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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36719/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34607 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83111 F924J) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L21 G942B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77528 E396P) [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del Di- rettore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S08 F839H) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 13 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3914/2018, pubblicata in data 23 aprile 2018 (e che si dichia- ra notificata in data 8 ottobre 2018); udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giu- gno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Forio e della ASL [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aggressione da parte di un cane ran- dagio, che lo aveva morsicato provocandogli lesioni.

Il comune convenuto ha chiamato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., società cui assume di avere affidato, a titolo con- venzionale, la prevenzione del randagismo nel territorio co- munale.

La domanda di parte attrice è stata accolta dal Giudice di Pace di Napoli (ex Pozzuoli) nei soli confronti del Comune di Forio.

Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo gra- do, la ha invece rigettata.

Ricorre il Rubino, sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Forio e la ASL Napoli 2 Nord.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren- te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 8 ot- tobre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 13 Risulta infatti prodotta la semplice copia autentica del provve- dimento in questione, senza alcuna relazione di notificazione.

Il ricorso è pertanto improcedibile (senza che venga in rilievo alcuna delle dibattute questioni riguardanti l'attestazione di conformità all'originale delle eventuali copie analogiche di atti telematici: nella specie, infatti, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta affatto prodotta, in nes- suna forma).

È infatti appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01) D'altra parte, il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorren- ti: non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità.

Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime la Corte dall'esame dei singoli motivi.

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 13

2. Solo a fini di completezza espositiva, si osserva che il ricor- so non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, per le ragioni di seguito sintetizzate. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame ed illogicità delle motivazioni su di un punto decisivo, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc; violazione e falsa applicazione di le .e, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc».

Il ricorrente contesta la mancata dichiarazione, da parte della corte territoriale, dell'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Forio, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto in tema di specificità dell'appello affermati da questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 - 01), ha espressamente osservato che, nella specie, «l'appellante ha chiaramente indicato le par- ti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice» (pag. 4 della sentenza impugnata).

Il ricorrente contesta tale statuizione, ma le sue censure difet- tano di specificità: non è richiamato infatti nel ricorso, con sufficiente chiarezza e precisione, il contenuto della sentenza impugnata, né quello dell'atto di appello avverso la stessa avanzato dal comune soccombente, in modo da porre questa Corte in condizioni di apprezzare e valutare la dedotta generi- cità dell'impugnazione, esclusa dallo stesso giudice di appello.

In proposito, nel ricorso, viene operato esclusivamente un ge- nerico riferimento agli atti del processo allegati, senza il ne- cessario specifico richiamo del contenuto rilevante degli stessi (diretto o, quanto meno, indiretto, con la precisa indicazione Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 13 dei passi rilevanti), in violazione del requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione di legge in relazione agli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c. con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Nullità della sentenza per motivazione assente, carente e lacunosa.

Falsità motivazionale, motivazione petitoria, carente e con- traddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

Nonostante l'intitolazione della rubrica faccia richiamo ad una pluralità di norme di diritto asseritamente violate e ad una se- rie carenze nella motivazione della decisione impugnata, il ri- corrente, con il motivo di ricorso in esame, deduce, in sostan- za, che il tribunale avrebbe omesso di "indagare un diverso profilo" relativo alla responsabilità del comune, precisamente quello relativo alla custodia, da parte di quest'ultimo, della strada sulla quale era avvenuto l'evento dannoso, ed avrebbe, di conseguenza, omesso di affermarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Anche in questo caso, sussiste un evidente difetto di specifici- tà della censura, soprattutto in relazione alla non novità della questione con essa posta: il ricorrente non chiarisce se il pro- filo di responsabilità del comune quale custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (questione che richiede, evidentemen- te, anche accertamenti di fatto in relazione ai presupposti di applicabilità di tale disposizione), era stato effettivamente al- legato nel corso del giudizio di merito, nonché in quali specifici atti processuali ed in quali esatti termini.

