CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroRocca Vincenzo, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82,Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Stefano.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1385/2024pubblicata in data 28/01/2025, n.r.g. 421/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’accertamento della natura simulatadell’appalto concluso fra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] ela declaratoria di sussistenza del suo rapporto di lavoro subordinato alledirette dipendenze della prima società da giugno 1985, nonché la condannagenerica della medesima società al pagamento delle differenze retributive.Numero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Sulla base di tale sentenza di primo grado aveva chiesto ed ottenutoData pubblicazione 01/08/2026decreto ingiuntivo, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto aRete [OSCURATO:SOCIETA] di pagargli la complessiva somma di euro104.108,75, calcolata a decorrere da gennaio 1995 e fino a marzo 2007.2.- L’opposizione proposta dalla società era stata rigettata dal Tribunale.3.- Nelle more la sentenza presupposta di primo grado, che avevariconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di R.F.I.spa e condannato la società al pagamento delle differenze retributive, venivaparzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro limitatamente alladecorrenza della condanna al pagamento delle differenze retributive, fissatoa marzo 1997, in quanto i crediti anteriori venivano dichiarati prescritti.Questa sentenza d’appello passava in giudicato.4.- Di conseguenza, con sentenza n. 1662/2015 la stessa Corte d’Appello,in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA] avverso lasentenza di primo grado con cui l’opposizione al decreto ingiuntivo era statarigettata, revocava il provvedimento monitorio e riduceva la condanna dellasocietà al pagamento delle differenze retributive, quantificandole – adecorrere da marzo 1997 – nel minore importo di euro 87.226,27, ivicompreso il controvalore economico della “carta di libera circolazione”.5.- Con sentenza n. 5115/2022 questa Corte di legittimità, in accoglimentodel ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n.1662/2015 della Corte territoriale, cassava in parte la predetta sentenza erinviava alla medesima Corte per il ricalcolo del dovuto, mediante ladetrazione del controvalore della “carta di libera circolazione”.6.- Riassunto il giudizio da [OSCURATO:SOCIETA], ricostituitosi il contraddittorio, con lasentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in sede di rinvio, detraeval’importo di euro 56.502,92 dalla condanna della società, che veniva in talmodo ridotta alla somma di euro 30.723,65.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è il seguente:“l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta è ancorata allo statusdi dipendente o ex dipendente pensionato ed è del tutto svincolata dallanatura e dalle modalità della controprestazione lavorativa, trattandosiNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026di agevolazione che, se rimasta inutilizzata, non è suscettibile, allascadenza, di essere tramutata in un controvalore economico né, tantomeno, di essere sostituita con il pagamento di una somma di denaro”;b) l’importo a tale titolo rivendicato nel ricorso monitorio è di euro56.502,92 ed è dunque questo l’importo da detrarre dalla condanna alpagamento della somma di euro 87.226,27 a suo tempo pronunziata inappello, sicché la condanna va ridotta alla minor somma di euro30.723,65;c) non hanno senso i rilievi del lavoratore sulle ritenute di legge che eglivorrebbe fossero detratte perché si discute di un titolo giudiziario;d) quando alla domanda restitutoria delle maggiori somme versate,avanzata dalla società, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Roccaè infondata, poiché tale domanda non costituisce domanda nuova, mamera ripetizione di somme risultate non dovute (Cass. n. 21969/2018);e) nel merito, tuttavia, non vi è prova documentale dei dedotti pagamenti,a tal fine non potendo rilevare né la copia telematica dello “statino digennaio 2015”, che è solo un file .pdf proveniente dalla stessa società,né l’allegato denominato “email_10_mar_2015_pdf”, apparentementefirmato a stampa al difensore del Rocca, ma recante in epigrafel’intestazione “[OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] RisorseUmane”;f) si tratta di due documenti disconosciuti dal Rocca e riconducibili, inrealtà, sia pure confusamente, alla stessa società e quindi inidonei sulpiano probatorio;g) peraltro non vi sono ragioni per cui il pagamento di una somma cosìingente non possa essere dimostrata nelle ordinarie forme didocumentazione, come la quietanza di pagamento firmata dalbeneficiario, oppure copia di un assegno oppure di un bonifico etc.;h) quanto alle richieste di prova orale, ossia interrogatorio formale delRocca e prova testimoniale, la prima è da rigettare per evidenti ragionidi economia processuale, non essendo verosimile che il Roccasmentisca se stesso riconoscendo il pagamento di quelle somme che,costituendosi in giudizio, ha negato; la seconda è da rigettare perchénon vi è alcuna indicazione che consenta di collegare le due testimoniNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe domiciliate presso la societàvicenda oggetto di causa e che quindi consenta a questo collegio divalutarne la rilevanza;i) similmente è da rigettare la domanda di restituzione del pretesopagamento delle spese di lite delle pregresse fasi, non essendo neppurecitata una prova di tale pagamento.7.