provvedimento si basa su un'accurata analisi delle risultanze investigative e le condotte sono evidenti e anche ammesse dallo stesso affidato; l'epoca in cui l'attività è iniziata non è stata determinata facendo leva solo sulle spese sostenute per la vacanza all'Argentario, che costituiscono un argomento di contorno e che in ogni caso dimostra una buona disponibilità economica, ma sulle quantità di stupefacente disponibile e sulle modalità della condotta, di connotazioni tali da indurre il Tribunale di sorveglianza a ritenerle significativi di un'attività di spaccio da molto tempo avviata; che non vi sono quindi travisamenti delle prove né illogicità di motivazione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i