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 13 È opportuno comunque osservare che lo stesso assunto in di- ritto posto a base del motivo di ricorso è da ritenere infonda- to.

È infatti pacifico che, nella specie, l'evento lesivo dedotto in giudizio è stato provocato all'attore dall'aggressione di un animale (cane) vagante, non direttamente dalla cosa che egli assumere essere nella custodia dell'ente convenuto.

Non può quindi in nessun modo venire in rilievo l'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., la quale presuppone che il danno sia causa- to direttamente dalla "cosa" in custodia e non è pertanto ap- plicabile in caso di danno causato dalla condotta di un animale (domestico, selvatico o semplicemente "vagante" che esso sia). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c., non- ché agli artt. 5, 6 e 10 Leg_ge Regione Campania n. 16/2008, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Vizio di moti- vazione e grave illogicità.

Motivazione petitoria, carente e con- traddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Con il Quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione di legge in relazione alla legge quadro 14 agosto 1991 n 28 e Le.ge [OSCURATO:PERSONA], n. 16 del 24 novembre 2001, nonché all'art. 2043 c.c. e 41 c.p., Violazione e falsa applica- zione degli articoli 115 e 116 Cpc, e degli articoli 2697, in rife- rimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Vizio di motivazione e grave illogicità.

Motivazione petitoria, carente e contraddit- toria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Il terzo ed il quarto motivo sono logicamente connessi e pos- sono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 13 Anche questi motivi sono inammissibili.

Le censure di violazione degli artt. 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specifici- tà, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giuri- sprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02: «in te- ma di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pre- tendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valo- re che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria - come, ad esempio, valore di prova legale - oppu- re, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di va- lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezza- mento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

Per il resto, si tratta comunque di contestazioni relative ad ac- certamenti di fatto, nonché alla valutazione delle prove, non ammissibili in sede di legittimità.

Il ricorrente contesta, nella sostanza, la valutazione operata dal tribunale in ordine al difetto di sufficiente prova di una condotta colposa addebitabile al comune, in nesso di causa con l'evento dannoso da lui denunciato, valutazione peraltro Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 13 sostenuta da motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Il tribunale ha affermato al riguardo, in primo luogo, in diritto, che in ipotesi di danni provocati da cani randagi non è appli- cabile il criterio speciale di imputazione della responsabilità (a carattere oggettivo) di cui all'art. 2052 c.c., trovando invece esclusiva applicazione i principi generali in tema di responsa- bilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., mentre, in fatto, ha os- servato che nella specie non era stata fornita sufficiente prova che la mancata cattura del cane che aveva aggredito l'attore fosse dipesa da una condotta colposa del comune nell'organizzazione e nella gestione dell'attività pubblica di prevenzione del randagìsmo, in conformità ai principi di diritto affermati in proposito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18954 del 31/07/2017, Rv. 645379 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018, Rv. 651948 - 01).

Orbene, sul titolo di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve ritenersi formato il giudicato interno, in quanto lo stesso risulta oggetto di espressa pronuncia del giudice di appello (censurata sul punto esclusivamente con il primo motivo del ricorso, sotto il profilo della pretesa applica- bilità dell'art. 2051 c.c., assunto non fondato, per le ragioni in precedenza esposte).

Per quanto infine riguarda gli accertamenti di fatto, le censure del ricorrente, pur contenendo la formale denuncia di violazio- ne delle disposizioni in tema di prevenzione del randagismo, nella sostanza si risolvono nell'affermazione per cui la circo- stanza di fatto che il cane fosse libero dimostrerebbe di per sé che il predetto servizio di prevenzione del randagismo non era stato espletato in modo adeguato dal comune.

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 13 Ma tale assunto - evidentemente inammissibile nella parte in cui mette in discussione la valutazione delle prove operata dal giudice del merito - si risolve, di fatto, per ogni altro aspetto, nella pretesa di affermazione di una responsabilità oggettiva e/o presunta dell'ente pubblico deputato alla prevenzione del randagismo o, quanto meno, nella pretesa, evidentemente in- fondata, di una sostanziale inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti della responsabilità del preteso danneg- giante in caso di azione generica di responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., onere notoriamente e pacificamente gravante integralmente sul danneggiato.