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.8.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale, affidato a tre motivi.9.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito al ricorso incidentale concontroricorso.10.- Le parti hanno depositato memoria.11.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,230, 420, co. 4 e 5, 437, co. 2, c.p.c. e 102 disp.att.c.p.c. per avere la Corteterritoriale rigettato l’istanza di interrogatorio formale.Il motivo è fondato.La valutazione del giudice in ordine all’ammissibilità dell’interrogatorioformale è limitata alla verifica della formulazione del relativo capo, che deveessere volto alla confessione giudiziale della controparte. A questa valutazionerestano estranee supposizioni su quello che potrà essere verosimilmentel’esito, poiché questo profilo appartiene poi alla valutazione dell’adempimentodell’onere della prova e non a quello, necessariamente preliminare,dell’ammissibilità del mezzo istruttorio. In tal senso questa Corte ha affermatoche la valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di uninterrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., sullabase del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e nonin base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti dettavalutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su una meraNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026supposizione (Cass. n. 1629/2007; Cass. n. 10007/1998). Analogamente èda escludere che l’ammissione di tale mezzo istruttorio possa essere negatoin considerazione dell'inverosimiglianza dei fatti allegati (Cass. n.5313/1998).Neppure è conforme a diritto il richiamo ad esigenze di economiaprocessuale, posto che il diritto alla prova ha una rilevanza specifica sia sulpiano del diritto di difesa (art. 24 Cost.), sia su quello del “giusto processo”(art. 111 Cost.) ed assume rilevanza anche nelle fonti sovranazionali ai sensidegli artt. 6 e 13 della Carta Europea dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali (v. Corte EDU 29/09/2016, causa [OSCURATO:PERSONA] v. Malta).Nel caso in esame la Corte territoriale non ha negato che la circostanzacapitolata fosse destinata a far rendere al Rocca una confessione giudiziale,ma ha rigettato la relativa istanza istruttoria per ragioni di economiaprocessuale, valutando non verosimile che il Rocca – il quale costituendosi ingiudizio aveva specificamente negato quel pagamento da parte della società– potesse poi smentire se stesso in sede di interrogatorio formale. Taledecisione non è conforme ai principi di diritto e va pertanto cassata con rinvioper l’espletamento del mezzo istruttorio.Si tratta, infatti, di una prova decisiva, proprio perché volta ad acquisireuna prova legale qual è la confessione giudiziale. Questa Corte ha affermatoche l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione dellaparte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e nonmeramente dilatorio o defatigatorio, siccome in contrasto con gli elementiprobatori già acquisiti (Cass. ord. n. 26775/2025; Cass. n. 3188/2006; Cass.n. 8544/2000).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 132,co. 2, n. 4), 429, co. 1, c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 111, co. 6, Cost. per averela Corte territoriale motivato in modo solo apparente sia sul rigetto dell’istanzadi interrogatorio formale, sia sulla idoneità probatoria dei documenti prodotti.Il motivo, per la parte relativa all’interrogatorio formale, è assorbitodall’accoglimento del primo. Analogamente, per la parte relativa alla rilevanzaprobatoria dei documenti il motivo è parimenti assorbito, poiché il giudice dirinvio dovrà rivalutare tutto il materiale probatorio, compresi tutti i documentiNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026(fra cui il doc. 8 invocato dalla società).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 244,420, co. 4 e 5, 437, co. 2, c.p.c. e 102 disp.att.c.p.c. per avere la Corteterritoriale rigettato l’istanza di prova testimoniale sulla medesima circostanzaoggetto del capitolo di interrogatorio formale.Il motivo è fondato.Nel giudizio sulla “rilevanza” della prova testimoniale il giudice è chiamatoa valutare se i fatti dedotti nei capitoli di prova siano idonei a dimostrare ipunti controversi fra le parti. A tal fine il giudizio si concentra, pertanto, suldato oggettivo del fatto capitolato e non involge, altresì, ulterioriconsiderazioni sulle ragioni per le quali le persone indicate come testimonisiano in grado di conoscere quei fatti. Tali considerazioni, infatti,appartengono al momento – logicamente, necessariamente eprocessualmente successivo – della valutazione dell’attendibilità delledichiarazioni rese dal testimone e non a quello – logicamente,necessariamente e processualmente anteriore – del giudizio sulla rilevanzadei capitoli di prova ai fini dell’ammissione del mezzo istruttorio.La Corte territoriale, invece, ha rigettato l’istanza di prova testimoniale perla sola ragione della mancata indicazione di circostanze idonee a “collegare”le due persone indicate come testimoni alla vicenda oggetto di causa,indicazione ritenuta essenziale per la valutazione della rilevanza della prova.In tal modo, dunque, la Corte territoriale non si è conformata al principio didiritto già sopra esposto in relazione all’interrogatorio formale ed applicabileanche alla prova testimoniale. Inoltre questa Corte ha già affermato che nelnostro ordinamento processuale civile la valutazione preventivadell'attendibilità del teste è riservata al legislatore (come emerge dagli artt.246 e 247 c.p.c.) