CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e bancarotta semplice patrimoniale (capo B), quanto alla sola misura del trattamento sanzionatorio e alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A), è affidato a doglianze generiche, in quanto indeterminate - dal momento che le stesse sembrano aggredire anche la statuizione di condanna per il delitto di cui al capo B) -, e aspecifiche, ossia meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (come nel caso di specie in cui l'imputato era stato coinvolto in precedenti esperienze fallimentari, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898), di modo che essendosi il giudice censurato attenuto ad esso deve ribadirsi che non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e