D'altronde, con riguardo a tale ultimo aspetto, risulta in realtà assorbente la considerazione per cui nel ricorso non vi è (in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) uno specifico richiamo al contenuto delle difese di merito di parte attrice in relazione alla eventuale allegazione del fatto che in realtà il comune non avrebbe in alcun modo neanche provveduto ad attivare un qualunque servizio di prevenzione del randagismo, e, comunque, mancano specifiche censure in relazione all'implicito accertamento positivo sul punto operato dal tribu- nale. 2.4 Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione all'art. 112, all'art. 113, all'art.277 cpc, dell'art. 2043 c.p.c. e art. 14 CEDU, omessa pronun- zia e vuoto di tutela, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., art. 3 - Omessa motivazione, vizio motivazionale, motivazione assente, illogicità grave, ed incongruità della decisione per omesso esame di un punto decisivo, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale, esclusa la responsabilità del comune convenuto per difetto di prova di una sua condotta colposa in nesso di Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 13 causa con l'evento dannoso, ha ritenuto assorbite tutte le ul- teriori questioni prospettate dalle parti.

Il ricorrente si duole che non sia stata presa in considerazione la possibile responsabilità degli altri enti convenuti in giudizio.

La censura difetta di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mancando il richiamo del preciso og- getto delle domande proposte nei confronti degli altri enti, dei motivi della decisione di primo grado nonché dell'eventuale relativo gravame sul punto.

Non risulta peraltro che esso ricorrente avesse proposto ap- pello incidentale in relazione al rigetto della domanda in primo grado nei confronti degli altri enti convenuti (e/o chiamati in causa), il che assorbe ogni questione sul punto. 2.5 Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione all'art. 91 e 92 c.p.c., con riferi- mento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc.

Per guanto riguarda l'erroneo governo delle spese.

Grave illogicità e vizio motiva- zionale, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc».

Il motivo è infondato.

Il ricorrente aveva proposto la propria domanda sia nei con- fronti del comune che nei confronti della ASL territorialmente competente.

All'esito del giudizio di primo grado, è stata accolta esclusiva- mente la domanda nei confronti del comune, mentre è stata rigettata quella avanzata nei confronti della ASL, peraltro con compensazione delle spese nei rapporti tra attore e ASL.

L'appello è stato proposto esclusivamente dal comune (natu- ralmente in contraddittorio anche con la ASL, sussistendo liti- sconsorzio processuale).

L'attore non risulta avere proposto appello incidentale tenden- te ad ottenere l'affermazione della responsabilità della ASL.

La domanda è stata rigettata, all'esito del giudizio di secondo grado, anche nei confronti del comune, con assorbimento del- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 13 la questione della eventuale responsabilità della ASL, non og- getto di appello dell'attore.

L'attore, dunque, risulta totalmente soccombente, all'esito del doppio grado di giudizio di merito, nei confronti di entrambi gli enti da lui convenuti in giudizio.

Risulta di conseguenza corretta la decisione del giudice di ap- pello, il quale, una volta riformata la decisione di primo grado di accoglimento della domanda nei confronti del solo comune, ha provveduto a regolare le spese dell'intero giudizio sulla ba- se dell'esito complessivo della lite, in applicazione del principio generale della soccombenza (tenuto conto che la ASL non è stata chiamata in causa dal comune ma direttamente conve- nuta in giudizio dall'attore), ponendole integralmente a carico del soccombente Rubino, per il doppio grado, nei rapporti con il Comune di Forio, ed esclusivamente in relazione al giudizio di secondo grado, nei rapporti con la ASL, in mancanza di ap- pello incidentale dell'ente vittorioso in relazione alla compen- sazione operata dal giudice di primo grado nei relativi rappor- ti.