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo ilsuo prudente apprezzamento (ex art. 116 c.p.c.), solo l'attendibilità delledichiarazioni rese dal testimone, una volta che la prova sia stata assunta,sicché deve escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudiziodi ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, poiché l'ammissibilità attieneal rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione delsingolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste soloNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delleData pubblicazione 01/08/2026circostanze oggetto di prova, mentre la rilevanza concerne il nesso tra i fattida provare ed il riconoscimento della fondatezza della domanda odell'eccezione, prescindendo da ogni considerazione della persona chiamata adeporre. Ne consegue che l'ammissione di una prova testimoniale non puòessere negata in considerazione del suo probabile esito negativo perl'inverosimiglianza del fatto che si intende provare ovvero per una pretesainidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso (Cass. n.9640/1999).In ogni caso il giudizio di rilevanza della prova va compiutoesclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto aitermini della controversia e certamente non può essere condizionato dallamancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare (Cass. ord. n.20884/2023).4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 132, co. 2,n. 4), 429, co. 1, c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 111, co. 6, Cost. per avere laCorte territoriale motivato in modo solo apparente sia sul rigetto dell’istanzadi prova testimoniale.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.RICORSO INCIDENTALE5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2099 c.c., 36 Cost., 384, co. 2,c.p.c. per avere la Corte territoriale violato il giudicato rappresentato dallasentenza n. 1662/2015 della stessa Corte d’Appello, che aveva ridotto – inproporzione ai periodi prescritti – entrambe le voci oggetto dell’originariapretesa contenuta nel ricorso monitorio, ossia le differenze tabellari e ilcontrovalore della “carta di libera circolazione” non goduta.Il motivo è fondato.Nel giudicato – debitamente trascritto dal ricorrente ai finidell’autosufficienza e quindi della specificità del motivo (v. controricorso, pp.4 e 5) – la Corte d’Appello di Catanzaro aveva preso la somma originariamenteingiunta di euro 104.108,78, comprensiva delle due voci (euro 47.605,86 atitolo di differenze tabellari ed euro 56.502,92 a titolo di controvalore dellaNumero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026“carta di libera circolazione”), l’aveva rapportata al periodo rivendicato di 185mesi (da gennaio 1995 a marzo 2007) e l’aveva poi ridotta di 30 mesi inconsiderazione del periodo prescritto fino a febbraio 1997 (dando rilievoanche alle mensilità aggiuntive), con il risultato finale di euro 87.226,27. Intale risultato erano state proporzionalmente ridotte entrambe le vocirivendicate originariamente con il ricorso monitorio, quindi pure la vocerelativa alla “carta di libera circolazione”.Nella sentenza impugnata, dunque, la Corte territoriale non ha tenuto contodell’esatta portata di quel giudicato e, a causa di questo errore, dalla sommadi euro 87.226,27 ha detratto l’intera somma – pari ad euro 56.502,92 –originariamente pretesa dal lavoratore a titolo di controvalore della “carta dilibera circolazione”, laddove avrebbe dovuto invece detrarre il minore importoche a tale titolo risultava ricompreso nella precedente condanna di euro87.226,27, nella quale quella voce era stata ridotta in considerazione delperiodo prescritto fino a febbraio 1997. La sentenza impugnata va pertantocassata con rinvio ai fini dell’esatto calcolo.6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossiache la stessa Corte d’appello, nella sentenza n. 1662/2015 passata ingiudicato, aveva già ridotto per parziale prescrizione l’importo a titolo dicontrovalore della “carta di libera circolazione”.Il motivo è assorbito.7.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere incorsa la Corteterritoriale in ultrapetizione, considerato che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] era dilimitare la condanna alle differenze tabellari pari ad euro 47.605,86 ed avendoinvece la sentenza impugnata pronunziato condanna alla minor somma dieuro 30.723,65.Il motivo è assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti il secondo ed il quarto; accoglie il primo motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione,Numero registro generale 15919/2025Numero sezionale 3172/2026Numero di raccolta generale 24370/2026Data pubblicazione 01/08/2026in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data01/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]