D'altra parte, è evidente che la ASL, correttamente evocata e costituitasi nel giudizio di secondo grado, risulta integralmente vittoriosa e, dunque, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per tale costituzione, spese che certamente non po- trebbero essere poste a carico del comune appellante, il qua- le, all'esito del giudizio di secondo grado, risulta a sua volta integralmente vittorioso, ma vanno poste a carico della parte integralmente soccombente all'esito del doppio grado di giudi- zio, cioè il Rubino, come correttamente disposto dal tribunale.

Non ha rilievo in proposito che, in sede di gravame, il comune avesse chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva (sul piano sostanziale), sostenendo, tra l'altro, l'eventuale legittimazione sostanziale della stessa ASL, quale esclusiva responsabile del danno.

Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 13 Deve infatti in proposito tenersi conto del principio costante- mente affermato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinan- za n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02; Sez. 2, Ordi- nanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019, Rv. 655358 - 02), per cui, finanche in caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell'unico convenuto, «in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto del- le spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere po- sto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chia- mante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa».

È evidente che per analoghi motivi, e anzi a più forte ragione, vanno comunque poste a carico dell'attore, integralmente soc- combente per aver proposto una domanda infondata nel meri- to, le spese processuali nei rapporti con uno dei soggetti da lui direttamente convenuti in giudizio (in via alternativa e/o cu- mulativa), qualora la domanda nei confronti di quest'ultimo sia stata rigettata e sia stato proposto appello esclusivamente dall'altro convenuto, sia in relazione alla sussistenza del diritto fatto valere in giudizio che in relazione all'individuazione dell'effettivo eventuale obbligato.

3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione sia in favore del difensore del comune che del di- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 13 fensore della ASL, avendo entrambi effettuato la prescritta di- chiarazione di anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuno di essi, in complessivi C 1.000,00, ol- tre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge, con rispettiva distrazione delle stesse in favore del difensore del comune, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed in favore del difensore della ASL, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello IltRiFtrtg p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34607 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83111 F924J) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L21 G942B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77528 E396P) [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del Di- rettore Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S08 F839H) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 13 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3914/2018, pubblicata in data 23 aprile 2018 (e che si dichia- ra notificata in data 8 ottobre 2018); udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giu- gno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Forio e della ASL [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aggressione da parte di un cane ran- dagio, che lo aveva morsicato provocandogli lesioni. Il comune convenuto ha chiamato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., società cui assume di avere affidato, a titolo con- venzionale, la prevenzione del randagismo nel territorio co- munale. La domanda di parte attrice è stata accolta dal Giudice di Pace di Napoli (ex Pozzuoli) nei soli confronti del Comune di Forio. Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo gra- do, la ha invece rigettata. Ricorre il Rubino, sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso il Comune di Forio e la ASL Napoli 2 Nord. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren- te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 8 ot- tobre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 13 Risulta infatti prodotta la semplice copia autentica del provve- dimento in questione, senza alcuna relazione di notificazione. Il ricorso è pertanto improcedibile (senza che venga in rilievo alcuna delle dibattute questioni riguardanti l'attestazione di conformità all'originale delle eventuali copie analogiche di atti telematici: nella specie, infatti, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta affatto prodotta, in nes- suna forma). È infatti appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01) D'altra parte, il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorren- ti: non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità. Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime la Corte dall'esame dei singoli motivi. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 13 2. Solo a fini di completezza espositiva, si osserva che il ricor- so non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento nel merito, per le ragioni di seguito sintetizzate. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame ed illogicità delle motivazioni su di un punto decisivo, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc; violazione e falsa applicazione di le .e, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc». Il ricorrente contesta la mancata dichiarazione, da parte della corte territoriale, dell'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Forio, per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto in tema di specificità dell'appello affermati da questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 - 01), ha espressamente osservato che, nella specie, «l'appellante ha chiaramente indicato le par- ti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice» (pag. 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente contesta tale statuizione, ma le sue censure difet- tano di specificità: non è richiamato infatti nel ricorso, con sufficiente chiarezza e precisione, il contenuto della sentenza impugnata, né quello dell'atto di appello avverso la stessa avanzato dal comune soccombente, in modo da porre questa Corte in condizioni di apprezzare e valutare la dedotta generi- cità dell'impugnazione, esclusa dallo stesso giudice di appello. In proposito, nel ricorso, viene operato esclusivamente un ge- nerico riferimento agli atti del processo allegati, senza il ne- cessario specifico richiamo del contenuto rilevante degli stessi (diretto o, quanto meno, indiretto, con la precisa indicazione Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 13 dei passi rilevanti), in violazione del requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione di legge in relazione agli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c. con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Nullità della sentenza per motivazione assente, carente e lacunosa. Falsità motivazionale, motivazione petitoria, carente e con- traddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. Nonostante l'intitolazione della rubrica faccia richiamo ad una pluralità di norme di diritto asseritamente violate e ad una se- rie carenze nella motivazione della decisione impugnata, il ri- corrente, con il motivo di ricorso in esame, deduce, in sostan- za, che il tribunale avrebbe omesso di "indagare un diverso profilo" relativo alla responsabilità del comune, precisamente quello relativo alla custodia, da parte di quest'ultimo, della strada sulla quale era avvenuto l'evento dannoso, ed avrebbe, di conseguenza, omesso di affermarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Anche in questo caso, sussiste un evidente difetto di specifici- tà della censura, soprattutto in relazione alla non novità della questione con essa posta: il ricorrente non chiarisce se il pro- filo di responsabilità del comune quale custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (questione che richiede, evidentemen- te, anche accertamenti di fatto in relazione ai presupposti di applicabilità di tale disposizione), era stato effettivamente al- legato nel corso del giudizio di merito, nonché in quali specifici atti processuali ed in quali esatti termini. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 13 È opportuno comunque osservare che lo stesso assunto in di- ritto posto a base del motivo di ricorso è da ritenere infonda- to. È infatti pacifico che, nella specie, l'evento lesivo dedotto in giudizio è stato provocato all'attore dall'aggressione di un animale (cane) vagante, non direttamente dalla cosa che egli assumere essere nella custodia dell'ente convenuto. Non può quindi in nessun modo venire in rilievo l'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c., la quale presuppone che il danno sia causa- to direttamente dalla "cosa" in custodia e non è pertanto ap- plicabile in caso di danno causato dalla condotta di un animale (domestico, selvatico o semplicemente "vagante" che esso sia). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c., non- ché agli artt. 5, 6 e 10 Leg_ge Regione Campania n. 16/2008, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Vizio di moti- vazione e grave illogicità. Motivazione petitoria, carente e con- traddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in rela- zione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Con il Quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione di legge in relazione alla legge quadro 14 agosto 1991 n 28 e Le.ge [OSCURATO:PERSONA], n. 16 del 24 novembre 2001, nonché all'art. 2043 c.c. e 41 c.p., Violazione e falsa applica- zione degli articoli 115 e 116 Cpc, e degli articoli 2697, in rife- rimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Vizio di motivazione e grave illogicità. Motivazione petitoria, carente e contraddit- toria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Il terzo ed il quarto motivo sono logicamente connessi e pos- sono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 13 Anche questi motivi sono inammissibili. Le censure di violazione degli artt. 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specifici- tà, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giuri- sprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02: «in te- ma di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pre- tendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valo- re che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria - come, ad esempio, valore di prova legale - oppu- re, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di va- lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezza- mento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). Per il resto, si tratta comunque di contestazioni relative ad ac- certamenti di fatto, nonché alla valutazione delle prove, non ammissibili in sede di legittimità. Il ricorrente contesta, nella sostanza, la valutazione operata dal tribunale in ordine al difetto di sufficiente prova di una condotta colposa addebitabile al comune, in nesso di causa con l'evento dannoso da lui denunciato, valutazione peraltro Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 13 sostenuta da motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Il tribunale ha affermato al riguardo, in primo luogo, in diritto, che in ipotesi di danni provocati da cani randagi non è appli- cabile il criterio speciale di imputazione della responsabilità (a carattere oggettivo) di cui all'art. 2052 c.c., trovando invece esclusiva applicazione i principi generali in tema di responsa- bilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., mentre, in fatto, ha os- servato che nella specie non era stata fornita sufficiente prova che la mancata cattura del cane che aveva aggredito l'attore fosse dipesa da una condotta colposa del comune nell'organizzazione e nella gestione dell'attività pubblica di prevenzione del randagìsmo, in conformità ai principi di diritto affermati in proposito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18954 del 31/07/2017, Rv. 645379 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018, Rv. 651948 - 01). Orbene, sul titolo di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve ritenersi formato il giudicato interno, in quanto lo stesso risulta oggetto di espressa pronuncia del giudice di appello (censurata sul punto esclusivamente con il primo motivo del ricorso, sotto il profilo della pretesa applica- bilità dell'art. 2051 c.c., assunto non fondato, per le ragioni in precedenza esposte). Per quanto infine riguarda gli accertamenti di fatto, le censure del ricorrente, pur contenendo la formale denuncia di violazio- ne delle disposizioni in tema di prevenzione del randagismo, nella sostanza si risolvono nell'affermazione per cui la circo- stanza di fatto che il cane fosse libero dimostrerebbe di per sé che il predetto servizio di prevenzione del randagismo non era stato espletato in modo adeguato dal comune. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 13 Ma tale assunto - evidentemente inammissibile nella parte in cui mette in discussione la valutazione delle prove operata dal giudice del merito - si risolve, di fatto, per ogni altro aspetto, nella pretesa di affermazione di una responsabilità oggettiva e/o presunta dell'ente pubblico deputato alla prevenzione del randagismo o, quanto meno, nella pretesa, evidentemente in- fondata, di una sostanziale inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti della responsabilità del preteso danneg- giante in caso di azione generica di responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., onere notoriamente e pacificamente gravante integralmente sul danneggiato. D'altronde, con riguardo a tale ultimo aspetto, risulta in realtà assorbente la considerazione per cui nel ricorso non vi è (in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) uno specifico richiamo al contenuto delle difese di merito di parte attrice in relazione alla eventuale allegazione del fatto che in realtà il comune non avrebbe in alcun modo neanche provveduto ad attivare un qualunque servizio di prevenzione del randagismo, e, comunque, mancano specifiche censure in relazione all'implicito accertamento positivo sul punto operato dal tribu- nale. 2.4 Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione all'art. 112, all'art. 113, all'art.277 cpc, dell'art. 2043 c.p.c. e art. 14 CEDU, omessa pronun- zia e vuoto di tutela, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., art. 3 - Omessa motivazione, vizio motivazionale, motivazione assente, illogicità grave, ed incongruità della decisione per omesso esame di un punto decisivo, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Il motivo è inammissibile. Il tribunale, esclusa la responsabilità del comune convenuto per difetto di prova di una sua condotta colposa in nesso di Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 13 causa con l'evento dannoso, ha ritenuto assorbite tutte le ul- teriori questioni prospettate dalle parti. Il ricorrente si duole che non sia stata presa in considerazione la possibile responsabilità degli altri enti convenuti in giudizio. La censura difetta di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mancando il richiamo del preciso og- getto delle domande proposte nei confronti degli altri enti, dei motivi della decisione di primo grado nonché dell'eventuale relativo gravame sul punto. Non risulta peraltro che esso ricorrente avesse proposto ap- pello incidentale in relazione al rigetto della domanda in primo grado nei confronti degli altri enti convenuti (e/o chiamati in causa), il che assorbe ogni questione sul punto. 2.5 Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge in relazione all'art. 91 e 92 c.p.c., con riferi- mento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Per guanto riguarda l'erroneo governo delle spese. Grave illogicità e vizio motiva- zionale, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc». Il motivo è infondato. Il ricorrente aveva proposto la propria domanda sia nei con- fronti del comune che nei confronti della ASL territorialmente competente. All'esito del giudizio di primo grado, è stata accolta esclusiva- mente la domanda nei confronti del comune, mentre è stata rigettata quella avanzata nei confronti della ASL, peraltro con compensazione delle spese nei rapporti tra attore e ASL. L'appello è stato proposto esclusivamente dal comune (natu- ralmente in contraddittorio anche con la ASL, sussistendo liti- sconsorzio processuale). L'attore non risulta avere proposto appello incidentale tenden- te ad ottenere l'affermazione della responsabilità della ASL. La domanda è stata rigettata, all'esito del giudizio di secondo grado, anche nei confronti del comune, con assorbimento del- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 13 la questione della eventuale responsabilità della ASL, non og- getto di appello dell'attore. L'attore, dunque, risulta totalmente soccombente, all'esito del doppio grado di giudizio di merito, nei confronti di entrambi gli enti da lui convenuti in giudizio. Risulta di conseguenza corretta la decisione del giudice di ap- pello, il quale, una volta riformata la decisione di primo grado di accoglimento della domanda nei confronti del solo comune, ha provveduto a regolare le spese dell'intero giudizio sulla ba- se dell'esito complessivo della lite, in applicazione del principio generale della soccombenza (tenuto conto che la ASL non è stata chiamata in causa dal comune ma direttamente conve- nuta in giudizio dall'attore), ponendole integralmente a carico del soccombente Rubino, per il doppio grado, nei rapporti con il Comune di Forio, ed esclusivamente in relazione al giudizio di secondo grado, nei rapporti con la ASL, in mancanza di ap- pello incidentale dell'ente vittorioso in relazione alla compen- sazione operata dal giudice di primo grado nei relativi rappor- ti. D'altra parte, è evidente che la ASL, correttamente evocata e costituitasi nel giudizio di secondo grado, risulta integralmente vittoriosa e, dunque, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per tale costituzione, spese che certamente non po- trebbero essere poste a carico del comune appellante, il qua- le, all'esito del giudizio di secondo grado, risulta a sua volta integralmente vittorioso, ma vanno poste a carico della parte integralmente soccombente all'esito del doppio grado di giudi- zio, cioè il Rubino, come correttamente disposto dal tribunale. Non ha rilievo in proposito che, in sede di gravame, il comune avesse chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva (sul piano sostanziale), sostenendo, tra l'altro, l'eventuale legittimazione sostanziale della stessa ASL, quale esclusiva responsabile del danno. Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 13 Deve infatti in proposito tenersi conto del principio costante- mente affermato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinan- za n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 - 02; Sez. 2, Ordi- nanza n. 23123 del 17/09/2019, Rv. 655244 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019, Rv. 655358 - 02), per cui, finanche in caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell'unico convenuto, «in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto del- le spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere po- sto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chia- mante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa». È evidente che per analoghi motivi, e anzi a più forte ragione, vanno comunque poste a carico dell'attore, integralmente soc- combente per aver proposto una domanda infondata nel meri- to, le spese processuali nei rapporti con uno dei soggetti da lui direttamente convenuti in giudizio (in via alternativa e/o cu- mulativa), qualora la domanda nei confronti di quest'ultimo sia stata rigettata e sia stato proposto appello esclusivamente dall'altro convenuto, sia in relazione alla sussistenza del diritto fatto valere in giudizio che in relazione all'individuazione dell'effettivo eventuale obbligato. 3. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione sia in favore del difensore del comune che del di- Ric. n. 34607/2018 - Sez. 3 - Ad. 25 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 13 fensore della ASL, avendo entrambi effettuato la prescritta di- chiarazione di anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuno di essi, in complessivi C 1.000,00, ol- tre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge, con rispettiva distrazione delle stesse in favore del difensore del comune, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed in favore del difensore della ASL, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello IltRiFtrtg p
Sentenza Cassazione n. 36719/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris